Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 490
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SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 490
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori PELELLA, DONISE e GRUOSSO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1996
Nuove norme in materia di esumazione del feretro
ONOREVOLI SENATORI. - Come é noto l'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, stabilisce che le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione.
In non pochi comuni del territorio nazionale, soprattutto laddove, per consuetudini derivanti da fattori culturali, le sepolture a sistema di inumazione non hanno subito significativo ridimensionamento, un tale periodo crea notevoli disagi essendo spesso non reperibili fosse disponibili per nuove inumazioni.
In non pochi casi tali disagi sono cinicamente utilizzati per attivare forme di speculazione o di indecenti favoritismi verso quanti hanno bisogno di inumare propri congiunti deceduti.
Ció é dipendente, anche, dalla impossibilità di reperire nuovi terreni da destinare a campi di inumazione nell'ambito territoriale di comuni a forte densità abitativa.
É indubbio che tale problema troverebbe una soluzione, in parte, in una maggiore diffusione del sistema di tumulazione delle salme, ma soprattutto in un piú esteso ricorso al sistema della cremazione.
É parimenti regolata dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la possiblità che il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, autorizzi l'abbrevazione del turno di rotazione di inumazione dei cadaveri nei casi in cui, per le caratteristiche dei terreni costituenti il sottosuolo cimiteriale dal punto di vista morfologico, geologico ed idrogeologico, i processi di mineralizzazione dei cadaveri avvengano entro tempi notevolmente piú brevi.
Di qui la necessità di procedere, per via legislativa, alla rideterminazione dei periodi minimi di inumazione. A ció é finalizzato il presente disegno di legge composto da un articolo unico. Lo stesso prevede che il normale periodo di inumazione sia articolato su due livelli temporali fissati rispettivamente in sette e quattro anni (commi 1 e 2).
Il secondo degli stessi é fissato per quelle aree cimiteriali il cui sottosuolo favorisce entro piú breve periodo la mineralizzazione dei cadaveri, per caratteristiche e per struttura valutate, con cadenza triennale, dai competenti organi del Ministero della sanità (comma 3).
Il comma 4 fa riferimento ai casi in cui é necessario prolungare i suddetti periodi di inumazione.
Al comma 5 viene esteso alle inumazioni, di cui al comma 2, il potere di regolazione delle stesse da parte del sindaco.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1 1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un settennio dalla inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni. |