Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00311
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Atto n. 1-00311
Pubblicato il 21 settembre 2010
Seduta n. 425
MARINARO , FINOCCHIARO , ZANDA , PEDICA , MARCENARO , CARLONI , PERDUCA , PORETTI , SOLIANI , ADAMO , BLAZINA , CASSON , CECCANTI , CHIAROMONTE , CHITI , CHIURAZZI , DELLA MONICA , DELLA SETA , DI GIOVAN PAOLO , FERRANTE , FONTANA , GARAVAGLIA Mariapia , GHEDINI , ICHINO , LIVI BACCI , MAGISTRELLI , MARCUCCI , MARITATI , MICHELONI , MOLINARI , MONGIELLO , MORRI , NEROZZI , PEGORER , PINOTTI , SANNA , VIMERCATI , VITA , PASSONI , SCANU , BARBOLINI , BAIO , CARLINO
Il Senato,
premesso che:
la battaglia aperta dalla Francia contro il ruolo istituzionale della Commissione dell'Unione europea (UE) di guardiana dei Trattati preoccupa fortemente perché mette in discussione nei fatti l'impianto di valori e di regole europee che costituisce il patrimonio voluto dai cittadini europei attraverso la propria rappresentanza parlamentare;
preoccupa ancor più la politica del Governo italiano e la sua dichiarata condivisione di scelte che nulla hanno a che fare con le regole comuni ed il diritto europeo;
l'Unione europea è fondata sui principi sanciti dalla Carta della UE e dai suoi Trattati, tra i quali figurano i principi della non discriminazione, i diritti specifici che definiscono la cittadinanza della UE e il diritto alla protezione dei dati personali;
in data 9 settembre 2010 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla situazione delle persone di etnia rom e la libertà di circolazione nell'Unione europea;
in tale risoluzione vengono richiamati i principi fondamentali cui l'Unione europea si ispira nella sua azione: dalla Carta dei diritti fondamentali della UE, in particolare gli articoli 1, 8, 19, 20, 21, 24, 25, 35 e 45, al diritto internazionale in materia di diritti umani, in particolare la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo, alle convenzioni europee a tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in particolare la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la Carta sociale europea e le relative raccomandazioni del Comitato europeo dei diritti sociali e la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali;
tali principi sono applicati attraverso le direttive 2000/43/CE, del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
considerato che:
i 10-12 milioni di persone di etnia rom presenti in Europa continuano a subire discriminazioni sistematiche e gravi nei settori dell'istruzione (in particolare la segregazione), dell'alloggio (segnatamente gli sfratti forzati e condizioni di vita inferiori agli standard, spesso in ghetti), dell'occupazione (con un tasso di occupazione particolarmente basso) e della parità di accesso ai sistemi di assistenza sanitaria e negli altri servizi pubblici, e presentano un livello sorprendentemente basso di partecipazione politica;
gran parte delle persone di etnia rom presenti in Europa sono divenuti cittadini europei in seguito agli allargamenti del 2004 e del 2007 per cui, assieme ai loro familiari, godono del diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
numerose comunità rom che hanno deciso di stabilirsi in uno Stato membro della UE diverso da quello di cui sono cittadini si trovano in una posizione particolarmente vulnerabile;
in alcuni Stati membri della UE stanno avendo luogo rimpatri e rientri di cittadini rom; ciò è avvenuto recentemente anche in Francia, dove il Governo ha adottato una politica di espulsione o di rientro "volontario" per centinaia di cittadini rom della UE, tra i mesi di marzo e agosto 2010;
le autorità francesi hanno invitato i Ministri degli interni dell'Italia, della Germania, del Regno Unito, della Spagna, della Grecia, del Canada e degli Stati Uniti e successivamente del Belgio, nonché rappresentanti della Commissione, a una riunione a Parigi nel mese di settembre 2010 per discutere sulle questioni in materia di "immigrazione" e libertà di circolazione rientranti nelle competenze della UE, riunione alla quale altri Stati membri non sono stati invitati. In occasione di tale invito il Ministro dell'interno Maroni ha annunciato la sua intenzione di propugnare l'adozione di norme della UE più rigorose sull'immigrazione e la libertà di circolazione, in particolare per quanto riguarda i rom;
