Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 4132

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 4132


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori ASCIUTTI, BETTAMIO, BORNACIN, COSSIGA, COSTA, DE ANNA, DEMASI, DI BENEDETTO, GERMANÁ, GRECO, MANCA, MEDURI, MUNDI, NAVA, NAPOLI Roberto, PASQUALI, PEDRIZZI, RIZZI, SELLA DI MONTELUCE, TERRACINI, THALER AUSSERHOFER, TOMASSINI, TONIOLLI e TRAVAGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º LUGLIO 1999

Ordine delle precedenze tra le alte cariche della Repubblica sul territorio nazionale






ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende porre ordine nella materia delle precedenze nelle funzioni pubbliche, accogliendo istanze da piú parti sollevate e sempre piú ricorrenti da quando l'ordinamento costituzionale e legislativo ha reso in gran parte superata la normativa vigente, risalente al regio decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, nonchè alla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 26 dicembre 1950, n. 92019/12840-16 (e successive, solo episodiche purtroppo, modificazioni).
Non si pretende qui di aver dato una risposta definitiva al problema. É del tutto evidente come la posizione di moltissime personalità - un premio Nobel, un segretario di sindacato, un presidente di ordine professionale - meriterebbe di essere individuata mentre, inevitabilmente, questi soggetti non hanno potuto trovare spazio nell'elenco, non occupando cariche pubbliche in senso stretto.
Rispetto alla circolare del 1950 (per non dire della normativa del 1927) molte consuetudini si sono fatte strada e molta prassi ha consolidato la posizione di titolari di cariche di evidente rilevanza che in questo disegno di legge sono stati inseriti: dai diversi Garanti - tanto per dire - fino al segretario generale della Corte costituzionale. La presente classificazione é, nella sua struttura essenziale, quella che gli uffici del cerimoniale degli Organi costituzionali utilizzano abitualmente. Solamente la divisione in classi é stata ignorata, mentre si é scelto di conservare una divisione in categorie per permettere un uso proprio della rappresentanza.
Si é ritenuto di menzionare, beninteso fuori ordine, la posizione di altre autorità, dalle cariche dell'Unione europea alle gerarchie ecclesiastiche, la cui presenza in pubbliche cerimonie é frequente. Vescovi e cardinali, peraltro, trovavano collocazione all'articolo 2 del regio decreto del 1927; solo relativamente alla posizione dei cardinali si é ritenuto di innovare posizionandoli dopo il Presidente della Corte costituzionale (la normativa del 1927 li poneva subito prima dei Presidenti delle due Camere).
Non si é voluto scendere oltre nella definizione dell'ordine, auspicando che l'approvazione del presente disegno di legge possa essere di sprone alla Presidenza del Consiglio dei ministri perchè emani una nuova circolare che disciplini le precedenze tra le cariche minori e riveda le attuali (anch'esse parzialmente superate) tabelle di equiparazione tra pubblici funzionari.
É quasi superfluo aggiungere che nessuna conseguenza in termini di inquadramento normativo, nè tantomeno economico, puó trarsi dal presente disegno di legge, che mira esclusivamente a dare ordine alle posizioni nelle cerimonie di coloro che rivestono cariche pubbliche, siano esse politiche o di alta amministrazione.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. Le precedenze tra le cariche dello Stato di cui alla presente legge sono definite secondo l'appartenenza a categorie e, all'interno delle categorie, secondo l'ordine nel quale le singole voci sono elencate.
2. Se non diversamente specificato, la precedenza nell'ambito della stessa voce é determinata dall'anzianità nella carica e, a parità, dall'età.
3. La rappresentanza puó essere conferita esclusivamente ai soggetti compresi nella propria categoria o nelle due categorie immediatamente inferiori; i rappresentanti non precedono gli appartenenti alla medesima categoria del rappresentato che intervengono personalmente.
4. Quando presenti, le cariche dell'Unione europea e le autorità straniere trovano posto insieme alle omologhe italiane. Gli ambasciatori accreditati presso la Repubblica seguono i Ministri. I cardinali seguono il Presidente della Corte costituzionale. Gli arcivescovi e i vescovi, in sede, seguono il sindaco della città.

Art. 2.

1. La prima categoria é la seguente:

a) Presidente della Repubblica;
b) Presidente del Senato della Repubblica;
c) Presidente della Camera dei deputati;
d) Presidente del Consiglio dei ministri;
e) Presidente della Corte costituzionale;
f) ex Presidenti della Repubblica.

2. Nelle pubbliche cerimonie alle quali partecipi il Capo dello Stato, l'ex Presidente della Repubblica piú anziano prende posto al suo fianco. Se la presenza del Capo dello Stato é in forma ufficiale, gli altri ex Presidenti seguono anche i rappresentanti degli Organi costituzionali. Tra gli ex Presidenti della Repubblica precede chi che ha rivestito l'incarico per primo.

Art. 3.

