Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 4311

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 4311


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori WILDE e PERUZZOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 1999

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Rho






ONOREVOLI SENATORI. - L'ampio dibattito che si é svolto nel corso di questi ultimi anni, nonché i numerosi disegni di legge presentati nella scorsa legislatura e ripresentati in quella attuale in merito all'apertura di nuove case da gioco sul territorio nazionale, denotano un lento ma chiaro cambiamento di opinione rispetto a tale problema.
É diventata sempre piú utopistica la pretesa di interdire ai cittadini la possibilità di praticare il cosiddetto gioco d'azzardo: se non troveranno posto nelle quattro case da gioco autorizzate nel nostro Paese (Venezia, San Remo, Campione d'Italia e Saint-Vincent), ove lo desiderino, potranno recarsi con facilità ancora maggiore di oggi in una qualsiasi località all'estero.
Nonostante la nostra legislazione "restrittiva" preveda pene per il gioco d'azzardo, nel Paese si é diffuso notevolmente il gioco clandestino, sia in bische, nelle grandi città, sia in locali di vario genere, come alberghi e ristoranti.
É inutile ricordare che il gioco d'azzardo clandestino é una delle principali attività della criminalità organizzata quale fonte di finanziamento e strumento di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e comporta gravi rischi per tutti coloro che lo praticano, senza avere alcuna garanzia.
D'altronde, le remore morali che fino ad oggi hanno impedito una liberalizzazione ancora piú accentuata del gioco d'azzardo sembrano dover cadere, poichè in tutti i modi oggi viene pubblicizzato dai mass-media l'accesso al "guadagno facile"; nè deve scandalizzare che lo Stato o altre istituzioni pubbliche possano ricavare benefici per il gioco dei cittadini, visto che, da sempre, sono consentiti lotto, lotterie, concorsi a scheda, i cui proventi vengono in gran parte incassati dallo Stato e che tale tendenza ha, con il passare degli anni, subito un'accelerazione notevole, causando l'autorizzazione e il proliferare di nuove lotterie nazionali.
É diffusissimo da parte degli italiani il ricorso a sale da gioco collocate in Paesi vicini, come Francia, Principato di Monaco, Svizzera, Germania, Austria, Slovenia e Croazia, con conseguente notevole esportazione di valuta italiana.
L'apertura delle frontiere in Europa ha reso ancora piú facile lo spostamento di cittadini nel continente ed il movimento di capitali attraverso i confini. Resta, inoltre, da rimarcare che il denaro portato e speso nei casinó oltre confine va ad arricchire e potenziare località turistiche straniere, con danno evidente dei centri turistici nostrani, che non hanno fonti di approvvigionamento di valuta da tradurre in strutture turistiche.
Tra le ragioni del decadimento turistico in Italia va posta anche questa situazione.
Le zone di tradizione e prestigio turistici si dibattono fra enormi difficoltà; la fuga degli italiani e la diserzione degli stranieri é risultata in questi ultimi tempi piú grave del previsto.
Il rapporto tra la crescita del turismo internazionale e l'andamento della domanda turistica in Italia risulta inversamente proporzionale: mentre il turismo mondiale risulta il settore economico maggiormente in espansione, l'Italia sta perdendo quota come destinazione dei turisti europei.
La forte crisi, economica e recessiva che ha colpito e colpisce soprattutto l'area del Rhodense quale realtà industriale e che incide direttamente sull'occupazione, avrebbe potuto trovare, in parte, sfogo ed assorbimento se ci fosse stato un forte programma di rilancio del settore terziario.
In considerazione del fatto che le quattro antiche case da gioco esistenti in Italia, complessivamente, rendono un utile annuale di svariate decine di miliardi, occupando centinaia di dipendenti, con il presente dise gno di legge si propone l'apertura della casa da gioco di Rho.
L'istituzione di una casa da gioco sul territorio del comune di Rho consentirebbe anche l'utilizzo e la bonifica di aree dismesse, quale per esempio quella dell'ex raffineria.
Va infine sottolineato che, oltre a stimolare flussi turistici "ricchi", l'autorizzazione delle suddette case da gioco consente di reperire risorse che gli enti locali interessati, in particolare il comune, possono destinare ad investimenti produttivi e in strutture di pubblica utilità, e per questi motivi e quelli precedentemente elencati chiediamo che la presente proposta sia esaminata e approvata celermente.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. In deroga al disposto di cui agli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice penale, é data la facoltà alla regione Lombardia di autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco nel comune di Rho.

Art. 2.

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 é concessa con decreto del presidente della giunta regionale della Lombardia, su richiesta del sindaco del comune di Rho, previa delibera del consiglio comunale. L'autorizzazione é concessa per non piú di venti anni ed é rinnovabile.
2. Nella richiesta di cui al comma 1, il sindaco del comune di Rho deve indicare la struttura da adibire a casa da gioco.

Art. 3.

1. Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme regolamentari per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

a) le disposizioni atte a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità pubblica, prevedendo, in particolare, l'assoluto divieto di accesso alla casa da gioco per i minori di anni diciotto;
b) la specie e i tipi di giochi che possono essere autorizzati; nella casa da gioco é comunque ammesso il gioco con le slot-machine ;
c) i giorni di chiusura e l'orario di apertura;
d) le disposizioni relative alla correttezza della gestione amministrativa ed al controllo delle risultanze della stessa da parte degli organi competenti;
e) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee ad assicurare la regolarità dell'esercizio della casa da gioco per le attività che vi si svolgono.

Art. 4.

1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune di Rho.
2. L'esercizio della casa da gioco puó essere gestito direttamente dal comune di Rho attraverso un'azienda municipalizzata o per mezzo di una società mista a prevalente capitale pubblico oppure attraverso una società che operi in regime di concessione.
3. Il comune, con successiva deliberazione, deve regolamentare le modalità per la eventuale concessione a terzi della casa da gioco; le garanzie per il relativo appalto e le debite cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che il concessionario e il personale addetto devono offrire; le disposizioni per il regolare versamento alle amministrazioni indicate all'articolo 5, comma 1, del canone di concessione, ed i relativi controlli; il potere di revoca della concessione da parte dell'amministrazione comunale, senza obbligo di risarcimento dei danni o di indennizzo quando risulti la mancata ottemperanza, da parte del concessionario, delle condizioni previste nella concessione.

Art. 5.

1. I proventi derivanti dalla gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

a) per 1'80 per cento al comune di Rho, con l'obbligo per l'amministrazione comune di destinarne:

1) il 50 per cento ad attività promozionali turistiche, di tipo turistico altamente qualificate, o di recupero dei beni culturali dislocati nell'area comunale;
2) il 35 per cento allo sviluppo ed alla incentivazione di attività economiche, quali l'agricoltura, l'artigianato, il commercio e l'industria;
3) il 15 per cento a discrezione del comune stesso;
b) il 10 per cento alla provincia di Milano con l'obbligo di destinare il relativo importo alle attività promozionali turistiche nel proprio territorio;
c) il 10 per cento alla regione Lombardia con l'obbligo di destinare l'importo alle attività promozionali turistiche nel proprio territorio.

2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b) e c) del comma 1 é effettuato dal comune di Rho, ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo.

Art. 6.

1. Il presidente della giunta della regione Lombardia, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 3, o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 5, nonchè in caso di turbativa dell'ordine pubblico o della morale pubblica, puó disporre la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.
2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte degli agenti o funzionari preposti, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.

Art. 7.

1. Alla casa da gioco di Rho si applica la disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, della tariffa annessa al decreto del Presi dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.