Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 493

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 493


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori PELELLA, VELTRI, DONISE e GRUOSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1996

Norme in materia di pesca del corallo rosso mediterraneo






ONOREVOLI SENATORI. - É ormai a tutti evidente come le risorse naturali siano limitate nel tempo e nello spazio, e che qualsivoglia attività umana debba essere condotta nella coscienza di questo problema. Agli ordinamenti giuridici compete allora il dovere di regolare ed indirizzare tali attività per garantirne la sopravvivenza e se possibile uno sviluppo nell'ambito di una gestione sostenibile e responsabile.
A questo non sfuggono evidentemente le risorse marine tant'é che in materia di pesca, sia storicamente che nelle piú recenti normazioni, anche internazionali e comunitarie, il concetto di limitatezza delle risorse, e quindi di necessari controllo e programmazione, é dato oramai per pacificamente acquisito.
Ma la pesca é in realtà un'attività varia ove la cattura di specie ittiche rappresenta indubbiamente la maggior parte ma non la esaurisce: residuano altre attività e una di queste, non secondaria nel nostro Paese, é la raccolta del corallo.
La raccolta e la manifattura del corallo in determinate aree dell'Italia, tra le quali ricordiamo in particolare la costiera campana con Torre del Greco o i mari di Sardegna con Alghero, rappresentano una delle attività portanti dell'intera economia della zona con lavoro per migliaia di uomini e donne nel solco di una ricca tradizione di artigianato e di arte che attraversa la loro e la nostra storia.
Dinanzi peró ad una simile rilevanza la pesca del corallo é attualmente regolata da poche norme ormai vecchie di decenni e, soprattutto, inadeguate alla specialità del settore ed ai problemi, a volte complessi anche scientificamente, che esso pone.
Da qui la necessità inderogabile che ci si doti di una disciplina specifica sulla pesca del corallo, attenta a tutte le peculiarità biologiche della risorsa da tutelare e nel contempo sensibile alle necessità delle centinaia se non migliaia di operatori che su di essa ripongono le proprie speranze di reddito e di identità.
E proprio essi sono i primi ad aver esternato il desiderio di una piú moderna ed attenta regolamentazione della loro attività per scongiurare il rischio, sempre piú prossimo, che sfruttamento indiscriminato, abusivismo, insensibilità ed inadeguatezza delle pubbliche autorità portino alla scomparsa del corallium rubrum dai nostri mari e con esso l'eclisse definitiva di un comparto produttivo che dà di che vivere e di che essere orgogliosi a intere famiglie da generazioni. Va peraltro evitato che, in assenza di una normativa complessiva ed innovativa, si prendano le usuali e facili scorciatoie di provvedimenti meramente restrittivi ed estemporanei che porterebbero al blocco totale della pesca e della lavorazione.
In questo caso e con questo spirito l'esigenza di tutela di un elemento, o meglio di una specie vivente, irrinunciabile per la bellezza e l'equilibrio ecosistemico dei nostri mari si coniugano perfettamente con le legittime istanze di settori produttivi moderni e coscienti di un nuovo modo di produrre ricchezza senza saccheggiare le risorse.
Non si intende chiosare punto per punto il disegno di legge che segue essendo esso chiaramente intellegibile: mi limito a segnalarvi lo spirito che la anima e i passaggi salienti.
La ratio é quella espressa all'articolo 1, comma 1, "garantire e promuovere il corretto e razionale sfruttamento della risorsa corallo rosso compatibilmente con la tutela dell' habitat marino e lo sviluppo dell'industria artigiana di trasformazione" ed in que sta logica i successivi articoli disegnano un sistema sostanzialmente concessorio con controllo e pianificazione dello sforzo di pesca.
A tale sistema partecipano a vario titolo i soggetti pubblici centrali e periferici, integrati e coadiuvati da appositi organismi ove siano rappresentate le categorie interessate e siano portate le ragioni della biologia e dell'ecologia, con ampio spazio alle regioni ed alle loro peculiari realtà.
Sotto il profilo soggettivo si afferma il principio generale che la pesca del corallo rosso é riservata ad operatori professionisti, salve limitatissime eccezioni, responsabilizzati alla gestione di un bene comune ed incentivati a migliorare e migliorarsi con appositi interventi di formazione e promozione che si estendono sino alla manipolazione del corallo, cioé alla manifattura artigianale.
Sotto il profilo oggettivo si accolgono i migliori suggerimenti della scienza di settore circa le tecniche da usare nella pesca, circa i tempi e le modalità, con un occhio alle prospettive future, come la corallicoltura o il trapianto.
Secondo la piú avanzata tecnica normativa, una volta fissati criteri di massima puntuali e rigorosi, si rinvia poi ad appositi regolamenti e decreti per le specifiche di dettaglio, al fine di non appesantire oltremodo il testo normativo di rango primario e non obbligare il Parlamento a confrontarsi con aspetti secondari che ben possono essere rimessi al Governo nella sua piena responsabilità.
Un sistema sanzionatorio penale ed amministrativo, equilibratamente rigoroso, chiude il cerchio poichè é nostra ferma convinzione che la deterrenza generale e speciale debba esservi e debba dare il chiaro segnale dell'importanza degli interessi tutelati e del rigore della legge.
Stante la chiarezza della proposta e il positivo incontro che su essa si potrà avere tra tutti i soggetti pubblici e privati interessati, si confida in un veloce esame e varo da parte del Parlamento.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Le disposizioni della presente legge regolano la pesca del corallo rosso mediterraneo, denominato corallium rubrum , da chiunque esercitata nelle acque rientranti nella giurisdizione dello Stato, nonchè dettano norme quadro per la raccolta e l'immissione dello stesso nell'ambito manufatturiero.
2. Per garantire e promuovere il corretto e razionale sfruttamento del corallo rosso mediterraneo compatibilmente con la tutela dell' habitat marino e lo sviluppo dell'industria artigiana di trasformazione, la pesca del corallo é soggetta a pianificazione ed a regime concessorio secondo le modalità previste dai successivi articoli e dalle norme tecniche ed attuative generali e particolari da essi previste.