1. La seconda categoria é la seguente:

a) Vice Presidenti delle due Camere;
b) Vice Presidente del Consiglio dei ministri;
c) Vice Presidente della Corte costituzionale;
d) Ministri;
e) giudici costituzionali.

2. L'ordine di precedenza tra i Ministri e tra i sottosegretari é determinato secondo la data di creazione di ogni Ministero; i Ministri senza portafoglio seguono.

Art. 4.

1. La terza categoria é la seguente:

a) vice presidente del Consiglio superiore della magistratura;
b) presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
c) senatori e deputati questori;
d) sottosegretari;
e) senatori e deputati segretari;
f) presidenti di gruppi parlamentari;
g) presidenti di commissioni, comitati e delegazioni parlamentari bicamerali;
h) presidenti di giunte e commissioni parlamentari;
i) presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
l) presidenti di giunte ed assemblee regionali.

2. Tra il deputato e il senatore questore anziani precede il piú anziano nella carica; l'ordine di precedenza tra gli altri questori é determinato secondo anzianità d'età.
3. Tra i sottosegretari, il segretario del Consiglio dei ministri precede; i sottosegretari alla Presidenza precedono, secondo anzianità d'età.
4. Tra i presidenti di gruppi parlamentari, la precedenza si determina secondo la consistenza numerica dei gruppi; tra i gruppi con la medesima denominazione della Camera dei deputati e Senato della Repubblica, precede quello del Senato.
5. I presidenti di giunte ed assemblee regionali, in sede, seguono i Ministri.

Art. 5.

1. La quarta categoria é la seguente:

a) primo presidente della Corte di cassazione;
b) presidente del Consiglio di Stato;
c) presidente della Corte dei conti;
d) presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
e) presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
f) Garante per la protezione dei dati personali;
g) governatore della Banca d'Italia;
h) procuratore generale della Corte di Cassazione;
i) Avvocato generale dello Stato; l) capo di stato maggiore della difesa.

Art. 6.

1. La quinta categoria é la seguente:

a) parlamentari;
b) segretario generale della Presidenza della Repubblica;
c) segretari generali delle due Camere;
d) segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;
e) segretario generale della Corte costituzionale;
f) presidente dell'Accademia dei Lincei;
g) presidente del Consiglio nazionale delle ricerche;
h) presidente del Tribunale superiore delle acque;
i) vice presidente del Consiglio della magistratura militare;
l) componenti del Consiglio superiore della magistratura;
m) presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede;
n) presidente aggiunto della Corte di cassazione.

2. Tra i parlamentari non nominati nelle categorie precedenti, l'ordine di precedenza é determinato secondo l'anzianità in Parlamento - ivi compreso il Parlamento europeo - e, a parità, dall'età.

Art. 7.

1. La sesta categoria é la seguente:

a) sindaco, in sede;
b) commissario del Governo ed equiparati, in sede;
c) prefetto, in sede;
d) presidenti e procuratori generali di Corte d'appello;
e) presidente della provincia, in sede;
f) segretari generali ed equiparati dei Ministeri;
g) capo di stato maggiore dell'Esercito;
h) capo di stato maggiore della Marina;
i) capo di stato maggiore dell'Aeronautica;
l) presidente della Conferenza permanente dei rettori delle università italiana;
m) ambasciatori d'Italia di grado o titolari di rappresentanza diplomatica; questi ultimi se intervengono a cerimonie che riguardino il Paese del proprio accredimento.

Art. 8.

1. La settima categoria é la seguente:

a) presidente del Consiglio superiore delle Forze armate, generali di Corpo d'armata e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica con incarichi speciali comportanti il grado superiore funzionale;
b) presidente del Tribunale supremo militare;
c) procuratore generale militare presso la Corte di cassazione;
d) presidenti di sezione titolari ed equiparati della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;
e) presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa;
f) presidente della Corte militare d'appello;
g) presidente della Commissione tributaria centrale;
h) ragioniere generale dello Stato;
i) capo della Polizia;
l) comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
m) comandante generale della Guardia di finanza.

Art. 9.

1. L'ottava categoria é la seguente:

a) presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali;
b) presidente dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;
c) presidente dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;
d) rettori delle università;
e) presidenti degli enti pubblici nazionali, anche economici;
f) procuratore generale presso la Corte militare d'appello;
g) presidente del tribunale amministrativo regionale, in sede;
h) presidente della sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, in sede;
i) presidente della Commissione tributaria regionale, in sede.

Art. 10.

1. La nona categoria é la seguente:

a) avvocati generali presso la Corte di cassazione;
b) comandante della regione militare, del dipartimento militare marittimo, della regione aerea, in sede;
c) comandante generale delle capitanerie di porto;
d) insigniti di medaglie d'oro al valore militare e al valore civile;
e) ordinario militare per l'Italia;
f) vice segretari generali degli Organi costituzionali;
g) direttori generali titolari dei Ministeri;
h) presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in sede;
i) presidente del tribunale, in sede;
l) procuratore della Repubblica presso il tribunale, in sede.