Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 520
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SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 520
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore DE CORATO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MAGGIO 1996
Modificazioni e integrazioni al nuovo codice della strada e alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione"
ONOREVOLI SENATORI. - In tre anni di efficacia, la legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante: "Disposizioni in materia di sicurezza stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione", e successive modificazioni, ha dimostrato difetti applicativi tali per cui necessita una revisione.
Il disegno di legge che si propone mira a risolvere una questione che in Italia da anni non trova soluzione, quella della revisione dei veicoli a motore e loro rimorchi ai fini della sicurezza della circolazione.
L'articolo 80 del nuovo codice della strada conferma la competenza della Direzione generale per la motorizzazione civile e i trasporti in concessione (MCTC) del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'effettuazione delle revisioni.
É peró a conoscenza di tutti la macroscopica criticità operativa della predetta Direzione generale per assolvere ai suoi molteplici compiti; in presenza di un parco autoveicolare di oltre 35 milioni di unità, la revisione come voluta dalle Comunità europee é assolutamente impraticabile da parte della Direzione generale della MCTC e nella sostanza si risolve in una pratica di valenza burocratica, ma di scarso rilievo tecnico ai fini della sicurezza.
La situazione si é talmente incancrenita che già il nuovo codice della strada ha affidato la parte numericamente piú rilevante - veicoli di peso non superiore a 3,5 tonnellate - alle officine degli autoriparatori iscritti nel registro delle imprese di cui alla legge n. 122 del 1992, e successive modificazioni.
Da tale data ad oggi, ancora non si é giunti alla concessione dell'affidamento operativo delle revisioni ad alcuna delle autofficine (circa 62.000), tanto che si é ancora a intervalli di undici anni, con la speranza di ridurli a cinque, a fronte dei due anni previsti dalla normativa comunitaria. D'altra parte, le disposizioni ministeriali sino ad oggi adottate al riguardo si rivelano di tale complessità che la loro applicazione dovrà purtroppo e necessariamente differirsi nel tempo a termini non preventivabili.
Il presente disegno di legge interviene lungo due direttrici: da un lato la privatizzazione delle revisioni, sotto la vigilanza della Direzione generale MCTC e in armonia a quanto é praticato in altri Paesi ad elevata motorizzazione (come, ad esempio, Germania e Francia), dall'altro l'aggiornamento di alcuni articoli della legge n. 122 del 1992 in modo da renderla subito operativa, in armonia con il disegno di legge n. 524 presentato il 25 maggio 1996 al Senato della Repubblica, recante: "Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli autoriparatori".
Particolarmente importante é l'obiettivo di miglioramento dei servizi resi dalle imprese di autoriparazione, perseguito attraverso la utilizzazione di personale qualificato iscritto al rispettivo albo professionale.
Solo con i provvedimenti proposti con il presente disegno di legge si potranno rispettare dal 1996 i termini previsti dalla normativa comunitaria per il controllo dell'efficienza del parco veicoli, ivi compreso il controllo dei gas di scarico, attualmente promosso ogni anno dalle regioni, province, comuni - ognuno in piena autonomia - con affidamento alle autofficine di cui alla legge n. 122 del 1992.
Entrando nel dettaglio dell'articolato, l'articolo 1 al comma 1 definisce l'oggetto della legge ovvero l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli, al comma 2 integra l'articolo 1 della legge n. 122 del 1992, specificando i quattro settori che compongono l'attività di autoriparazione con le rispettive specialità, superando quindi qualsiasi dubbio di inquadramento degli autoriparatori.
Nei successivi articoli, da 2 a 5, si disciplina la necessità di personale qualificato e iscritto al relativo albo professionale.
L'articolo 6 stabilisce i requisiti del responsabile tecnico.
L'articolo 7 individua gli enti cui é affidata la vigilanza sul rispetto della legge.
L'articolo 9 contiene le disposizioni transitorie per l'applicazione a regime di tutte le norme della legge n. 122 del 1992 cosí come riformulate dal presente disegno di legge.
L'articolo 10 attribuisce a imprese appositamente costituite l'attività di revisione dei veicoli stradali, sotto la vigilanza della Direzione generale per la MCTC.
L'articolo 11 allinea le prescrizioni del disegno di legge con quelle delle Comunità europee.
L'articolo 12 affida ad un regolamento, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i criteri di scelta delle imprese di cui all'articolo 10.
L'articolo 13 stabilisce che gli impianti e le attrezzature della Direzione generale per la MCTC possono essere date in locazione alle imprese di revisione degli autoveicoli.
