Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-01253
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Atto n. 3-01253 (in Commissione)
Pubblicato il 31 marzo 2010, nella seduta n. 355
LANNUTTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
i residenti a vario titolo soggetti di imposta di 14 comuni della regione Molise colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002, come individuati con i decreti 14 e 15 novembre 2002 del Ministero dell'economia e delle finanze (Bonefro, Casacalenda, Castellino del Biferno, Collotorto, Larino, Montelongo, Montorio nei Frentani, Morione del Sannio, Provvidenti, Ripabottoni, Rotello, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Ururi), hanno beneficiato della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti contributivi (ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 245 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2002);
detto regime di sospensione, legato alla situazione d’emergenza post sisma, è stato in seguito prorogato fino alla data ultima del 30 giugno 2008. In questo lungo periodo si è registrato pertanto il pressoché totale azzeramento delle entrate comunali derivate dalla riscossione dei tributi locali (ICI, TARSU e TOSAP);
tuttavia, nel periodo di vigenza del citato provvedimento, sono state previste dal Governo alcune misure in favore dei citati Comuni intese alla parziale compensazione degli ammanchi nelle entrate comunali:
1) articolo 1-quater, comma 3, decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2003: anticipazione ICI 2003 nella misura del 50 per cento del riscosso per come risultante dall'ultimo certificato sul rendiconto della gestione acquisito dal Ministero dell’interno;
2) articolo 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2004: anticipazione ICI 2004-2005 nella misura del 50 per cento;
3) articolo 1-decies, comma 1, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 88 del 2005, cui vanno aggiunte le disposizioni contenute nel decreto ministeriale 12 ottobre 2007: liquidazione in favore dei singoli enti interessati di una quota parte del fondo stanziato con il citato decreto-legge n. 44 del 2005, come da tabella allegata al decreto ministeriale 12 ottobre 2007 quale "anticipazione" sul non riscosso per ICI e TARSU negli anni 2003-2004-2005;
delle suddette provvidenze, solo l’ultima veniva concretamente realizzata, per cui, a fronte della sospensione della riscossione dei tributi locali, regime straordinario collegato all'emergenza sisma protrattasi per 6 anni, un Comune come, ad esempio, quello di Ururi (2.800 abitanti) si è visto liquidare nel dicembre 2007 un importo di poco superiore a 90.000 euro a fronte di mancati introiti per circa 1.500.000 euro;
considerato che:
la sospensione per 6 anni dei termini per gli adempimenti e i versamenti tributari disposta con il decreto-legge n. 245 del 2002 in favore degli amministrati dei citati comuni molisani ha significativamente danneggiato questi enti, impedendo loro di attendere alle politiche locali riguardanti ogni sorta di contingenze quali il dissesto del territorio (a maggior ragione nella disastrosa situazioni del post terremoto), la cura della rete stradale comunale, l’obbligo di assicurare i servizi essenziali almeno alle categorie più disagiate, la raccolta e la gestione dei rifiuti, la stessa garanzia di una retribuzione certa per i dipendenti comunali, eccetera. Le condizioni di lavoro del Governo locale, per effetto dell’ammanco, sono state tali da far temere in più di una circostanza che si potesse ricadere nella fattispecie del dissesto finanziario di cui all’articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - TUEL);
in buona sostanza, malgrado le disposizioni di proroga del provvedimento di sospensione degli adempimenti tributari fossero tutte regolarmente dotate di copertura finanziaria con oneri a carico delle risorse assegnate al Commissario delegato, Presidente della Regione Molise, i Comuni del cratere sismico non hanno potuto usufruire di alcun adeguato contributo compensativo dei minori introiti;
ciò confligge con l’articolo 149 del TUEL che incardina l’autonomia finanziaria del Comune sulla certezza di risorse proprie (oltre che trasferite), enfatizzando l’autonomia impositiva per finanziare i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità e, laddove vi siano esigenze di spese eccezionali non prevedibili ex ante, prevede che siano assegnati all'ente contributi specifici ovvero che possano essere erogati in suo favore trasferimenti straordinari;
la materia è disciplinata altresì dall’articolo 119 Costituzione il quale, oltre a stabilire che i Comuni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, prevede, in particolare, al quinto comma: “per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni”;
considerato inoltre che all’illustrata circostanza dell’omessa contribuzione in favore degli enti in parola (pur prevista e dovuta in situazioni di eccezionalità ex articolo 149 del TUEL), si aggiunge la penalizzante previsione del recupero dell’ammanco con le seguenti modalità: 1) abbattimento del 60 per cento sul quantum dovuto per ciascun tributo; 2) esazione del residuo in 120 rate mensili distribuite in 10 anni (articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 162), viene a configurarsi un quadro generale fortemente penalizzante per le autonomie locali in violazione del principio generale di autonomia finanziaria dei Comuni normativamente stabilito e con l’inesorabile allontanamento nel tempo di un ritorno alla legalità di un’ordinaria autonomia finanziaria fondata sulla certezza di risorse proprie,
si chiede di sapere:
se non si intendano adottare con urgenza tutte le iniziative utili a favore dei Comuni indicati in premessa, volte a provvedere all’integrale compensazione del pregiudizio connesso ai mancati introiti conseguenti al provvedimento di sospensione degli adempimenti tributari previsti;
quali concrete iniziative urgenti ed immediate intenda assumere il Governo al fine di garantire un’adeguata contribuzione finanziaria dei Comuni colpiti dal sisma dell’ottobre 2002 in applicazione degli articoli 149 del TUEL e 119 della Costituzione;
se, attesa la perdurante emergenza economico-finanziaria del periodo post sisma, non si intendano assumere, in favore dei Comuni interessati concomitanti misure di sostegno quali forme di agevolazione per l’accesso al credito;
se, in ogni caso, non si intendano adottare, per il recupero del non-riscosso dai contribuenti, regole improntate a razionalità che, senza pregiudicare l’interesse dei singoli contribuenti, assicurino la tutela delle esigenze finanziarie e di governo delle autonomie locali per come previste e tutelate dalla Carta costituzionale.