Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 2-00165

Atto n. 2-00165 (procedura abbreviata)

Pubblicato il 24 febbraio 2010
Seduta n. 341

FINOCCHIARO , GASBARRI , CASSON , FILIPPI Marco , ZANDA , LATORRE , LEGNINI , SOLIANI , VITA , CHIURAZZI , BUBBICO , GALPERTI , PEGORER , MONGIELLO , MERCATALI , PASSONI , CECCANTI , DI GIOVAN PAOLO , MARINARO , CAROFIGLIO , ICHINO , DE LUCA , SANNA , MAZZUCONI , VIMERCATI , RANUCCI , FISTAROL , TEDESCO , CABRAS , DE SENA , PIGNEDOLI , DEL VECCHIO , BIONDELLI , SERRA , ADAMO , NEROZZI , SANGALLI , GRANAIOLA , SCANU , DELLA MONICA , D'AMBROSIO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni e le attività culturali. -

Premesso che:

l'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2009, n. 3836, rappresenta l'ennesima disposizione "in deroga" alla normativa vigente, considerato il continuo reiterarsi dello strumento dell'ordinanza da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

l'articolo 16 dell'ordinanza 30 dicembre 2009, n. 3836, al comma 1, prevede che: "Nell'ambito degli interventi concernenti le linee metropolitane, i corridoi della mobilità, i sistemi innovativi di trasporto e il trasporto pubblico in sede propria, nonché delle relative opere connesse e complementari, ivi incluse quelle compensative e integrative, da realizzarsi nella città di Roma, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 2009, n. 3747, come modificata dall'ordinanza 28 maggio 2009, n. 3774 e successive modifiche e integrazioni, provvede ad assicurare, in tutte le operazioni di progettazione e di esecuzione, la spedita definizione delle procedure e delle attività di tutela dei beni archeologici, storici, artistici, architettonici e paesaggistici di competenza degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali e delle connesse funzioni di competenza del comune di Roma";

si affida così all'architetto Roberto Cecchi, già Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti necessari per il superamento della situazione di grave pericolo in atto nelle aree archeologiche di Roma e di Ostia antica, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 2009, n. 3747, il compito di assicurare, "nelle fasi della progettazione e della realizzazione delle opere pubbliche, anche, ove occorra, sostituendosi agli organi ordinariamente competenti, la speditezza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure inerenti le funzioni di tutela dei beni archeologici, storici, artistici, architettonici e paesaggistici, provvedendo a che gli uffici garantiscano la massima speditezza e collaborazione nello svolgimento delle relative attività";

già a partire dal caso dell’ordinanza n. 3692 ("Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare la grave situazione di pericolo in atto nell’area archeologica di Pompei"), la nomina del Commissario surrogava, di fatto, le funzioni della Sovrintendenza. Anche nel caso della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 2009, n. 3747, nonostante nell'ordinanza si parli di rispetto delle competenze delle Sovrintendenze, il commissariamento si è concretizzato in un vero e proprio svuotamento delle stesse, con la conseguente concessione di poteri illimitati al Commissario, a tal punto che non si può non chiedersi quali poteri restino ancora in capo alle Sovrintendenze;

questa volta con l'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2009, n. 3836, non ci si preoccupa neanche di salvare le apparenze: non si salvano le competenze della Sovrintendenza speciale per i beni archeologici di Roma, né, tantomeno, si prevede che, nell'espletamento delle iniziative volte alla tutela del patrimonio archeologico, il Commissario delegato possa provvedere d'intesa con i Sovrintendenti, così come previsto dall'ordinanza su Roma e Ostia antica;

le funzioni proprie della Sovrintendenza non possono essere facilmente surrogabili, o meramente consultive, proprio perché la Sovrintendenza rappresenta nel Paese uno dei settori di maggiore affidabilità per la difesa di un patrimonio sensibile quale quello archeologico, storico, artistico e culturale;

a giudizio degli interpellanti in un delirio di onnipotenza non si è neanche ritenuto opportuno affiancare al Commissario una Commissione generale d'indirizzo e coordinamento, presieduta dal Sovrintendente per i beni archeologici di Roma, così come previsto dall'ordinanza su Ostia antica;

premesso inoltre che:

