Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-03433

Atto n. 4-03433

Pubblicato il 13 luglio 2010
Seduta n. 402

SERAFINI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per le politiche europee. -

Premesso che:

l'Italia è sotto esame perché ha ignorato le indicazioni del Consiglio dell'Unione europea (UE) per la ratifica di un importante strumento per la tutela dei minori: la Convenzione de L'Aja del 1996. Sarà per questo richiamata dal Consiglio UE per fare il punto sullo stato di ratifica della Convenzione;

la ratifica permetterebbe di dare risposta a un'infinità di situazioni irrisolte in cui si trovano oggi migliaia di bambini in difficoltà familiare: minori non accompagnati, bambini che provengono da Paesi colpiti da catastrofi naturali o conflitti, minori in 'kafala' (strumento di tutela dell'infanzia dei Paesi del Nord Africa) o in difficoltà familiare che non sono ancora stati adottati;

l'Italia avrebbe dovuto ratificare la Convenzione entro il 5 giugno insieme ad Austria, Belgio, Gran Bretagna, Grecia, Lussemburgo, Spagna, Svezia e Malta. Per la mancata firma, l'Italia è già stata sollecitata dalla Commissione europea che ora chiede ai Paesi dell'Unione di seguire il percorso fatto da Spagna e Gran Bretagna, che sono stati i primi due Paesi ad annunciare l'imminente ratifica. L'Italia dovrebbe seguire l'esempio positivo di Spagna e Gran Bretagna, tracciando la strada per la ratifica di questo fondamentale strumento di tutela dei minori in difficoltà;

la Convenzione, se applicata, avrà una portata storica perché permetterà di togliere da un limbo migliaia di minori in difficoltà familiare. Si tratta infatti dell'unico trattato che si applica alla quasi totalità dei provvedimenti relativi ai minori in difficoltà e che è stato creato per contribuire a fondare uno spazio giudiziario comune;

ad oggi sono 19 i Paesi membri della Conferenza di diritto privato de L'Aja che hanno aderito alla Convenzione de L'Aja per la protezione dei minori; tra gli Stati che hanno già ratificato la Convenzione spiccano i Paesi di nuova adesione dell'UE (Lettonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia), ma anche Paesi extra-europei come Marocco, Uruguay e Australia;

rilevato che:

si tratta di una convenzione che aggiorna quella dell'Aja del 5 ottobre 1961, oggi vigente in Italia: oggetto della convenzione sono tutti i provvedimenti di protezione del minore e dei suoi beni, ad eccezione dell'adozione (già regolamentata a livello internazionale dalla Convenzione dell'Aja del 1993), degli obblighi alimentari (già regolamentati dalla Convenzione dell'Aja del 1973), della sottrazione dei minori (già regolamentata da una convenzione del 1980) e di alcuni provvedimenti elencati nell'art. 4 (ad esempio in materia di successioni, previdenza sociale, decisioni sul diritto di asilo e in materia di immigrazione);

la Convenzione si applica in tutte le situazioni con elementi di internazionalità e ha i seguenti obiettivi specifici:

1) determinare quale Stato è competente ad adottare le misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore;

2) determinare la competenza delle autorità del Paese in cui il minore si trova fisicamente per l'adozione di tutti provvedimenti d'urgenza;

3) determinare la legge applicabile dalle autorità competenti;

4) determinare in particolare qual è la legge applicabile alla responsabilità genitoriale;

5) garantire il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di protezione del minore in tutti gli Stati contraenti;

6) stabilire una cooperazione fra gli Stati coinvolti nell'emanazione e nel riconoscimento dei provvedimenti su minori;

la principale novità rispetto alla Convenzione del 1961 consiste nella creazione di una autorità centrale e nell'istituzione di una procedura di consultazione fra le autorità dei due Paesi di residenza attuale e di residenza futura del minore (art. 33): ciò garantirà alle decisioni in materia minorile un riconoscimento il più possibile uniforme nei vari Stati con il superamento del limite territoriale dello Stato in cui il provvedimento è stato emesso;

la ratifica della Convenzione in esame è obbligatoria per lo Stato italiano in seguito alla decisione del Consiglio del 5 giugno 2008 (2008/431/CE) con cui l'Italia, fra altri Stati, è stata autorizzata alla ratifica stessa entro il 5 giugno 2010;

il termine è spirato senza nulla di fatto;

l'Italia ha ratificato la maggioranza degli strumenti internazionali volti alla protezione dell'infanzia e dei suoi diritti, fra cui merita particolare menzione la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dalla legge n. 176 del 1991, nel cui art. 3 si legge che "in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente";

l'Italia è parte dell'UE che ha interesse alla ratifica della richiamata Convenzione in quanto si tratta di una convenzione di natura "mista", che per alcuni aspetti ricade sotto la competenza dei singoli Stati membri (così la legge applicabile alla custodia e alle altre misure di protezione dell'infanzia) mentre per altri ricade nella competenza esterna esclusiva dell'UE nell'ambito dell'obiettivo della creazione di uno spazio giuridico comune all'interno dell'Unione (così la giurisdizione, il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti tra i vari Stati dell'UE);

nel Trattato di Lisbona, in vigore dal 1° dicembre 2009, l'UE ha inserito per prima volta i diritti dei minori tra gli obiettivi comuni: nell'art. 3 si legge che l'"Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociale, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore";

l'importanza di questa Convenzione è stata richiamata dalle 86 associazioni italiane attive per la difesa dei diritti dell'infanzia riunite nel "Gruppo CRC" ne "II rapporto supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia", pubblicato a novembre 2009 e diffuso in occasione della Conferenza nazionale sull'infanzia e l'adolescenza tenuta a Napoli;

la decisione del Consiglio dell'UE è vincolante e la Commissione europea, in applicazione dei poteri riconosciuti dall'art. 226 CE, ha il potere di valutare l'inerzia da parte degli Stati membri oppure la mancanza di volontà di procedere alla ratifica, al fine di attivare la procedura prevista nell'art. 258 del trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) contro la violazione dei trattati: esiste quindi il rischio che la Commissione europea attivi questa procedura contro l'Italia per la violazione dei trattati, procedura che prevede una fase giudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell'UE e che potrebbe anche comportare una sanzione pecuniaria per il mancato rispetto del diritto comunitario;

l'Italia deve, dunque, approvare al più presto la ratifica della Convenzione e approvare altresì le norme necessarie all'attivazione delle procedure in essa previste, inclusa la nomina dell'autorità centrale, competente ai sensi della Convenzione stessa, strumento principe di diritto internazionale per la protezione dei diritti dell'infanzia a livello europeo e internazionale,

si chiede di sapere:

se vi siano motivi specifici che ostano alla ratifica in tempi celeri della Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996;

quali iniziative il Governo italiano intenda prendere al fine di conseguire nel più breve tempo possibile la ratifica della Convenzione dell'Aja.