Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 4191

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 4191


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa del senatore DUVA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1999

Modifica all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di motivazione dei provvedimenti amministrativi






ONOREVOLI SENATORI. - La legge 7 agosto 1990, n. 241, ha introdotto, all'articolo 3, un obbligo di carattere apparentemente generale.
In questo provvedimento - destinato a definire un regime di piena legalità e di trasparenza degli atti amministrativi - la norma sopra richiamata interviene su un aspetto assai rilevante: quello relativo alla motivazione che deve essere contenuta in ogni provvedimento amministrativo, inclusi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi e gli atti che interessano il personale.
Si tratta di un testo che, a differenza di quanto talora accade, non si presta alla critica di scarsa chiarezza. La sua formulazione letterale é infatti estremamente precisa e circostanziata.
Malgrado ció l'applicazione della legge non ha prodotto gli effetti attesi da quanti si aspettavano anche da questa norma un impulso a un migliore rapporto fra cittadini e Pubblica amministrazione.
La legge 7 agosto 1990, n. 241, rappresenta un punto di inversione assai positivo e qualificante dal punto di vista di una disciplina organica e al tempo stesso legata ad una piú moderna sensibilità del procedimento amministrativo.
L'ispirazione di fondo di questo testo, che proprio perció ha a suo tempo acceso tante aspettative, é ben definita e scaturisce dalla convinzione che la Pubblica amministrazione non puó e non deve aggravare i propri procedimenti se non per straordinarie esigenze imposte dal carattere peculiare di determinate istruttorie e, in ogni caso, é necessario che tali comportamenti siano espressamente motivati soprattutto nei confronti di coloro che ne sono i diretti destinatari.
Ma é appunto da tale punto di vista che la legge n. 241 del 1990 appare largamente inattuata in particolare in una materia di grande delicatezza, quale quella relativa ai pubblici concorsi.
Si é infatti determinata in modo sempre piú esteso una prassi in base alla quale si é ritenuto che l'obbligo di motivazione, nei pubblici concorsi, potesse consistere nella mera attribuzione di una valutazione numerica a ciascun candidato.
Di fronte a tale stato di cose, inoltre, é emerso un orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato non univoco.
Ad alcune sentenze dalle quali si evince la necessità di far conoscere al terzo interessato il ragionamento seguito dall'amministrazione, dando certezza dei motivi della decisione adottata, e di consentire la verifica del percorso logico seguito nell'applicazione dei criteri generali al caso concreto (si vedano le sentenze del Consiglio di Stato, IV sezione, 4 settembre 1996, n. 1009, e 29 gennaio 1998, n. 102), se ne oppongono altre di segno contrario.
Un simile stato di cose é fonte di incertezza per molti cittadini alimenta una dannosa conflittualità ed é all'origine di molti inconvenienti cosí come si puó notare anche da vicende recenti.
Inoltre vi é chi rivela (si veda l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia n. 1843, emessa il 15 luglio 1999) che il richiamato comportamento possa essere esposto a dubbi di legittimità costituzionale.
Ecco perché appare opportuna una iniziativa legislativa che affronti la questione operando un definitivo chiarimento e riportando l'applicazione della legge n. 241 del 1990 al suo spirito originario e genuinamente innovatore.
Il presente disegno di legge pertanto intende escludere in forma esplicita che l'obbligo di motivazione possa ritenersi soddisfatto dall'attribuzione di una valutazione meramente numerica. La proposta qui avanzata inoltre estende l'obbligo di motivazione anche ai provvedimenti concernenti lo svolgimento degli esami di abilitazione all'esercizio professionale, analogamente a quanto si prevede per i pubblici concorsi.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, é sostituito dal seguente:

" 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, il personale e lo svolgimento dei pubblici concorsi e degli esami di abilitazione all'esercizio professionale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione non puó consistere in una valutazione esclusivamente numerica e deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".