Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 489
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SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 489
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa della senatrice SALVATO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1996
Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti di contribuzione per le pensioni
ONOREVOLI SENATORI. - Il disposto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, prevede che nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi, il diritto alla pensione di vecchiaia é riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione. Una disposizione, questa, che colpisce soprattutto le donne che sono i soggetti piú penalizzati ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva. Sono infatti le donne che prendono piú aspettative, che accettano piú lavoro precari, che abbandonano il lavoro per motivi familiari, per accudire figli o parenti bisognosi: un enorme massa di attività che viene ancora ignorata. Al fine di ottenere un riconoscimento del costo e del valore sociale del lavoro di cura proponiamo un abbassamento generale dell'anzianità contributiva a quindici anni e l'estensione al sistema retributivo dei periodi di accredito figurativo che la riforma delle pensioni riserva esclusivamente al sistema contributivo.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "venti anni" sono sostituite dalle parole: "quindici anni"; |
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle previdenza sociale. |