Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-03054
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Atto n. 4-03054
Pubblicato il 22 aprile 2010
Seduta n. 365
SARO - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -
Premesso che:
la prima tutela dei lavoratori addetti ai lavori domestici è rappresentata dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, che istituiva presso l'INPS la "mutualità pensioni", con gestione separata, a favore delle casalinghe e a iscrizione volontaria;
il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565 (recante "Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 33, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di riordino della disciplina della gestione «Mutualità pensioni» di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389"), armonizza la disciplina della gestione "Mutualità pensioni" e il decreto del 14 marzo 2001 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, determina i coefficienti di trasformazione per il fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori non retribuiti derivanti da responsabilità familiari;
considerato che il comma 1 dell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, disciplina l'istituto della totalizzazione;
considerato, inoltre, che all'interrogante risulterebbe che alcuni cittadini che hanno aderito al Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, non sarebbe stato riconosciuto il cumulo di questi ultimi contributi versati all'Inps con quelli derivanti da lavoro,
l'interrogante chiede al Ministro in indirizzo di sapere se e in quali modi intenda intervenire al fine di inserire i contributi versati al Fondo per i lavori familiari tra quelli unificabili con le altre forme assicurative, abolendo, in tal modo, il divieto di cumulo.