Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 486
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SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 486
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore VELTRI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1996
Sull'ordinamento dell'esercizio professionale
ONOREVOLI SENATORI. - A circa sei anni dall'istituzione dei diplomi universitari (legge n. 341 del 19 novembre 1990) e alla luce del provvedimento legislativo riguardante l'attuazione della direttiva comunitaria 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, avente per oggetto un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali con durata minima di tre anni, si ritiene necessario introdurre nell'ordinamento giuridico italiano alcune norme utili a regolare l'esercizio professionale nel campo dell'ingegneria.
Il dibattito sia in sede istituzionale che in ambiti accademici e professionali ha espresso utili riflessioni, e sulla scorta del vivo interesse esistente nel Paese sull'argomento riguardante i diplomi universitari e in particolare quelli relativi alla professionalità dell'ingegnere, si valuta ormai maturo il tempo di una innovazione normativa.
La discussione svolta nella settima Commissione permanente del Senato, i documenti prodotti dai Consigli di facoltà di ingegneria delle università, i pareri degli ordini degli ingegneri e i pronunciamenti del Consiglio nazionale degli ingegneri costituiscono elementi di valutazione e riflessione utili a delineare un percorso normativo.
In seguito all'entrata in vigore della legge n. 341 del 1990, sono stati attivati nelle facoltà di ingegneria italiane numerosi corsi di diploma universitario che hanno già dato luogo alla prima "leva" di giovani in possesso del titolo universitario di primo livello. Questi vedono precluso ogni sbocco professionale, dal momento che non é prevista alcuna norma in merito e che quelle esistenti non sono applicabili, perché in Italia l'esercizio della professione di ingegnere é condizionato all'iscrizione al relativo albo al quale possono accedere soltanto i possessori del diploma di laurea di ingegneria, previo superamento del prescritto esame di Stato.
D'altra parte, in forza della direttiva 89/48/CEE, recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, sono riconosciuti, previo rispetto di talune prescrizioni, i titoli universitari di durata almeno triennale che permettono l'esercizio di professioni, tra le quali rientra quella dell'ingegnere, rilasciati nei Paesi membri dell'Unione europea.
Il riconoscimento é concesso ai cittadini dei paesi comunitari che abbiano esercitato la professione nel Paese ove hanno conseguito il titolo. Inoltre il riconoscimento puó essere otteuto, a determinate condizioni, anche se la legislazione del Paese membro non prevede attestati di formazione o abilitazione professionale.
Emerge quindi che, in mancanza di specifiche disposizioni, quali quelle proposte nel presente disegno di legge, un cittadino italiano in possesso di un diploma universitario in ingegneria non puó venire ammesso a svolgere tale professione, mentre vi possano essere ammessi i cittadini comunitari in possesso di titoli del tutto equivalenti al diploma universitario italiano.
Deve essere ricordato inoltre che l'introduzione del diploma universitario in ingegneria non discende solo dall'applicazione della legge n. 341 del 1990. Essa é stata preceduta da un accurato studio condotto da una Commissione nazionale presieduta dall'allora Ministro dell'università e della ricerca scientifica e composta da personalità di indiscussa competenza nel settore, appartenenti al mondo accademico, a quello professionale, a quello industriale e a quello economico. La relazione finale dei lavori di tale Commissione delinea chiaramente il profilo dell'ingegnere diplomato rispetto a quello dell'ingegnere laureato nel modo seguente:
"L'ingegnere laureato deve essere un tecnico di elevata preparazione, qualificato per svolgere e gestire le attività connesse con la "progettazione" e la "ricerca" e per "promuovere e sviluppare l'innovazione tecnologica". Per tale obiettivo é necessaria una formazione di base ad ampio spettro, che approfondisca anche gli aspetti teorico-astratti sia per le discipline propedeutiche che ingegneristiche, e dia una preparazione professionale abbastanza approfondita in un campo ben delimitato quanto ai suoi contenuti. La specificità di questa figura professionale riguarda le capacità di progettare, di fare ricerca e di promuovere l'innovazione...".
"... L'ingegnere diplomato deve essere un tecnico di elevata preparazione, qualificato per affrontare i problemi tecnico-industriali nell'immediato e con una formazione sufficientemente estesa per recepire e utilizzare l'innovazione. A tal fine é necessaria una cultura fisico-matematica di buon livello, prevalentemente orientata agli aspetti applicativi, una formazione ingegneristica a livello di settore ed una preparazione professionale centrata su una ragionevole specializzazione. Il corso di diploma non deve formare un tecnologo competente solo in un settore ristretto e senza una buona formazione di base, né un ingegnere generico senza alcuna professionalizzazione. Una certa specializzazione avrà lo scopo di utilizzare la formazione di base per affrontare problemi ingegneristici applicativi e concreti e costruire in tal modo una professionalità di piú immediata utilizzazione. La preparazione sopra delineata degli ingegneri diplomati é tale da consentire un utilizzo flessibile e da non renderli obsoleti, sul piano della formazione, dopo pochi anni. É anche desiderabile che la preparazione professionale sia tale da rendere possibile un inserimento quasi immediato nei contesti produttivi".
