Legislatura 13ª - Relazione N. 4053-A
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA – ———– XIII LEGISLATURA ———–N. 4053-A
(GIUSTIZIA)
PER IL DISEGNO DI LEGGE Modifica dell’articolo 656 del codice di procedura penale (n. 4053) d’iniziativa dei senatori CARUSO Antonino, BUCCIERO, MACERATINI, PASQUALI, PONTONE, SERVELLO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, CAMPUS, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DEMASI, DE CORATO, MAGGI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, RAGNO, RECCIA, SILIQUINI e SPECCHIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1999 ———– PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
28 settembre 1999 — La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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DISEGNO DI LEGGE | DISEGNO DI LEGGE |
D’iniziativa dei senatori | Testo proposto |
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Modifica dell’articolo 656 del codice | Modifica degli articoli 159 e 656 del codice |
Art. 1. | |
(Modifica dell’articolo 656 del codice di procedura penale) | (Modifica dell’articolo 656 del codice di procedura penale) |
1. L’articolo 656 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: | 1. Identico: |
«Art. 656. - (Esecuzione delle pene detentive) – 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell’ordine è consegnata all’interessato. | «Art. 656. - (Esecuzione delle pene detentive) – 1. Identico. |
2. Se il condannato è già detenuto, l’ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all’interessato. | 2. Se il condannato è già detenuto, l’ordine di esecuzione è comunicato al Ministro della giustizia e notificato all’interessato. |
3. L’ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant’altro valga a identificarla, l’imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all’esecuzione. L’ordine è notificato al difensore del condannato. | 3. Identico. |
4. L’ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall’articolo 277. | 4. Identico. |
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l’esecuzione. L’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato con l’avviso che egli, entro trenta giorni, può presentare istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’articolo 90 dello stesso testo unico. L’avviso informa altresì che, ove non sia presentata l’istanza, l’esecuzione della pena avrà corso immediato. | 5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 11, ne sospende l’esecuzione. L’ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al suo difensore, con l’avviso che entro trenta giorni dall’ultima notificazione può essere presentata istanza, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all’articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’articolo 90 dello stesso testo unico. L’avviso informa altresì che, ove non sia presentata l’istanza, potrà essere disposta l’esecuzione immediata della pena. |
6. L’istanza deve essere presentata al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell’istanza. | 6. L’istanza deve essere presentata, dal condannato ovvero dal suo difensore, al pubblico ministero, il quale la trasmette, senza ritardo unitamente alla documentazione e al proprio parere, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero. Se l’istanza non è corredata dalla documentazione prescritta o necessaria, questa può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d’ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o alla assunzione di prove a norma dell’articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell’istanza. |
7. La sospensione dell’esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. | 7. Identico. |
8. Qualora l’istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell’esecuzione. | 8. Salva la disposizione del comma 9, qualora l’istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell’esecuzione. |
| 9. Se la notificazione al condannato dell’avviso di cui al comma 5 è stata eseguita nelle forme previste dal comma 1 dell’articolo 159 o dal comma 4 dell’articolo 161, e non è presentata tempestivamente l’istanza di cui al comma 6, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza. Questi, disposte se del caso nuove ricerche ed assunte eventuali informazioni, salvo che debba provvedere ai sensi del comma 10, sottopone gli atti al tribunale di sorveglianza, affinchè valuti se concedere, d’ufficio, taluna delle misure alternative alla detenzione ovvero la sospensione della esecuzione della pena di cui al comma 5. Se il tribunale di sorveglianza delibera di non concedere alcuno dei suddetti benefici, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell’esecuzione. |
| 10. Il magistrato di sorveglianza, anche quando è stata tempestivamente presentata l’istanza di cui al comma 6, può disporre, su richiesta del pubblico ministero, l’immediata revoca del decreto di sospensione della esecuzione se il condannato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che si dia alla fuga ovvero se, sulla base di fatti e comportamenti specifici, sussiste il concreto e attuale pericolo che egli commetta ulteriori reati. |
9. La sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta: | 11. Identico: |
a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; | a) identica; |
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva; | b) identica; |
c) nei confronti dei recidivi. | c) nei confronti di coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. |
10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda, senza formalità, all’eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall’articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza». | 12. Identico». |
Art. 2. | |
| (Modifica dell’articolo 159 del codice |
| 1. Al comma 1 dell’articolo 159 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se l’interessato è cittadino straniero, l’autorità giudiziaria ordina altresì che copia dell’atto sia trasmessa in plico chiuso all’ambasciata o ad altra rappresentanza del Paese di origine in Italia, se esistente». |
Art. 3. | |
(Entrata in vigore) | (Entrata in vigore) |
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. | Identico |