Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01322

Atto n. 3-01322 (in Commissione)

Pubblicato il 12 maggio 2010
Seduta n. 377

BORNACIN - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

a causa di un'erronea interpretazione degli artt. 76 e 201 del codice doganale comunitario da parte di alcune Direzioni provinciali e regionali dell'Agenzia delle dogane, a carico dei Centri di assistenza doganale (CAD) viene abitualmente posta un'abnorme responsabilità di natura civile e penale, in virtù della quale gli stessi possono essere chiamati a rispondere per qualunque imposta, in qualunque tempo dovuta, con riferimento alle operazioni economiche cristallizzate nelle dichiarazioni doganali presentate in qualità di rappresentanti indiretti, a prescindere dall'assoluta correttezza del loro comportamento professionale;

stando a questa visione, il CAD viene di fatto identificato dalla dogana come un fideiussore omnibus, responsabile per l'evasione daziaria derivante da comportamenti illegittimi posti in essere da altri: comportamenti dei quali lo stesso CAD è, paradossalmente, la prima vittima;

tale situazione determina gravi conseguenze di natura economica e giudiziaria per gli spedizionieri onesti, e appare del tutto incongruente con i principi generali dell'ordinamento tributario;

la stessa Agenzia delle dogane ha recentemente preso coscienza di una simile anomalia, invitando, con nota del 12 febbraio 2010 inviata alle Direzioni regionali, gli uffici periferici a non procedere al recupero dei dazi evasi nei confronti dei CAD per dichiarazioni doganali, "diligentemente effettuate nel rispetto delle istruzioni ricevute con il mandato, quando dalle stesse sia scaturita un'irregolarità riscontrabile solo con le prerogative possedute da un organo di polizia giudiziaria e tributaria". Secondo la stessa nota, "il C.A.D. non potrà inoltre essere considerato responsabile o corresponsabile per inadempienze derivanti da comportamenti ad altri imputabili";

tale presa di posizione, corretta e condivisibile nella sostanza, non appare comunque sufficiente a garantire pienamente i CAD in quanto, essendo contenuta in una semplice nota interna, appare di difficile utilizzo in sede giurisdizionale;

sulla questione, sarebbe invece necessario distinguere in modo certo e inequivocabile il recupero delle imposte evase dal recupero delle sanzioni pecuniarie a esse connesse, distinguendo in modo puntuale a seconda dei singoli casi le specifiche responsabilità dei vari soggetti coinvolti nelle operazioni doganali;

in merito al (doveroso) recupero di diritti, dazi, sanzioni o imposte evase e alle continue contestazioni derivanti dalle differenti interpretazioni delle normative comunitarie date dalle varie Direzioni dell'Agenzia delle dogane, apparirebbe quanto mai necessario un atto interpretativo vincolante dell'autorità di Governo in grado di chiarire una volta per tutte il quadro delle effettive responsabilità e in particolare l'inesistenza di responsabilità tributarie o penali a carico dei CAD nelle ipotesi sopra ricordate, in cui l'irregolarità nelle operazioni d'importazione scaturisca da inadempienze legate a comportamenti illegittimi imputabili ad altri, verificati dai competenti organi di Polizia giudiziaria o tributaria,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione, che crea gravissime e ingiustificate difficoltà alla categoria degli spedizionieri doganali, e se non ritenga opportuno intervenire con urgenza per risolverla con una circolare interpretativa che fissi in modo certo e definitivo le effettive responsabilità dei professionisti coinvolti nel processo di importazione, e in particolare dei CAD.