Art. 2.

(Comitato tecnico consultivo per la pesca
del corallo e competenze dello Stato)


1. Nell'ambito della Commissione consultiva di cui all'articolo 5 della legge 14 luglio 1965 n. 963, e successive modificazioni, é istituito il "Comitato tecnico consultivo per la pesca del corallo rosso mediterraneo", del quale sono chiamati a far parte, oltre ai soggetti istituzionali di cui all'articolo 6 della citata legge n. 963 del 1965 e successive modificazioni, nonchè quelli di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, quattro rappresentanti delle associazioni nazionali dei pescatori professionisti di corallo, delle imprese operanti la trasformazione e la commercializza zione da essi individuati nonchè due esperti della biologia del corallo, nominati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.
2. Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali competono lo studio, la programmazione, la promozione e la pianificazione nazionale della pesca del corallo e della sua manifattura mediante appositi atti e nell'ambito della legge 17 febbraio 1982, n. 41. Il Ministro emana altresí il regolamento di attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
3. Le attività di cui al comma 2 si esplicano attraverso:

a) la redazione, acquisendo i dati regionali, di una mappatura delle risorse di corallo rosso mediterraneo esistenti e disponibili;
b) la programmazione della rotazione dello sforzo di pesca al fine di evitare l'eccessivo sfruttamento e la completa estinzione dei singoli banchi facilitandone la ricostituzione;
c) la determinazione delle stagioni di pesca nel rispetto dei tempi biologici e della rinnovabilità delle risorse nonchè delle taglie minime ammesse alla raccolta nelle varie zone;
d) la predisposizione e la individuazione delle metodologie e delle norme tecniche generali adeguate;
e) la previsione di limiti personali, comprensoriali e temporali al pescato;
f) la promozione di ricerche e sperimentazione della manipolazione ed allevamento del corallo.

4. Sono fatte salve, per quanto non previsto dalla presente legge e con essa non incompatibile, le competenze statali in materia di pesca.

Art. 3.

(Competenze delle regioni)

1. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adottare norme relative alla gestio ne ed alla tutela delle risorse corallifere, nonchè dell'indotto artigianale e commerciale in conformità con le disposizioni della presente legge.
2. Le regioni a statuto speciale interessate provvedono a quanto previsto al comma 1 nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.
3. In particolare alle regioni competono, in collaborazione con l'autorità marittima competente per territorio:

a) il rilevamento dei dati, l'elaborazione, la predisposizione e l'aggiornamento della mappatura e catalogazione delle risorse di corallo rosso conosciute e disponibili nella regione;
b) il rilevamento e la tenuta di appositi registri di tutti i soggetti operanti nella regione nel settore della pesca e della manifattura del corallo;
c) l'individuazione di appropriati strumenti di formazione ed incentivi per la promozione della pesca del corallo, la sperimentazione di metodologie innovative compresa la coralli-coltura e il trapianto;
d) la promozione ed il sostegno dell'artigianato del corallo.

4. Le regioni istituiscono appositi comitati tecnici consultivi regionali aventi la medesima composizione, su scala regionale, del comitato di cui all'articolo 2 per il supporto dell'assessorato competente e del comitato tecnico consultivo nazionale.

Art. 4.

(Soggetti autorizzati all'esercizio della pesca e raccolta a fini scientifici)

1. La pesca del corallo rosso mediterraneo a fini commerciali é consentita unicamente a pescatori professionisti muniti di apposita licenza, rilasciata dalla competente autorità marittima.
2. Ove sussistano motivi di ricerca o di studio l'autorità marittima competente puó, di intesa con le autorità regionali, autorizzare temporaneamente personale scientifica mente qualificato alla raccolta del corallo rosso mediterraneo nei modi, tempi e quantità strettamente limitati al perseguimento delle finalità di studio e ricerca.

