Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00298

Atto n. 1-00298

Pubblicato il 28 luglio 2010
Seduta n. 414

BIANCHI , D'ALIA , PINZGER , GUSTAVINO , POLI BORTONE , CUFFARO , GIAI , SBARBATI

Il Senato,

premesso che:

a fronte degli ultimi fatti di cronaca che hanno visto per l'ennesima volta vittime le donne evidenzia che ci si trova di fronte ad una emergenza di ampie proporzioni sociali e politiche; tale violenza ha registrato dieci vittime nei soli ultimi due mesi;

il rapporto Eures-Ansa 2009 indica che nel 2008 si rileva in Italia una flessione degli omicidi (pari al 3,2 per cento, da 631 vittime nel 2007 a 611), dovuta tuttavia soltanto ad un decremento al Sud (pari al 12,1 per cento, da 364 omicidi nel 2007 a 320 nel 2008). Il fenomeno risulta invece in forte aumento nelle regioni del Centro (pari al 21,3 per cento, passando da 80 a 97 casi) e, secondariamente, in quelle del Nord (pari al 3,7 per cento, da 187 a 194 omicidi);

nel 2008 il "femminicidio" si connota come fenomeno principalmente extrafamiliare. La componente femminile prevale fortemente negli omicidi tra gli ex coniugi/partner (84,2 per cento) e tra partner e amanti (71,4 per cento);

poco più di un anno fa nel nostro Paese è entrata in vigore la legge contro il reato di stalking. Il reato di atti persecutori e molestie insistenti è stato, infatti, introdotto con il decreto-legge cosiddetto anti-stupri del 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile del 2009, n. 38; il decreto ha introdotto l'articolo 612-bis nel codice penale per sanzionare "chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita";

il reato di stalking trova già applicazione in diverse nazioni: Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda e in Europa, Regno Unito, Germania, Austria, Belgio, Danimarca e Irlanda;

da quando è stato attuato il dettato normativo dal 23 febbraio 2009 i dati del Ministero della giustizia riferiscono di 5.200 denunce e oltre 1.000 arresti dall'introduzione del reato, con un aumento delle richieste d'aiuto del 25 per cento e nei primi tre mesi del 2010 le persone denunciate per stalking sono state 1.592, quelle arrestate 293;

secondo una ricerca di tipo epidemiologico sullo stalking realizzata dall'Osservatorio nazionale stalking, in collaborazione con il sindacato di Polizia Co.I.S.P. nel periodo 2001-2007 in 16 regioni su un campione di 9.600 interviste, è emerso che circa il 20 per cento della popolazione ne è o ne è stata vittima, l'80 per cento è di sesso femminile, il 70 per cento ha avuto esiti psico relazionali spesso gravi, il 17 per cento denuncia;

i dati sopra richiamati testimoniano un'allarmante situazione sociale. Da ultimo, la stessa Suprema corte di cassazione, V Sezione penale di Cassazione, con la sentenza n. 25527 del 5 luglio 2010, ha sottolineato la necessità di non sottovalutare i rischi collegati agli atti persecutori. I giudici di legittimità hanno ritenuto che affinché possa ritenersi configurato il reato di stalking di cui all'art. 621-bis del codice penale è sufficiente che la persecuzione si realizzi anche con soli due episodi se questi abbiano originato alla vittima stati di ansia e paura;

considerato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 265 del 21 luglio 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del codice di procedura penale - così come modificato dal citato decreto-legge n. 11 del 2009 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori" - nella parte in cui prevede che, in presenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti sessuali, è applicata la custodia cautelare in carcere senza che venga data la possibilità al giudice, alla luce di "specifici elementi acquisiti", di decidere per un diverso tipo di misura cautelare,

impegna il Governo:

a consolidare il coordinamento e la tempestività degli interventi, collocando il contrasto alla violenza contro le donne ai primi posti della programmazione politica sia sul piano nazionale sia su quello delle azioni sul territorio per prevenire reati più gravi come le lesioni personali e l'omicidio;

a potenziare - alla luce degli ultimi fatti di cronaca che dimostrano che la molestia troppo spesso si trasforma in omicidio - l'effettivo coordinamento tra l'attività investigativa locale con l'Osservatorio nazionale stalking e valutare, pertanto, quali misure urgenti possano essere messe in campo per una più efficace attività di protezione delle vittime;

a stimare quali iniziative siano state prese e quali risorse il Governo abbia attivato sui territori e quale sia lo stato del coordinamento tra interventi e risorse centrali e quelle delle amministrazioni locali.