Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 4242

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 4242


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori LA LOGGIA, VEGAS, SCHIFANI, ASCIUTTI, AZZOLLINI, BALDINI, BETTAMIO, BRUNI, BUCCI, CAMBER, CENTARO, CONTESTABILE, CORSI ZEFFIRELLI, COSTA, D'ALÍ, DE ANNA, GAWRONSKI, GERMANÁ, GRECO, GRILLO, LASAGNA, LAURO, MAG GIORE, MANCA, MANFREDI, MINARDO, MUNGARI, NOVI, PASTORE, PERA, PIANETTA, PORCARI, RIZZI, ROTELLI, SCOPELLITI, SELLA DI MONTELUCE, TERRACINI, TOMASSINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA e VENTUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1999

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta

sui finanziamenti dei partiti







ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge é volto alla istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta diretta ad individuare le cause e le forme piú diffuse delle violazioni della legislazione sul finanziamento pubblico dei partiti dal 1974 ad oggi e ad individuare, inoltre - fatte salve le competenze attribuite alle Presidenze di Camera e Senato - le modalità di formazione dei bilanci e dei rendiconti dei partiti politici, lo stato patrimoniale di questi e il grado d'indebitamento. Inoltre, oggetto d'inchiesta deve essere l'osservanza dei limiti di spesa imposti ai candidati per le campagne elettorali relative alle elezioni politiche, le modalità di finanziamento ai partiti effettuato ex articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, l'ammontare effettivo delle spese impiegate dai partiti con riferimento soprattutto alle spese per le campagne elettorali europee, politiche e regionali.
Negli ultimi anni i fenomeni corruttivi posti in luce dalla magistratura hanno portato come conseguenza ad una grave forma di disaffezione e di legittimo sospetto da parte dei cittadini verso la politica, e soprattutto verso alcune forze politiche piú direttamente coinvolte nelle inchieste giudiziarie.
É evidente che l'accertamento della verità giudiziale, compito primario della magistratura, non puó che risolversi in un accertamento parziale, sia in quanto oggetto del giudizio penale non puó che essere il singolo fatto concreto, sia in quanto la valutazione giudiziaria deve necessariamente essere una valutazione esclusivamente tecnico-giuridica.
Il giudizio politico e sociale di un fenomeno di cosí larghe dimensioni non puó che spettare al Parlamento. La necessità di un'inchiesta parlamentare é giustificata da due diverse esigenze: l'accertamento di una verità storica e una valutazione politica volta anche alla conseguente individuazione degli strumenti correttivi legislativi da introdurre al fine di evitare il ripetersi di tali fenomeni.
Per quanto riguarda la composizione della Commissione, é naturalmente rimesso alla sensibilità dei Presidenti delle Camere che tra i componenti non figurino senatori e deputati che abbiano indagato o, siano stati sottoposti a indagine per fatti attinenti l'oggetto dell'inchiesta.
Per lungo tempo la proposta dell'istituzione di una Commissione d'inchiesta é stata al centro del dibattito politico e parlamentare, ma dopo l'esame effettuato dalla Camera dei deputati di tale proposta, la valutazione negativa di larghi settori della maggioranza ha portato alla bocciatura della stessa.
Le recenti aperture venute da larga parte del mondo politico verso l'istituzione di una Commissione d'inchiesta, testimoniate dalle numerose valutazioni positive seguite alla proposta, lanciata nei giorni scorsi dal senatore Di Pietro, di riaprire il dialogo politico sulla Commissione d'inchiesta, ci spinge oggi a ripresentare una proposta in tal senso. Il mutamento dell'atteggiamento negativo di molte forze della maggioranza, che aveva portato il 3 novembre 1998 alla Camera dei deputati alla bocciatura della proposta, costituisce oggi una giusta premessa per la ripresentazione del disegno di legge in oggetto.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. É istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare e verificare se vi sia stata completezza e veridicità nei bilanci e nei rendiconti dei partiti politici dal 1974 alla data di entrata in vigore della presente legge, anche al fine di proporre interventi idonei ad assicurare la piena trasparenza degli strumenti per il finanziamento lecito dell'attività politica.
2. La Commissione ha il compito di accertare in particolare:

a) le modalità di formazione dei bilanci e dei rendiconti dei partiti politici;
b) l'esistenza, il contenuto e la veridicità dello stato patrimoniale e l'indicazione del grado di indebitamento complessivo dei partiti politici, con riferimento alle rispettive direzioni centrali e articolazioni periferiche;
c) l'osservanza dei limiti massimi di spesa imposti ai candidati per le campagne elettorali per l'elezione al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati;
d) l'esistenza, la consistenza e la veridicità delle dichiarazioni dei soggetti che hanno effettuato erogazioni o versato contributi ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; le cause, le modalità e le forme piú diffuse delle violazioni delle disposizioni sul finanziamento dei partiti politici italiani;
e) l'ammontare effettivo delle somme impiegate dai partiti politici con particolare riferimento alle spese per le campagne elettorali politiche, europee e regionali;
f) la consistenza, la tipologia e l'ammontare complessivi dei benefici indiretti utilizzati dai partiti.

3. La Commissione presenta alle Camere, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 7, comma 2, una relazione concernente gli interventi normativi ritenuti necessari nelle materie oggetto dell'inchiesta, con la finalità di prevenire ulteriori violazioni delle norme penali e amministrative, e di stabilire la piena trasparenza e pubblicità dei bilanci, dello stato patrimoniale e della gestione complessiva dei partiti politici.

Art. 2.

1. La Commissione é composta da venti deputati e da venti senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, in modo che sia comunque assicurata la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.
2. Cinque deputati e cinque senatori, eletti secondo il principio rappresentativo della Commissione tra i propri componenti, costituiscono un comitato ristretto permanente con il compito di elaborare, e sottoporre ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, modelli-tipo di bilancio e di stato patrimoniale idonei ad assicurare gli obiettivi di cui alla presente legge.
3. Il Presidente della Commissione é scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.
4. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimo nianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
3. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. Il segreto di Stato non é opponibile alla Commissione, nei limiti in cui non puó essere opposto all'autorità giudiziaria.
4. É sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 4.

1. La Commissione puó richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o ad inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e a inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.
2. Nel caso in cui gli atti e documenti di cui al comma 1 siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni di inchiesta, queste ultime adottano un motivato provvedimento di rigetto della richiesta presentata dalla Commissione di cui alla presente legge.
3. La Commissione individua gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o ad inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti e documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

1. I membri della Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.
2. Salvo che il fatto costituisca piú grave reato, la violazione del segreto é punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca piú grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

1. La Commissione puó avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.
3. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.
4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 7.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento.
2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, la Commissione presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversa mente. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.