Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 490

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 490


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori PELELLA, DONISE e GRUOSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1996

Nuove norme in materia di esumazione del feretro






ONOREVOLI SENATORI. - Come é noto l'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, stabilisce che le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione.
In non pochi comuni del territorio nazionale, soprattutto laddove, per consuetudini derivanti da fattori culturali, le sepolture a sistema di inumazione non hanno subito significativo ridimensionamento, un tale periodo crea notevoli disagi essendo spesso non reperibili fosse disponibili per nuove inumazioni.
In non pochi casi tali disagi sono cinicamente utilizzati per attivare forme di speculazione o di indecenti favoritismi verso quanti hanno bisogno di inumare propri congiunti deceduti.
Ció é dipendente, anche, dalla impossibilità di reperire nuovi terreni da destinare a campi di inumazione nell'ambito territoriale di comuni a forte densità abitativa.
É indubbio che tale problema troverebbe una soluzione, in parte, in una maggiore diffusione del sistema di tumulazione delle salme, ma soprattutto in un piú esteso ricorso al sistema della cremazione.
É parimenti regolata dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la possiblità che il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, autorizzi l'abbrevazione del turno di rotazione di inumazione dei cadaveri nei casi in cui, per le caratteristiche dei terreni costituenti il sottosuolo cimiteriale dal punto di vista morfologico, geologico ed idrogeologico, i processi di mineralizzazione dei cadaveri avvengano entro tempi notevolmente piú brevi.
Di qui la necessità di procedere, per via legislativa, alla rideterminazione dei periodi minimi di inumazione. A ció é finalizzato il presente disegno di legge composto da un articolo unico. Lo stesso prevede che il normale periodo di inumazione sia articolato su due livelli temporali fissati rispettivamente in sette e quattro anni (commi 1 e 2).
Il secondo degli stessi é fissato per quelle aree cimiteriali il cui sottosuolo favorisce entro piú breve periodo la mineralizzazione dei cadaveri, per caratteristiche e per struttura valutate, con cadenza triennale, dai competenti organi del Ministero della sanità (comma 3).
Il comma 4 fa riferimento ai casi in cui é necessario prolungare i suddetti periodi di inumazione.
Al comma 5 viene esteso alle inumazioni, di cui al comma 2, il potere di regolazione delle stesse da parte del sindaco.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un settennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Nei cimiteri in cui, per condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri avviene, di norma, in periodi notevolmente piú brevi, la durata del normale periodo di inumazione viene fissata in quattro anni.
3. Nei casi in cui al comma 2 il Ministero della sanità effettua, con cadenza triennale, la valutazione della composizione e della struttura del terreno al fine di riconfermare o meno il periodo quadriennale di inumazione.
4. Qualora dopo i normali periodi di inumazione di cui ai commi 1 e 2 si accerti la incompleta mineralizzazione dei cadaveri, i suddetti periodi devono essere prolungati per un periodo determinato dal Ministero della sanità. Nei casi in cui, anche al termine dei successivi periodi di inumazione fissati dal Ministero della sanità, la completa mineralizzazione dei cadaveri non sia avvenuta, con provvedimento dello stesso Ministero si dispone per la correzione delle caratteristiche chimico-fisiche del terreno e per il trasferimento del cimitero stesso.
5. Le inumazioni di cui ai commi 1 e 2 sono regolate con provvedimento del sindaco.