Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 4189

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 4189


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori GIARETTA, VERALDI, DE CAROLIS, ERROI, CRESCENZIO, BEDIN, MARINI, AGOSTINI, POLIDORO, BOSI, CASTELLANI Pierluigi, MONTAGNINO, ANDREOLLI, ZILIO e DONDEYNAZ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1999

Nuove norme sugli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità






ONOREVOLI SENATORI. - Sono trascorsi poco piú di quattro anni dalla promulgazione della legge 6 ottobre 1995, n. 425, sugli apparecchi di trattenimento, che già si sono appalesati tutti i limiti di un intervento dimostratosi nella sua concreta attuazione inidoneo a perseguire le finalità che si era prefisso di raggiungere. La legge, infatti, si proponeva di:

1) adeguare le nostra legislazione a quella degli altri Stati comunitari;
2) superare la crisi che aveva colpito la categoria, stimata in circa 40.000 addetti, dei produttori e gestori di apparecchi da trattenimento (apparecchi e congegni elettronici, automatici e semiautomatici che consentono al giocatore di manovrare figure rappresentanti persone, o cose in generale, impegnate nelle situazioni e condizioni piú varie quali ad esempio calcio, basket, guerra, corse automobilistiche, eccetera: cosiddetti giochi di azione), crisi determinata dall'utilizzo di massa di computer ed internet che consente di praticare gli stessi tipi di giochi a casa;
3) contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo che era praticato in bische o circoli clandestini;
4) superare l'irregolarità compiuta giornalmente da oltre 100.000 pubblici esercenti, i quali spesso tramutano in danaro il valore della consumazione o degli oggetti vinti da giocatori: tale fenomeno é divenuto, persino nelle ricevitorie e nelle tabaccherie oltre che negli usuali pubblici esercizi, di tale vastità e portata che si pose l'esigenza di regolarlo ed eventualmente tassarlo.

Il legislatore con la disciplina in questione ha perseguito tali obiettivi introducendo nel mercato italiano la tipologia degli apparecchi a premio (apparecchi e congegni elettronici, automatici e semiautomatici con cui si praticano giochi combinatori di carte o rulli e con i quali il giocatore con una puntata prefissata cerca di conseguire una delle combinazioni vincenti che gli permettono di moltiplicare la puntata stessa); per la liceità di tali giochi la legge impone che essi:

1) siano dotati di un coefficiente di abilità;
2) consentano al giocatore un apprezzabile tempo di intrattenimento;
3) diano luogo ad un premio dal contenuto tassativamente prefissato e tale da escludere qualsiasi finalità di lucro.

Questa nuova tipologia di giochi, da molto tempo presente e regolamentata all'estero, é senza dubbio piú concorrenziale del videogioco da divertimento classico rispetto ai giochi da casa praticati con il computer , ed ha portato un notevole incremento degli investimenti nel settore dei videogiochi in genere e piú in particolare in quello degli apparecchi a premio, con benefiche ricadute occupazionali.
L'aumento, infatti, del parco macchine installate - caratterizzate da una forte componente elettronica - ha comportato da parte delle ditte di produzione e gestione una grossa richiesta di manodopera per far fronte alle esigenze di mercato, rivitalizzato dalla nuova opportunità.
Secondo stime attendibili, nei primi mesi del 1999 l'occupazione é sicuramente attorno ai 100.000 addetti, mentre a fine 1997 l'occupazione era di 50.000-60.000. Né va trascurata l'importanza dell'indotto, sia in termini di imprese di manutenzione, che di benefici apportati a piú di 100.000 esercizi pubblici fruitori di questo tipo di apparecchi.
In termini di tendenza occupazionale del settore, inoltre, valgono alcuni valori dei Paesi dove la tipologia degli apparecchi a premio é compiutamente regolamentata da tempo:

1) Spagna 150.000;
2) Germania 150.000;
3) Inghilterra 120.000.