Per completezza di informazione, si aggiunge che un'altra direttiva comunitaria (92/51/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992) disciplina il riconoscimento, ai fini del relativo esercizio professionale, dei titoli rilasciati da istituti di scuola secondaria di secondo grado (quali gli istituti tecnici italiani).
Passando all'illustrazione del testo proposto, va detto che con l'articolo 1 é riconosciuta la nuova professione di ingegnere diplomato che puó essere esercitata esclusivamente da coloro che avranno conseguito il diploma universitario in ingegneria di durata triennale e la successiva abilitazione previo esame di Stato, come già istituito per gli ingegneri laureati, dopo un periodo di praticatanto professionale certificato.
L'articolo 2 stabilisce che il contenuto della professione di ingegnere diplomato, abilitato e iscritto all'albo, é lo stesso di quella dell'ingegnere laureato in modo da tener conto della direttiva 89/48/CEE.
Diverse competenze rimarranno prerogativa esclusiva dei soli ingegneri laureati quando si tratti di opere di particolare rilievo e con elevato rischio di realizzazione, precisate con un decreto legislativo da emanarsi entro sei mesi su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. Lo stesso decreto dovrà precisare le attività piú limitate consentite agli ingegneri diplomati, non ancora abilitati e iscritti all'albo, in particolare nel periodo di praticantato professionale.
Impieghi consoni con la professionalità dell'ingegnere diplomato sono, ad esempio:
l'esercizio e la manutenzione nella fabbrica;
le attività tipiche delle aziende di servizi;
la progettazione di prodotti e di processi, specialmente in via esecutiva;
l'esercizio delle attività di controllo ambientale e monitoraggio del territorio;
le prove di qualità e di accettazione dei materiali;
l'esecuzione delle verifiche tecniche;
l'ingegnerizzazione e la realizzazione del software compresa la parte di Front-End ed interfaccia grafica;
la progettazione, installazione e gestione di reti.
Egualmente il decreto dovrà indicare le docenze di scuola secondaria ed i pubblici impieghi a cui gli ingegneri diplomati possono ambire.
Nell'articolo 3 é evidenziato il carattere specificatamente professionale dell'esame di Stato che dovrà essere preceduto da un periodo di praticantato di due anni.
L'articolo 4 precisa che gli ingegneri diplomati accedono all'albo degli ingegneri, con la specificazione del diverso titolo di studio. Gli ingegneri diplomati possono iscriversi ad un solo settore dell'albo stesso (ove istituito).
L'iscrizione all'albo dell'ordine degli Ingegneri é incompatibile con l'iscrizione presso altro albo del medesimo ordine, in quanto dà, di per sé, la facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio nazionale.
L'articolo 5 estende agli ingegneri diplomati le norme vigenti per gli ingegneri laureati in materia di deontologia professionale e di giudizi disciplinari.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. 1. É istituita la professione di ingegnere diplomato che é esercitata da coloro che hanno conseguito il diploma universitario in ingegneria con curriculum di durata triennale e la successiva abilitazione all'esercizio professionale a seguito del superamento dell'esame di Stato, dopo un periodo di praticantato professionale. |
Art. 2. 1. Formano oggetto della professione di ingegnere diplomato le stesse attività proprie dell'ingegnere laureato, salvo quelle espressamente riservate ai soli ingegneri laureati nell'ambito di opere di particolare rilievo e rischio di realizzazione, ai sensi di un apposito decreto legislativo. Tale decreto deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia. |
Art. 3. 1. Gli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione professionale degli inge gneri diplomati hanno carattere specificatamente professionale e correlato al settore, ove istituito, dell'albo presso cui si chiede l'iscrizione. |
Art. 4. 1. Gli ingegneri diplomati che abbiano svolto il praticantato e superato l'esame di Stato potranno iscriversi nell'albo degli ingegneri istituito presso le sedi provinciali dell'ordine degli ingegneri nel settore, ove istituito, coerente con il titolo di studio posseduto e il praticantato svolto. Nell'albo deve essere indicato lo specifico titolo di studio universitario posseduto. |
Art. 5. 1. La normativa vigente per gli ingegneri in materia di deontologia professionale e di giudizi disciplinari si applica, in quanto compatibile, anche agli ingegneri diplomati. |