tale comportamento è andato di pari passo con la stigmatizzazione dei rom, con il riproporsi, a livello politico e mediatico, dei tentativi di criminalizzazione di un'intera etnia; la retorica provocatoria e apertamente discriminatoria che ha caratterizzato il discorso politico durante i rimpatri dei rom, dando credibilità a dichiarazioni razziste e alle azioni di gruppi di estrema destra, genera profonda inquietudine; è necessario che i decisori politici rispondano delle proprie responsabilità respingendo apertamente qualsiasi dichiarazione che associ le minoranze e l'immigrazione alla criminalità e crei stereotipi discriminatori;
il Parlamento europeo ha espresso viva preoccupazione per i provvedimenti adottati dalle autorità francesi nonché dalle autorità di altri Stati membri nei confronti dei rom e dei nomadi, che ne prevedono l'espulsione, ed ha esortato tali autorità a sospendere immediatamente tutte le espulsioni di rom, invitando nel contempo la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a intervenire al fine di avanzare la stessa richiesta;
il Parlamento europeo aveva già, in più occasioni, invitato la Commissione ad elaborare una strategia della UE per i rom che promuovesse i principi delle pari opportunità e dell'inclusione sociale in Europa;
la UE dispone di diversi strumenti da utilizzare nella lotta contro l'esclusione dei rom, come la nuova opportunità offerta nel quadro dei Fondi strutturali di destinare fino al 2 per cento della dotazione complessiva del Fondo europeo di sviluppo regionale alle spese per l'alloggio a favore delle comunità emarginate, che avrà effetto nel corso del 2010, o le possibilità esistenti nel quadro del Fondo sociale europeo;
i progressi compiuti nella lotta alla discriminazione delle persone di etnia rom - garantendo loro il diritto all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria, all'alloggio e alla libera circolazione negli Stati membri - sono stati discontinui nonché lenti;
la rappresentanza delle persone di etnia rom nelle strutture governative e nelle pubbliche amministrazioni dovrebbe essere incrementata;
considerato inoltre che:
la UE rappresenta innanzitutto una comunità basata su valori e principi miranti a mantenere e promuovere una società aperta e inclusiva, in particolare attraverso il divieto di tutte le forme di discriminazione;
tutti i cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto a circolare e soggiornare liberamente all'interno degli Stati membri, diritto che costituisce un aspetto fondamentale della cittadinanza europea quale definita dai trattati ed attuata dalla direttiva 2004/38/CE, che tutti gli Stati membri sono chiamati ad applicare e rispettare;
come riaffermato nella risoluzione del Parlamento europeo approvata il 9 settembre 2010, le espulsioni di massa sono proibite dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; dette misure violano i trattati e il diritto dell'Unione europea, dal momento che rappresentano una discriminazione razziale ed etnica nonché una violazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare liberamente nella UE;
la direttiva 2004/38/CE prevede limitazioni della libertà di circolazione dei cittadini della UE e il loro allontanamento soltanto come eccezioni e impone limiti chiari e specifici a tali misure; in particolare, i provvedimenti di allontanamento devono essere valutati e decisi singolarmente tenendo conto delle circostanze personali e assicurando garanzie procedurali e mezzi di impugnazione (articoli 28, 30 e 31);
sempre secondo la direttiva 2004/38/CE, la mancanza di mezzi economici non può in nessun caso giustificare l'espulsione automatica di cittadini dell'Unione europea (considerando 16 e articolo 14); inoltre, le limitazioni della libertà di circolazione e di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica possono essere imposte esclusivamente in relazione al comportamento personale e non in base a considerazioni generali di prevenzione o all'origine etnica o nazionale;
il Parlamento europeo ha riaffermato, nella propria risoluzione del 9 settembre, che la raccolta delle impronte digitali dei rom espulsi è illegale e contraria alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articolo 21, paragrafi 1 e 2), ai Trattati e alle altre fonti del diritto dell'Unione, in particolare alle direttive 2004/38/CE e 2000/43/CE, e costituisce una discriminazione fondata sull'origine etnica o nazionale;
