Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 4132
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SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 4132
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori ASCIUTTI, BETTAMIO, BORNACIN, COSSIGA, COSTA, DE ANNA, DEMASI, DI BENEDETTO, GERMANÁ, GRECO, MANCA, MEDURI, MUNDI, NAVA, NAPOLI Roberto, PASQUALI, PEDRIZZI, RIZZI, SELLA DI MONTELUCE, TERRACINI, THALER AUSSERHOFER, TOMASSINI, TONIOLLI e TRAVAGLIA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1º LUGLIO 1999
Ordine delle precedenze tra le alte cariche della Repubblica sul territorio nazionale
ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende porre ordine nella materia delle precedenze nelle funzioni pubbliche, accogliendo istanze da piú parti sollevate e sempre piú ricorrenti da quando l'ordinamento costituzionale e legislativo ha reso in gran parte superata la normativa vigente, risalente al regio decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, nonchè alla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 26 dicembre 1950, n. 92019/12840-16 (e successive, solo episodiche purtroppo, modificazioni).
Non si pretende qui di aver dato una risposta definitiva al problema. É del tutto evidente come la posizione di moltissime personalità - un premio Nobel, un segretario di sindacato, un presidente di ordine professionale - meriterebbe di essere individuata mentre, inevitabilmente, questi soggetti non hanno potuto trovare spazio nell'elenco, non occupando cariche pubbliche in senso stretto.
Rispetto alla circolare del 1950 (per non dire della normativa del 1927) molte consuetudini si sono fatte strada e molta prassi ha consolidato la posizione di titolari di cariche di evidente rilevanza che in questo disegno di legge sono stati inseriti: dai diversi Garanti - tanto per dire - fino al segretario generale della Corte costituzionale. La presente classificazione é, nella sua struttura essenziale, quella che gli uffici del cerimoniale degli Organi costituzionali utilizzano abitualmente. Solamente la divisione in classi é stata ignorata, mentre si é scelto di conservare una divisione in categorie per permettere un uso proprio della rappresentanza.
Si é ritenuto di menzionare, beninteso fuori ordine, la posizione di altre autorità, dalle cariche dell'Unione europea alle gerarchie ecclesiastiche, la cui presenza in pubbliche cerimonie é frequente. Vescovi e cardinali, peraltro, trovavano collocazione all'articolo 2 del regio decreto del 1927; solo relativamente alla posizione dei cardinali si é ritenuto di innovare posizionandoli dopo il Presidente della Corte costituzionale (la normativa del 1927 li poneva subito prima dei Presidenti delle due Camere).
Non si é voluto scendere oltre nella definizione dell'ordine, auspicando che l'approvazione del presente disegno di legge possa essere di sprone alla Presidenza del Consiglio dei ministri perchè emani una nuova circolare che disciplini le precedenze tra le cariche minori e riveda le attuali (anch'esse parzialmente superate) tabelle di equiparazione tra pubblici funzionari.
É quasi superfluo aggiungere che nessuna conseguenza in termini di inquadramento normativo, nè tantomeno economico, puó trarsi dal presente disegno di legge, che mira esclusivamente a dare ordine alle posizioni nelle cerimonie di coloro che rivestono cariche pubbliche, siano esse politiche o di alta amministrazione.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. 1. Le precedenze tra le cariche dello Stato di cui alla presente legge sono definite secondo l'appartenenza a categorie e, all'interno delle categorie, secondo l'ordine nel quale le singole voci sono elencate. |
Art. 2. 1. La prima categoria é la seguente: a) Presidente della Repubblica; 2. Nelle pubbliche cerimonie alle quali partecipi il Capo dello Stato, l'ex Presidente della Repubblica piú anziano prende posto al suo fianco. Se la presenza del Capo dello Stato é in forma ufficiale, gli altri ex Presidenti seguono anche i rappresentanti degli Organi costituzionali. Tra gli ex Presidenti della Repubblica precede chi che ha rivestito l'incarico per primo. |
Art. 3. 1. La seconda categoria é la seguente: a) Vice Presidenti delle due Camere; 2. L'ordine di precedenza tra i Ministri e tra i sottosegretari é determinato secondo la data di creazione di ogni Ministero; i Ministri senza portafoglio seguono. |
Art. 4. 1. La terza categoria é la seguente: a) vice presidente del Consiglio superiore della magistratura; 2. Tra il deputato e il senatore questore anziani precede il piú anziano nella carica; l'ordine di precedenza tra gli altri questori é determinato secondo anzianità d'età. |
Art. 5. 1. La quarta categoria é la seguente: a) primo presidente della Corte di cassazione; |
Art. 6. 1. La quinta categoria é la seguente: a) parlamentari; 2. Tra i parlamentari non nominati nelle categorie precedenti, l'ordine di precedenza é determinato secondo l'anzianità in Parlamento - ivi compreso il Parlamento europeo - e, a parità, dall'età. |
Art. 7. 1. La sesta categoria é la seguente: a) sindaco, in sede; |
Art. 8. 1. La settima categoria é la seguente: a) presidente del Consiglio superiore delle Forze armate, generali di Corpo d'armata e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica con incarichi speciali comportanti il grado superiore funzionale; |
Art. 9. 1. L'ottava categoria é la seguente: a) presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali; |
Art. 10. 1. La nona categoria é la seguente: a) avvocati generali presso la Corte di cassazione; |