appare ancora più grave l'elenco di disposizioni cui il Commissario delegato è autorizzato a derogare nello svolgimento dei compiti affidatigli dall'ordinanza: a) il Commissario delegato può agire in deroga all'articolo 95 (Verifica preventiva dell’interesse archeologico in sede di progetto preliminare), all'articolo 96 (Procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico) ed all'articolo 165, comma 10 ("prima dell'approvazione del progetto preliminare, si segue la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei casi previsti dagli articoli 95 e 96") del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"); b) il Commissario delegato può agire in deroga a praticamente tutto il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio");

al fine di dare piena contezza dell'impatto dell'articolo 16 in esame sulla gestione patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale, si ritiene opportuno riportare di seguito gli articoli del Codice dei beni culturali e del paesaggio relativi alle materie riservate al Ministero o alle Regioni o soggette all'autorizzazione del Ministero che possono essere derogati dal Commissario delegato. Si tratta degli articoli: art. 12, verifica dell'interesse culturale; art. 19, ispezione; art. 21, interventi soggetti ad autorizzazione; art. 22, procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia; art. 24, interventi su beni pubblici; art. 25, conferenza di servizi; art. 26, valutazione di impatto ambientale; art. 27, situazioni di urgenza; art. 28, misure cautelari e preventive; art. 30, obblighi conservativi; art. 31, interventi conservativi volontari; art. 32, interventi conservativi imposti; art. 33, procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti; art. 38, accessibilità al pubblico dei beni culturali oggetto di interventi conservativi; art. 39, interventi conservativi su beni dello Stato; art. 40, interventi conservativi su beni delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali; art. 45, prescrizioni di tutela indiretta; art. 46, procedimento per la tutela indiretta; art. 49, manifesti e cartelli pubblicitari; art. 50, distacco di beni culturali; art. 52, esercizio del commercio in aree di valore culturale; art. 55, alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale; art. 55-bis, clausola risolutiva; art. 56, altre alienazioni soggette ad autorizzazione; art. 57-bis, procedure di trasferimento di immobili pubblici; art. 59, denuncia di trasferimento; art. 62, procedimento per la prelazione; art. 63, obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro, obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti; art. 88, attività di ricerca; art. 89, concessione di ricerca; art. 90, scoperte fortuite; art. 95, espropriazione di beni culturali; art. 96, espropriazione per fini strumentali; art. 97, espropriazione per interesse archeologico; art. 98, dichiarazione di pubblica utilità; art. 104, fruizione di beni culturali di proprietà privata; art. 120, sponsorizzazione di beni culturali; art. 135, pianificazione paesaggistica; art. 136, immobili ed aree di notevole interesse pubblico; art. 137, commissioni regionali; art. 138, avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico; art. 139, procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico; art. 140, dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza; art. 141, provvedimenti ministeriali; art. 141-bis, integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico; art. 143, piano paesaggistico; art. 145, coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione; art. 146, autorizzazione; art. 148, commissioni locali per il paesaggio; art. 150, inibizione o sospensione dei lavori; art. 152, interventi soggetti a particolari prescrizioni; art. 153, cartelli pubblicitari; art. 155, vigilanza. Si tratta di ben 53 su 184 articoli riguardanti materie riservate al Ministero ed alle Regioni o soggette all'autorizzazione del Ministero;

per dare conto della portata "derogatoria" dell'articolo 16 dell'ordinanza citata e della volontà di smantellamento del sistema normativo regolatore di un settore fondamentale, qual è quello della tutela dei bei culturali, è sufficiente evidenziare l'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai sensi del quale è necessaria l'autorizzazione del Ministero per effettuare interventi come la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali; lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili; lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati; il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, così come è necessaria l'autorizzazione del Sovrintendente per l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali al di fuori dei suddetti casi,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno revocare l'ordinanza in esame o, quantomeno, procedere ad una modifica della stessa al fine di abrogare l'articolo 16;

se il Governo non ritenga che le funzioni proprie della Sovrintendenza speciale per i beni archeologici di Roma non siano facilmente sostituibili, considerato il fondamentale ruolo di tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale svolto dalla stessa;

se non ritenga che l'ordinanza presenti veri e propri profili di illegittimità in quanto le deroghe previste alla normativa vigente sono tali da comportare non solo lo svuotamento delle competenze delle Sovrintendenze, ma lo smantellamento del sistema normativo regolatore di un settore fondamentale, qual è quello della tutela dei bei culturali e delle competenze affidate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio al Ministero ed alle Regioni.