gli Stati membri sono tenuti a rispettare pienamente gli obblighi emananti dalle normative dell'Unione europea e ad eliminare le incongruenze nell'applicazione delle prescrizioni previste dalla direttiva sulla libertà di circolazione; conseguentemente, gli Stati membri dovrebbero rivedere e abrogare le leggi e riconsiderare le politiche che discriminano, direttamente o indirettamente, i rom sulla base della razza e dell'origine etnica, in caso contrario potendosi avviare le previste procedure d'infrazione;
la situazione dei rom in Europa non può in alcun modo ostacolare la prossima adesione della Romania e della Bulgaria all'area Schengen, né i diritti dei loro cittadini;
forte preoccupazione è suscitata dal rimpatrio forzato di rom nei Balcani occidentali, dove rischiano di trovarsi in condizione di senzatetto e di essere vittime di discriminazioni,
impegna il Governo:
a sostenere con determinazione i valori e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione e dai Trattati, conformando le proprie politiche relative alle persone di etnia rom alla legislazione europea, anche sulla base delle informazioni fornite dalle ONG e dai rappresentanti dei rom;
a promuovere nel nostro Paese l'inclusione dei rom e a favorire, attraverso le opportune iniziative a livello europeo e in cooperazione con gli altri Stati membri, l'elaborazione di una strategia europea globale per l'inclusione dei rom fondata sugli impegni assunti durante il secondo vertice sui rom svoltosi a Cordova, ovvero: 1) integrare le tematiche legate ai rom nelle politiche europee e nazionali in materia di diritti fondamentali e tutela contro il razzismo, la povertà e l'esclusione sociale; 2) migliorare l'articolazione della tabella di marcia della piattaforma integrata sull'inclusione dei rom e renderne prioritari i principali obiettivi e risultati; 3) garantire che i finanziamenti previsti nel quadro degli attuali strumenti finanziari dell'Unione siano accessibili ai rom e contribuire a migliorare la loro integrazione sociale monitorando l'uso delle risorse;
a rispettare gli obblighi derivanti dalla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, garantendo l'effettività delle raccomandazioni adottate dalla Commissione delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale nel corso della sua 77a sessione;
ad utilizzare i finanziamenti ricevuti dall'Unione europea nonché ad integrarli con ulteriori contributi a favore di progetti di integrazione dei rom e a impegnarsi, nell'ambito delle iniziative europee di promozione dell'inclusione dei rom anche connesse con investimenti derivanti dai fondi strutturali europei destinati ai gruppi vulnerabili, ad agire a livello europeo per favorire un'eventuale revisione dei programmi sulla base dell'efficacia e delle effettive ricadute sociali che essi hanno avuto e potranno avere;
ad adottare tutte le opportune iniziative al fine di coinvolgere le comunità di etnia rom - dal livello di base fino alle ONG internazionali - nel processo di sviluppo di una politica nazionale ed europea nei confronti dei rom, anche sotto tutti gli aspetti della pianificazione, dell'attuazione e della supervisione, nonché a fare tesoro delle esperienze acquisite grazie al Decennio per l'integrazione dei rom 2005-2015, del piano d'azione dell'OSCE e delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa, delle Nazioni unite e del Parlamento europeo;
ad attuare politiche efficaci rivolte alle donne rom, che sono vittime di una duplice discriminazione in quanto rom e in quanto donne, anche attraverso lo svolgimento di campagne di sensibilizzazione destinate alle donne rom e al grande pubblico, ad assicurare la piena applicazione delle disposizioni per combattere abitudini culturali discriminatorie e modelli patriarcali, prevenire la polarizzazione e affrontare gli stereotipi sessisti prevalenti e la stigmatizzazione sociale che sostengono la violenza contro le donne, nonché a garantire che non vi sia alcuna giustificazione alla violenza fondata su usi, tradizioni o motivi religiosi;
ad adottare iniziative volte a garantire il rispetto dei diritti fondamentali dei rom, a far sì che l'osservanza delle disposizioni in materia di pari opportunità siano rigorosamente osservate e a rivedere qualsiasi disposizione che in qualunque forma determini la segregazione e l'esclusione dei rom.