Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 4242
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SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 4242
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori LA LOGGIA, VEGAS, SCHIFANI, ASCIUTTI, AZZOLLINI, BALDINI, BETTAMIO, BRUNI, BUCCI, CAMBER, CENTARO, CONTESTABILE, CORSI ZEFFIRELLI, COSTA, D'ALÍ, DE ANNA, GAWRONSKI, GERMANÁ, GRECO, GRILLO, LASAGNA, LAURO, MAG GIORE, MANCA, MANFREDI, MINARDO, MUNGARI, NOVI, PASTORE, PERA, PIANETTA, PORCARI, RIZZI, ROTELLI, SCOPELLITI, SELLA DI MONTELUCE, TERRACINI, TOMASSINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA e VENTUCCI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1999
Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta
ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge é volto alla istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta diretta ad individuare le cause e le forme piú diffuse delle violazioni della legislazione sul finanziamento pubblico dei partiti dal 1974 ad oggi e ad individuare, inoltre - fatte salve le competenze attribuite alle Presidenze di Camera e Senato - le modalità di formazione dei bilanci e dei rendiconti dei partiti politici, lo stato patrimoniale di questi e il grado d'indebitamento. Inoltre, oggetto d'inchiesta deve essere l'osservanza dei limiti di spesa imposti ai candidati per le campagne elettorali relative alle elezioni politiche, le modalità di finanziamento ai partiti effettuato ex articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, l'ammontare effettivo delle spese impiegate dai partiti con riferimento soprattutto alle spese per le campagne elettorali europee, politiche e regionali.
Negli ultimi anni i fenomeni corruttivi posti in luce dalla magistratura hanno portato come conseguenza ad una grave forma di disaffezione e di legittimo sospetto da parte dei cittadini verso la politica, e soprattutto verso alcune forze politiche piú direttamente coinvolte nelle inchieste giudiziarie.
É evidente che l'accertamento della verità giudiziale, compito primario della magistratura, non puó che risolversi in un accertamento parziale, sia in quanto oggetto del giudizio penale non puó che essere il singolo fatto concreto, sia in quanto la valutazione giudiziaria deve necessariamente essere una valutazione esclusivamente tecnico-giuridica.
Il giudizio politico e sociale di un fenomeno di cosí larghe dimensioni non puó che spettare al Parlamento. La necessità di un'inchiesta parlamentare é giustificata da due diverse esigenze: l'accertamento di una verità storica e una valutazione politica volta anche alla conseguente individuazione degli strumenti correttivi legislativi da introdurre al fine di evitare il ripetersi di tali fenomeni.
Per quanto riguarda la composizione della Commissione, é naturalmente rimesso alla sensibilità dei Presidenti delle Camere che tra i componenti non figurino senatori e deputati che abbiano indagato o, siano stati sottoposti a indagine per fatti attinenti l'oggetto dell'inchiesta.
Per lungo tempo la proposta dell'istituzione di una Commissione d'inchiesta é stata al centro del dibattito politico e parlamentare, ma dopo l'esame effettuato dalla Camera dei deputati di tale proposta, la valutazione negativa di larghi settori della maggioranza ha portato alla bocciatura della stessa.
Le recenti aperture venute da larga parte del mondo politico verso l'istituzione di una Commissione d'inchiesta, testimoniate dalle numerose valutazioni positive seguite alla proposta, lanciata nei giorni scorsi dal senatore Di Pietro, di riaprire il dialogo politico sulla Commissione d'inchiesta, ci spinge oggi a ripresentare una proposta in tal senso. Il mutamento dell'atteggiamento negativo di molte forze della maggioranza, che aveva portato il 3 novembre 1998 alla Camera dei deputati alla bocciatura della proposta, costituisce oggi una giusta premessa per la ripresentazione del disegno di legge in oggetto.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. 1. É istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare e verificare se vi sia stata completezza e veridicità nei bilanci e nei rendiconti dei partiti politici dal 1974 alla data di entrata in vigore della presente legge, anche al fine di proporre interventi idonei ad assicurare la piena trasparenza degli strumenti per il finanziamento lecito dell'attività politica. a) le modalità di formazione dei bilanci e dei rendiconti dei partiti politici; 3. La Commissione presenta alle Camere, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 7, comma 2, una relazione concernente gli interventi normativi ritenuti necessari nelle materie oggetto dell'inchiesta, con la finalità di prevenire ulteriori violazioni delle norme penali e amministrative, e di stabilire la piena trasparenza e pubblicità dei bilanci, dello stato patrimoniale e della gestione complessiva dei partiti politici. |
Art. 2. 1. La Commissione é composta da venti deputati e da venti senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, in modo che sia comunque assicurata la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento. |
Art. 3. 1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. |
Art. 4. 1. La Commissione puó richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o ad inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e a inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto. |
Art. 5. 1. I membri della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3. |
Art. 6. 1. La Commissione puó avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie. |
Art. 7. 1. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento. |
Art. 8. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |