Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 4180
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SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 4180
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori RUSSO SPENA, CÓ e CRIPPA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1999
Nuove norme in tema di difesa d'ufficio e di patrocinio
ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di ribadire che il significato primario della difesa d'ufficio é e deve essere, innanzitutto, la difesa, a prescindere dalle modalità di designazione del difensore.
Alla difesa d'ufficio occorre riconoscere pari dignità rispetto alla difesa di fiducia: occorre renderla effettiva, non potendo relegare la prima ad un ruolo meramente residuale. Al contrario, la difesa d'ufficio é istituto previsto quale necessaria tutela offerta a coloro i quali incorrono nel procedimento penale privi di garanzia difensiva. La mancata previsione di una adeguata disciplina della difesa d'ufficio continua a rappresentare uno dei maggiori ostacoli al diritto dei cittadini a una effettiva, e non solo teorica, difesa.
Una recente indagine svolta dalla camera penale del Piemonte e della Valle d'Aosta ha portato alla luce come il 50 per cento dei processi celebrati con il difensore di fiducia si sia concluso con l'assoluzione, mentre in caso di difesa d'ufficio la percentuale di assoluzione scende al 20 per cento.
E non si tratta di un caso singolo: testimonia soltanto che il ricorso alla difesa d'ufficio, secondo la normativa vigente spesso - e salvo le dovute eccezioni - non garantisce l'efficienza della difesa.
Diverse, infatti, sono le esigenze che muovono il giudice e la difesa. Il primo, appesantito da un carico di lavoro eccessivo, pone attenzione alla massima semplificazione e rapidità del procedimento; il difensore tende "per mestiere" a garantire prima di tutto e soprattutto i diritti di difesa dell'assistito. Le due prospettive mal si conciliano ove vengano sacrificate le garanzie dell'imputato a favore della sollecita definizione di un procedimento che é, non dimentichiamo, volto ad accertare la verità processuale nel pieno rispetto delle regole.
Non é ipotizzabile che il legislatore, in ottemperanza al disposto costituzionale di cui all'articolo 24, abbia creato e dichiarato di voler rendere effettivo (articolo 97, comma 2, del codice di procedura penale) un istituto destinato, nei fatti, ad avere una valenza esclusivamente formale e quindi inidonea ad assicurare la difesa del cittadino che ne fruisce.
Quotidianamente chiunque operi nel settore si scontra con la negazione del principio di difesa, a causa sia di una normativa inadeguata sia di una prassi che investe il comportamento di tutti gli operatori del diritto. Spesso, infatti, il difensore d'ufficio repentinamente nominato si trova ad affrontare un processo di cui non conosce neppure il capo d'imputazione, in bilico tra l'inventare una difesa inadeguata e la spiacevole alternativa di rimettersi a giustizia, con conseguenze addirittura drammatiche in tutti quei casi in cui la procedura impone esiti pressoché immediati, come nel caso dei giudizi direttissimi.
A fronte di tale situazione si propongono alcune modifiche in tema di difesa d'ufficio che si intersecano, necessariamente, con la normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato (legge 30 luglio 1990, n. 217).
Il presente disegno di legge mira ad una tendenziale equiparazione, sostanziale e non solo formale, del difensore d'ufficio a quello di fiducia anche attraverso la necessaria informazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio. Da tutto ció potrebbe derivare un "salto qualitativo" della difesa d'ufficio. Si prevede, inoltre, un meccanismo che assicuri effettività al diritto di difesa (obbligo di avvisare l'interessato inda gato, condannato, parte offesa, eccetera, a pena di nullità assoluta, dell'esistenza della legge n. 217 del 1990 e dei presupposti per accedere al beneficio).
Si prevede anche un meccanismo di retribuzione del difensore d'ufficio qualora l'interessato non vi abbia provveduto: si propone per il difensore nominato d'ufficio la possibilità - in caso di mancato pagamento da parte dell'interessato - di detrarre il previsto compenso, secondo il tariffario professionale, dalla propria dichiarazione dei redditi imponibili, a seguito di certificazione timbrata dal consiglio dell'ordine.