Art. 5.

(Modalità dell'esercizio della pesca)

1. La pesca del corallo rosso mediterraneo é esercitata nelle quantità, nei tempi e nei modi prescritti dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione.
2. La pesca del corallo rosso mediterraneo é ammessa unicamente con l'uso di piccozza da parte di pescatori muniti, se del caso, di appositi apparecchi individuali per la respirazione subacquea, già esistenti o derivanti dal progresso della ricerca tecnologica, previa autorizzazione del Comitato tecnico consultivo nazionale, di cui all'articolo 2.
3. Per l'eventuale sfruttamento di banchi di corallo morto puó essere ammesso, per casi specifici e con specifica autorizzazione, l'utilizzo di attrezzature aventi i requisiti stabiliti nelle norme di attuazione e comunque che non arrechino danno o pregiudizio all'ambiente marino.
4. Fuori dai casi di esplicita autorizzazione previsti dal comma 3 é vietato recare e tenere a bordo di natanti strumenti atti alla pesca non selettiva del corallo rosso mediterraneo.
5. I pescatori sono tenuti a custodire e redigere un libro giornale, secondo un modello da stabilire con apposito decreto ministeriale, in cui annotare località, modalità e quantità del pescato e sua destinazione, da presentare alla competente autorità marittima di iscrizione a fini di controllo, statistici e di riscontro del corallo rosso mediterraneo immesso sul mercato.

Art. 6.

(Banchi ed aree protette)

1. Per esigenza di tutela ed incremento del patrimonio di corallo rosso mediterra neo nonchè di studio e ricerca, l'autorità marittima, su proposta e acquisito il parere dei comitati tecnici consultivi regionali, puó individuare zone di mare o singoli banchi di corallo in cui interdire la pesca per una o piú stagioni.
2. Ove i provvedimenti di tutela ed interdizione, per durata od estensione, siano tali da arrecare grave pregiudizio ai pescatori interessati e all'indotto artigianale, le regioni prevedono appositi strumenti di sostegno economico.
3. La pesca del corallo rosso mediterraneo é comunque vietata nelle aree protette marine, parchi e riserve, di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394.

Art. 7.

(Scoperta di nuovi banchi)

1. Il pescatore professionista titolare di licenza, scopritore di un banco di corallo rosso mediterraneo ha il diritto di sfruttamento esclusivo per la stagione di pesca successiva alla catalogazione e mappatura di cui agli articoli 2 e 3.
2. L'autorità marittima competente, verificato lo stato, la natura e l'estensione del nuovo banco puó autorizzare lo scopritore allo sfruttamento provvisorio sino all'attuazione degli adempimenti di cui al comma 1, nelle forme e nei modi disciplinati dal regolamento di attuazione della presente legge, e adottando specifiche cautele.

Art. 8.

(Vigilanza)

1. Fatte salve le competenze specifiche, la sorveglianza sulla pesca e sul commercio del corallo rosso mediterraneo e l'accertamento delle infrazioni alla normativa inerente sono affidati ai soggetti di cui agli articoli 21, 22 e 23 della legge 14 luglio 1965, n. 963, secondo le modalità ivi indicate.

Art. 9.

(Sanzioni penali)

1. Chiunque eserciti la pesca del corallo a fini commerciali privo di titolo concessorio o su banchi o in aree protette é punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire 5.000.000 a lire 10.000.000.
2. Nel caso previsto dal comma 1 qualora il fatto, per modalità di esecuzione o per ampiezza, abbia arrecato grave pregiudizio ad uno o piú banchi di corallo rosso mediterraneo il colpevole risponde anche del reato di danneggiamento aggravato previsto e punito dall'articolo 635, secondo comma, del codice penale.
3. Il titolare di licenza di pesca che eserciti fuori dalla stagione prevista dal regolamento di attuazione della presente legge o con strumenti non autorizzati é punito con l'arresto da due mesi ad un anno e con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 5.000.000.
4. Si applicano altresí le pene accessorie e le norme circa il risarcimento del danno, la responsabilità civile e le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 25, 29, 30 e 31 della legge 14 luglio 1965, n. 963.
5. Chiunque coscientemente acquisti, manipoli o commerci il corallo rosso mediterraneo pescato in violazione di quanto previsto dal presente articolo risponde del reato previsto e punito dall'articolo 648 del codice penale; se il fatto é commesso con colpa le pene sono ridotte della metà.

Art. 10.

(Sanzioni amministrative)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque nell'esercizio della pesca del corallo rosso mediterraneo contravvenga alle disposizioni previste dalla presente legge, dalle sue norme d'attuazione o dal titolo concessorio é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
2. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie di cui all'articolo 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni.

Art. 11.

(Abrogazione di norme)

1. L'articolo 16 della legge 14 luglio 1965, n. 963, é abrogato. Conseguentemente non si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli articoli 123 e 124 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.