Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 4363
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SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 4363
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(D'ALEMA)
dal Ministro della difesa
(SCOGNAMIGLIO PASINI)
e dal Ministro degli affari esteri
(DINI)
di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio
(AMATO)
(V. Stampato Camera n. 6497 )
approvato dalla Camera dei deputati il 25 novembre 1999
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché autorizzazione all'invio di un contingente di militari in Indonesia ed in Australia per la missione internazionale di pace a Timor Est
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. 1. Il decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché autorizzazione all'invio di un contingente di militari in Indonesia ed in Australia per la missione internazionale di pace a Timor Est, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. |
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 OTTOBRE 1999, N. 371
All'articolo 1, al comma 1, le parole: "30 novembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1999".
All'articolo 2, al comma 1, le parole: "30 novembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1999".
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: "30 novembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1999";
al comma 2, primo periodo, le parole: "30 novembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1999".
Dopo l'articolo 3, é inserito il seguente:
"Art. 3- bis. - 1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito delle missioni di cui agli articoli 1, 2 e 3".
All'articolo 4, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
" 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 55.486 milioni per il 1999, si provvede: quanto a lire 48.505 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; quanto a lire 6.981 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando per lire 4.036 milioni l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lire 1.300 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per lire 370 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per lire 1.275 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire 71.808 milioni per il 1999, si provvede: quanto a lire 25.736 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; quanto a lire 46.072 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro grammazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando per lire 45.673 milioni l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per lire 399 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, pari a lire 28.687 milioni per il 1999, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549".
Dopo l'articolo 4 é inserito il seguente:
"Art. 4- bis. - 1. Il Ministro della difesa, per far fronte alle esigenze di sostegno sanitario del personale impiegato nell'ambito delle missioni di cui all'articolo 1, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta norme volte a semplificare la disciplina delle attività sanitarie ed a snellirne le procedure".
Decreto-legge 25 ottobre 1999, n. 371, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 1999 | |
TESTO DEL DECRETO-LEGGE | TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI |
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, recante disposizioni urgenti in materia di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e ad Hebron, nonché autorizzazione all'invio di un ulteriore contingente di militari dislocati in Macedonia per le operazioni di pace nel Kosovo; Vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1264 del 15 settembre 1999, riguardante la missione di pace a Timor Est; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la proroga della partecipazione dei contingenti italiani alle missioni internazionali di pace in corso, nonché a disciplinare la partecipazione italiana nell'ambito della missione di cui alla predetta risoluzione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della difesa e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; il seguente decreto legge:
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Articolo 1. | Articolo 1. |
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, relativo alla partecipazione di personale militare alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e a Hebron, é prorogato fino al 30 novembre 1999. |
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, relativo alla partecipazione di personale militare alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e a Hebron, é prorogato fino al 31 dicembre 1999. |
2. Le missioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle disposizioni per le stesse previste dagli articoli 3- bis, commi 3 e 4, 3- quater, commi 2 e 3, 3- quinquies, comma 2, 3- sexies, comma 2, e 3- septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77. | 2. Identico. |
Articolo 2. | Articolo 2. |
1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, relativo alla partecipazione di personale militare alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia, é prorogato fino al 30 novembre 1999. |
1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, relativo alla partecipazione di personale militare alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia, é prorogato fino al 31 dicembre 1999. |
2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 2 e 2- bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269. | 2. Identico. |
Articolo 3. | Articolo 3. |
1. Per le finalità previste dalla risoluzione ONU n. 1264 del 15 settembre 1999, é autorizzata, a decorrere dal 20 settembre 1999 e fino al 30 novembre 1999, la partecipazione di un contingente di seicento militari alla missione di pace a Timor Est. |
1. Per le finalità previste dalla risoluzione ONU n. 1264 del 15 settembre 1999, é autorizzata, a decorrere dal 20 settembre 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di seicento militari alla missione di pace a Timor Est. |
2. Al personale di cui al comma 1 é attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali dell'Indonesia e dell'Australia e fino alla data di uscita dagli stessi e comunque non oltre il 30 novembre 1999, il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, con corresponsione dell'indennità di missione ridotta all'80 per cento per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, e successive modificazioni. | 2. Al personale di cui al comma 1 é attribuito, in aggiunta allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali dell'Indonesia e dell'Australia e fino alla data di uscita dagli stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, con corresponsione dell'indennità di missione ridotta all'80 per cento per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, e successive modificazioni. |
3. Al medesimo personale di cui al comma 1, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di prigionia o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui al comma 2, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso é computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni di anzianità. In caso di decesso per causa di servizio connesso all'espletamento della missione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. I trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 2, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. | 3. Identico. |
4. Al personale militare di cui al presente articolo si applica il codice penale militare di pace. Foro competente é il Tribunale militare di Roma. Allo stesso personale, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applica l'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185. | 4. Identico. |
| Articolo 3- bis. |
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1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'ambito delle missioni di cui agli articoli 1, 2 e 3. |
Articolo 4. | Articolo 4. |
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 37.029 milioni si provvede: quanto a lire 30.048 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; quanto a lire 6.981 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando per lire 4.036 milioni l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; per lire 1.300 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; per lire 370 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per lire 1.275 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. |
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a lire 55.486 milioni per il 1999, si provvede: quanto a lire 48.505 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; quanto a lire 6.981 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando per lire 4.036 milioni l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri , per lire 1.300 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica , per lire 370 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e per lire 1.275 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. |
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in lire 47.872 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando per lire 45.673 milioni l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per lire 2.199 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. | 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a lire 71.808 milioni per il 1999 , si provvede: quanto a lire 25.736 milioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; quanto a lire 46.072 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando per lire 45.673 milioni l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per lire 399 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. |
3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in lire 19.952 milioni si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. | 3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, pari a lire 28.687 milioni per il 1999 , si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. |
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. | 4. Identico. |
| Articolo 4- bis. 1. Il Ministro della difesa, per far fronte alle esigenze di sostegno sanitario del personale impiegato nell'ambito delle missioni di cui all'articolo 1, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, detta norme volte a semplificare la disciplina delle attività sanitarie ed a snellirne le procedure. |
Articolo 5. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. CIAMPI D'ALEMA - SCOGNAMIGLIO PASINI - DINI - AMATO |
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