Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-03953

Atto n. 4-03953

Pubblicato il 27 ottobre 2010
Seduta n. 447

CAMBER - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

il decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 prevede che l'attività di panificazione possa essere esercitata da qualunque soggetto in possesso dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dalla normativa;

l'attività di panificazione è un'attività di trasformazione secondaria, in quanto essa si basa sulla farina, a sua volta ottenuta per macinazione del grano e quindi correttamente considerata quale prodotto di prima trasformazione;

con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2010 ("Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi") sono state ampliate le tabelle dei prodotti che possono essere appunto oggetto delle attività agricole, nelle quali è stata ricompresa l'attività di produzione di prodotti di panetteria freschi, che quindi verrebbe a configurarsi, in tale ambito, quale attività di trasformazione primaria e come tale produttrice di reddito agrario, soggetto ad un trattamento fiscale e regolamentare diverso rispetto alla medesima attività di panificazione svolta da un artigiano;

viene così a crearsi una evidente disparità di costi fiscali tra operatori che dovrebbero essere assoggettati alle stesse normative e per i quali le regole di accesso al mercato dovrebbero essere identiche e non a vantaggio dell'uno e a sfavore dell'altro;

il decreto ministeriale rischia quindi di porsi in contrasto con i principi di concorrenza e libero mercato, in violazione dei princìpi fondanti dell'Unione europea in materia;

l'attività di panificazione deve sottostare ad univoche norme igienico-sanitarie, ambientali, di sicurezza del lavoro, fiscali e, non ultimo, contrattuali indipendentemente da quale sia il soggetto che la intraprende,

si chiede di sapere quali iniziative possano essere urgentemente assunte per eliminare la disparità di trattamento fiscale e regolamentare conseguente all'entrata in vigore del decreto, anche nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3 e 41 della Costituzione italiana secondo la quale qualunque attività non può sottostare a discipline diverse a seconda dell'appartenenza settoriale dell'imprenditore.