Se, quindi, come dimostrano le considerazioni suddette, si é risposto alla seconda finalità indicata in premessa, l'attuale sistema normativo, lungi dal raggiungere il terzo obiettivo ha paradossalmente aggravato la situazione.
L'apparecchio a premio, infatti, era stato inteso, anche, come un prodotto alternativo ai congegni elettronici per il gioco d'azzardo. Invero, il primo consente di praticare un gioco sostanzialmente simile e tuttavia, per effetto della inesistenza della finalità di lucro, cioé della possibilità di conseguire grosse vincite, non aggressivo sul piano sociale come i secondi, poiché all'assenza di aspettative di vincite rilevanti corrisponde una tendenza del giocatore a non impegnare grosse somme di danaro e quindi a perdere poco, anche in considerazione dell'alta percentuale di restituzione che caratterizza l'apparecchio a premio.
Purtroppo tre fattori hanno vanificato questa possibilità:

a) il mancato coordinamento dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 1 della citata legge n. 425 del 1995, con le disposizioni che regolano la materia (articoli 718 e seguenti del codice penale);
b) la ritardata (ben 4 anni) emanazione del regolamento attuativo della legge n. 425 del 1995;
c) una certa ambiguità della legge, complessa e di difficile interpretazione, come rilevato da numerosissimi provvedimenti dell'Autorità giudiziaria. In relazione a quest'ultimo punto, occorre osservare che l'attuale normativa dopo quattro anni di applicazione ha generato migliaia di procedimenti penali, che vanno ad aggravare il già collassato sistema processuale.

Queste circostanze hanno determinato una situazione di grande incertezza in ordine ai criteri di differenziazione dell'apparecchio lecito da quello illecito; ció impedisce non solo la repressione del gioco d'azzardo ma penalizza gli operatori onesti, i quali, pur cercando di operare nella legalità attenendosi ai parametri legislativi, vedono costantemente in pericolo i propri investimenti per il rischio di sequestri indiscriminati, a tutto vantaggio degli operatori piú spregiudicati, che installano apparecchi che consistono in veri e propri congegni per il gioco d'azzardo in quanto caratterizzati da forti aspettative di vincite.
Consegue da quanto detto che, perdurando l'attuale stato di fatto, il bene giudirico protetto dalla normativa in discorso (difesa dell'ordine pubblico e del buon costume) appare sempre piú in pericolo.
Va, da ultimo, rilevato come una regolamentazione piú razionale ed avanzata, non solo eliminerebbe i problemi sin qui esposti ma potrebbe garantire, analizzando le potenzialità del mercato in Italia e tenendo conto dei risultati ottenuti in altri Paesi dove il fenomeno é stato già affrontato, un gettito diretto (tassa sugli apparecchi) di oltre 500.000.000.000 cui bisogna aggiungere il gettito fiscale ricavabile dalla tassazione sui redditi.
Il presente disegno di legge si ispira a tale finalità nel rispetto dei principi di moralità e correttezza gestionali per il gioco a premio.
La determinazione dei criteri di moralità, efficienza e correttezza gestionale che devono presiedere all'opera del soggetto "gestore" é di competenza dei Ministri dell'interno e delle finanze.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. I commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

"Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura che concretizzi lucro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi del Totocalcio, del Lotto, dell'Enalotto e del Totip.
Si considerano leciti gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco da trattenimento, quelli che consentono giochi combinatori sia di alea o abilità o trattenimento, in cui la finalità di trattenimento é determinata dall'assenza di finalità di lucro, cosí come specificata nel quarto comma. Essi si dividono in:

a) apparecchi di puro trattenimento il cui risultato dipende dall'abilità fisica o mentale del giocatore e che consentono esclusivamente la possibilità di prolungamento del gioco o di vincita di piú partite;
b) apparecchi da gioco che consentono la vincita di un premio consistente in monete o gettoni rimborsabili in denaro o buoni per ricevere consumazioni od oggetti;
c) apparecchi da gioco che consentono la vincita diretta di premi contenuti nell'apparecchio stesso od esposti a parte.