Si propone, infine, l'equiparazione del limite di reddito previsto dalla legge n. 217 del 1990 a quello previsto in tema di giudizio di risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie (legge 13 aprile 1988, n. 117, nonché decreto del Ministro di grazia e giustizia 12 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1995), non sussistendo nessuna ragione per diversificare le due discipline. Ció consente anche di innalzare il limite di reddito previsto dalla legge n. 217 del 1990, ampliando cosí le possibilità di effettiva difesa a un maggior numero di persone non abbienti.
Non é piú concepibile affidare al "buon cuore" degli avvocati la tutela del diritto inalienabile di chiunque a difendersi efficacemente nell'ambito del processo penale.
Richiamando ancora una volta il principio di partecipazione al processo su basi di parità tra accusa e difesa, e ribadendo la necessità delle modifiche già suggerite, si ritiene che parità non possa esservi fino a quando il difensore d'ufficio non sia posto in grado di svolgere la propria attività nella prospettiva di ricevere adeguata retribuzione.
Nell'articolo 6 é inoltre prevista la costituzione, in tutti gli istituti di prevenzione e di pena, di uno "sportello informativo" in cui avvocati, indicati dal consiglio dell'ordine degli avvocati, siano preposti a fornire consulenze ai detenuti che ne faranno richiesta, esclusivamente in relazione alle procedure processuali da seguire. Tutto ció senza minimamente interferire nel lavoro delle difese d'ufficio o di fiducia, ma con la consapevolezza che, in questa maniera, si possa porre rimedio a quella carenza di informazione per cui molti cittadini detenuti nelle carceri italiane, che non sono a conoscenza dei propri diritti e delle possibilità procedurali, non possono esercitare i diritti e le facoltà previste dalla legge.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. 1. L'articolo 108 del codice di procedura penale é sostituito dal seguente: "Art. 108. - (Termine per la difesa) - 1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità e nel caso di abbandono, al nuovo difensore dell'imputato o a quello designato in sostituzione che ne fa richiesta é dato, a pena di nullità assoluta, un termine congruo, non inferiore a giorni quindici, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento". |
Art. 2. 1. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 217, é sostituito dal seguente: " 5. Nel processo penale, quando l'interessato non vi abbia provveduto, l'autorità procedente nomina un difensore cui é corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla presente legge. Il difensore nominato d'ufficio, nei casi in cui l'interessato non vi abbia provveduto, é autorizzato a detrarre il previsto compenso, secondo il tariffario professionale, dalla propria dichiarazione dei redditi imponibili, a seguito di certificazione timbrata dal consiglio dell'ordine. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme pagate nei confronti dell'interessato e dei familiari nel caso di richiedente minorenne qualora venga superato il limite di reddito di cui all'articolo 3". |
Art. 3. 1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217, é sostituito dal seguente: " 1. Puó essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi é titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a lire 14.147.190". |
Art. 4. 1. L'articolo 8 della legge 30 luglio 1990, n. 217, é sostituito dal seguente: "Art. 8. - (Procedura in caso di nomina di un difensore d'ufficio). - 1. Il giudice, il pubblico ministero, la polizia giudiziaria informano la persona interessata delle disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato a pena di nullità assoluta in ogni atto del procedimento. |
Art. 5. 1. L'articolo 31 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, é sostituito dal seguente: "Art. 31. - (Diritto alla retribuzione del difensore d'ufficio). - 1. Fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio, l'attività del difensore d'ufficio é in ogni caso retribuita secondo le modalità previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, e successive modificazioni". |
Art. 6. 1. In tutti gli istituti di prevenzione e di pena é costituito uno "sportello informativo", al quale sono addetti avvocati, indicati dal consiglio dell'ordine degli avvocati, preposti a fornire, ai detenuti che ne facciano richiesta, informazioni esclusivamente in relazione alle procedure processuali da seguire, senza interferire, in nessun modo, nell'attività del difensore d'ufficio o di fiducia. |