Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 489

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 489


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa della senatrice SALVATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1996

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di requisiti di contribuzione per le pensioni






ONOREVOLI SENATORI. - Il disposto del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, prevede che nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi, il diritto alla pensione di vecchiaia é riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione. Una disposizione, questa, che colpisce soprattutto le donne che sono i soggetti piú penalizzati ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva. Sono infatti le donne che prendono piú aspettative, che accettano piú lavoro precari, che abbandonano il lavoro per motivi familiari, per accudire figli o parenti bisognosi: un enorme massa di attività che viene ancora ignorata. Al fine di ottenere un riconoscimento del costo e del valore sociale del lavoro di cura proponiamo un abbassamento generale dell'anzianità contributiva a quindici anni e l'estensione al sistema retributivo dei periodi di accredito figurativo che la riforma delle pensioni riserva esclusivamente al sistema contributivo.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "venti anni" sono sostituite dalle parole: "quindici anni";
b) dopo il comma 1, é inserito il seguente:
" 1-bis. Per le lavoratrici e per i lavoratori, ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva, utile per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:
a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di età, in ragione di cento settanta giorni per ciascun figlio;
b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per la durata di 25 giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi".

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle previdenza sociale.