Per gli apparecchi di trattenimento a premio, di cui al quinto comma, il costo di una singola e unitaria partita non puó superare il valore massimo della moneta metallica corrente nel territorio dell'Unione monetaria europea.
La finalità di intrattenimento puó essere integrata con un premio il cui valore non puó mai superare di 100 volte il valore del costo della partita, ovvero:

a) 100 monete;
b) 100 gettoni del valore unitario del costo di ogni singola partita;
c) consumazioni il cui valore non puó superare il valore commerciale massimo di 100 monete;
d) oggetti il cui valore non puó superare il valore commerciale massimo di 100 monete.

Per gli apparecchi a premio, con le caratteristiche descritte ai commi quinto, sesto e settimo, la percentuale di vincita del premio non puó essere regolata né regolabile al di sotto del 65 per cento in favore del giocatore.
All'esercente di un pubblico esercizio, bar, pub tematico, ristorante, pizzeria, tabaccheria, discoteca, totoricevitoria, sala corse e scommesse, circolo privato, sala attrazione, club o circolo sportivo, luna park sia fisso che itinerante, ambiente ludico presso centro commerciale, autogrill, spaccio di caserma, pubblico esercizio presso aeroporto o stazione ferroviaria, sala gioco presso parrocchia, centro sociale o culturale, parco acquatico, ludico o tematico, bowling, sala da biliardo, albergo, sala Bingo, nel quale sono istallati gli apparecchi a premio di cui al quinto comma, lettere b) e c), é consentito cambiare in denaro il premio oggetto della vincita non ritirato dal giocatore, fino al valore massimo, in valuta, di 100 volte il costo della partita".

Art. 2.

1. La produzione e l'importazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo sono soggette ad autorizzazione, rispettivamente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero, ed alle prescrizioni stabilite per impedirne l'utilizzazione nei luoghi indicati negli articoli 718 e seguenti del codice penale.
2. L'attività di produzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, di cui all'articolo 110, quinto comma, lettere a), b) e c), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, puó essere svolta previa comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato corredata della autocertificazione attestante la non abilitazione dell'apparecchio o congegno al gioco d'azzardo.
3. Le attività di introduzione dai Paesi dell'Unione europea e di importazione di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui al citato articolo 110, quinto comma, lettere a), b) e c), del testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931, possono essere svolte previa comunicazione al Ministro del commercio con l'estero, corredata della autocertificazione attestante la non abilitazione dell'apparecchio o congegno al gioco d'azzardo.
4. Alla autocertificazione deve essere allegata, a spese del produttore, introduttore o importatore, l'omologazione per bollino di liceità da apporre in modo ben visibile ed inamovibile su di ogni apparecchio o congegno di esso, prodotto, introdotto da Paesi dell'Unione europea, od importato previa perizia e verifica tecnica, su istanza del produttore od importatore, del proprio prodotto, eseguita da una apposita commissione, regolata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero delle finanze e da rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
5. L'attività di installazione e gestione degli apparecchi da trattenimento a premio di cui all'articolo 110, quinto comma, lettere b) e c), del citato testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931, collocati negli ambienti e pubblici esercizi di cui al nono comma del predetto articolo 110, puó essere svolta dal gestore che garantisca requisiti personali ed aziendali di moralità, buona gestione, corretta perizia ed assistenza tecnica, garanzia di inalterabilità dei meccanismi di gioco, garanzia di solvibilità verso l'Erario e verso i giocatori vincenti.
6. I controlli relativi al rispetto delle prescrizioni relative alla utilizzazione e alla gestione degli apparecchi di cui al citato articolo 110, quinto comma, lettere a), b), c), del testo unico approvato con regio decreto n. 773 del 1931, sono effettuati nei luoghi indicati nel nono comma dello stesso articolo 110; le relative violazioni sono punite a norma degli articoli 718 e seguenti del codice penale e 110 del predetto testo unico.
7. In aggiunta alle pene previste per il gioco d'azzardo dagli articoli 718 e seguenti del codice penale e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ai produttori, agli importatori ed ai gestori che violino la presente legge si applica la sanzione pecuniaria da lire 10 milioni a lire 100 milioni.
8. Con decreto emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, sentite le associazioni nazionali di categoria maggiormente rapresentative, sono stabilite le disposizioni di attuazione della presente legge entro centottanta giorni dalla data della sua entra in vigore.