Infine l'articolo 14 obbliga le imprese a rilasciare un certificato attestante l'avvenuta manutenzione.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. 1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, é sostituito dal seguente: " 1. Al fine di raggiungere un piú elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale, e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione con personale iscritto al rispettivo albo professionale, la presente legge disciplina l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli di cui agli articoli da 52 a 58 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominata "attività di autoriparazione"". 2. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge del 5 febbraio 1992, n. 122, é sostituito dal seguente: " 3. Ai fini della presente legge l'attività di autoriparazione si distingue nelle attività di: a) Meccanica, comprensiva delle specializzazioni di motoristica e rettifica di gruppi motori, sistemi di alimentazione con combustibile a pressione atmosferica o compressa con carburatori, pompe e iniettori, impianti idraulici o ad aria compressa, climatizzazione; |
Art. 2. 1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, dopo le parole "effettivamente esercitata" sono inserite le seguenti: ", purché disponga di personale iscritto al rispettivo albo professionale". |
Art. 3. 1. L'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, é sostituito dal seguente: "Art. 3. - (Iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione). - 1. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2, l'impresa deve documentare la disponibilità di spazi, locali e di personale iscritto al rispettivo albo professionale, nonché delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1, indicate con appositi decreti emanati dal Ministro dei trasporti e della navigazione, sentite le associazioni dei costruttori dei veicoli e le associazioni professionali dell'attività di autoriparatore maggiormente rappresentative. L'impresa dovrà altresí comunicare il nominativo del responsabile tecnico per l'intera attività dell'impresa. |
Art. 4. 1. L'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, é sostituito dal seguente: "Art. 4. - (Imprese esercenti in prevalenza attività di commercio di veicoli) - 1. L'esercizio della attività di autoriparazione é consentito anche ad imprese esercenti in prevalenza attività di commercio dei veicoli a motore, nonché ad imprese di autotrasporto di merci e di persone, pubbliche e priva te, che abbiano disponibilità di locali, attrezzature e personale di cui all'articolo 3. |
Art. 5. 1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, é sostituito dal seguente: "Art. 6. - (Obblighi del proprietario, del possessore o di colui che ha in disponibilità un veicolo a motore) - 1. Il proprietario, il possessore o colui che ha in disponibilità un veicolo a motore deve avvalersi, per la manutenzione e riparazione del medesimo, di imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 2, salvo che si tratti di interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione, comunque effettuati su organi e dispositivi che non hanno riflesso diretto sulla sicurezza diretta della circolazione, come stabilito con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione". |
Art. 6. 1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, é sostituito dal seguente: " 1. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 dell'articolo 3 deve possedere i seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente all'Unione stessa, con cui sia operante la condizione di reciprocità; 2. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, é sostituito dal seguente: " 2. Il responsabile tecnico deve essere iscritto all'albo professionale per l'attività o le attività per le quali l'impresa é iscritta nel registro di cui all'articolo 2". |
Art. 7. 1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, é sostituito dal seguente: " 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge é affidata al consiglio eletto dagli iscritti all'albo professionale, che potrà avvalersi di comitati tecnici". 2. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, dopo le parole: "di cui all'articolo 2", sono inserite le seguenti: ", o comunque con personale non iscritto al rispettivo albo professionale,". |
Art. 8. 1. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, dopo la parola: "nominata", sono inserite le seguenti: "e di cui devono fare parte anche esperti delle associazioni professionali di categoria". |
Art. 9. 1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: ", a condizione che rispettino i requisiti di cui all'articolo 3". |
Art. 10. 1. L'articolo 80 del decreto legislativo del 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni, é sostituito dal seguente: "Art. 80. - (Revisione) - 1. La revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, generale e parziale, é effettuata da imprese appositamente costituite per tale esclusiva attività, le cui sedi operative sono almeno estese a tutte le province di una regione. La finalità della revisione é quella di accertare le condizioni di sicurezza per la circolazione, di silenziosità e di inquinamento dei veicoli stessi. La vigilanza e l'emanazione dei criteri, i tempi e le modalità spettano al Ministero dei trasporti e della navigazione Direzione generale per la motorizzazione civile e i trasporti in concessione, che vi provvede con propri decreti". |
Art. 11. 1. Le prescrizioni contenute nei decreti di cui all'articolo 1 devono rispettare quelle contenute nelle direttive comunitarie relative al controllo tecnico dei veicoli a motore. |
Art. 12. 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento che stabilirà i criteri per la scelta delle imprese di cui all'articolo 10, degli impianti e attrezzature delle medesime, del personale addetto e per la sua qualificazione, le tariffe ed i compiti di vigilanza e le relative sanzioni. |
Art. 13. 1. Gli impianti e le attrezzature della Direzione generale per la motorizzazione civile e i trasporti in concessione già adibiti alla revisione dei veicoli a motore possono essere dati in locazione alle imprese di cui all'articolo 10, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. |
Art. 14. 1. I proprietari di veicoli a motore e dei loro rimorchi da sottoporre a revisione devono produrre ai tecnici addetti una autocertificazione documentata della manutenzione cui i medesimi sono stati sottoposti oppure attestazione rilasciata da officina di autoriparazione specialistica, iscritta nel registro di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, in possesso dell'attrezzatura allo scopo prevista in armonia con quella delle imprese di cui all'articolo 10. |