Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 4111
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SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 4111
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori PERUZZOTTI, BERTONI, SPECCHIA, ASCIUTTI, COLLA, DOLAZZA, BIANCO, AVOGADRO, TIRELLI, BRIGNONE, WILDE, MANARA, BALDINI, COSTA, STIFFONI, PREIONI e FLORINO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 1999
Riordino dell'attività di vigilanza privata
- RELAZIONE
- DISEGNO DI LEGGE
- Art. 1. (Disposizioni generali)
- Art. 2. (Denominazione unitaria degli Istituti di vigilanza privata)
- Art. 3. (Requisiti per effettuare l'attività di vigilanza privata)
- Art. 4. (Corsi di formazione)
- Art. 5. (Svolgimento dei corsi di formazione)
- Art. 6. (Riqualificazione del personale in servizio)
- Art. 7. (Formazione e riqualificazione)
- Art. 8. (Equipaggiamento ed uniformi)
- Art. 9. (Documento di identificazione)
- Art. 10. (Collaborazione con le Forze di polizia)
- Art. 11. (Competenze particolari)
- Art. 12. (Promozione ed avanzamento di grado)
- Art. 13. (Svolgimento del servizio di Polizia pubblica)
- Art. 14. (Contratti di lavoro)
- Art. 15. (Istituzione di un fondo sociale)
- Art. 16. (Disposizioni finali)
ONOREVOLI SENATORI. -
Le origini della sicurezza privata in Italia
Nel nostro ordinamento, l'attività di vigilanza privata, ovvero la facoltà di proporre, da parte di soggetti privati, persone dotate di una particolare qualifica a protezione delle proprie terre, risale già al 1865. In quell'anno, infatti, la legge sulla Sicurezza pubblica 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato B (articolo 7), riconobbe ai privati il diritto di destinare guardie particolari giurate a protezione dei propri fondi. Fino ad allora, l'attività di difesa privata si era estrinsecata come esigenza del singolo di difendere i propri beni, ma senza manifestarsi in maniera organica o associativa.
La legge 20 marzo 1865, n. 2248
Con la legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato B, si ha il primo riconoscimento, da parte dello Stato italiano, del diritto dei privati di far custodire le proprie terre da "guardie particolari giurate". Restava comunque in capo allo Stato, tramite il prefetto, suo rappresentante locale, la facoltà di approvare la guardia particolare giurata, dopo averne accertato la rispondenza a determinati requisiti soggettivi, cosí come restava allo Stato la facoltà di revoca della nomina in mancanza dei predetti requisiti.
La legge n. 2248 del 1865 era indubbiamente una conseguenza della incapacità dello Stato italiano, allora appena nato e posto di fronte a notevoli problemi di ordine pubblico, di soddisfare le esigenze di protezione avvertite dalle fasce produttive agricole. Questa incapacità dello Stato di far fronte, con i suoi apparati, alle esigenze avanzate dai cittadini in materia di sicurezza e la sua difficoltà di predisporre servizi di sicurezza in misura omogenea sul territorio nazionale, rappresentano una costante negli sviluppi normativi in materia; questa incapacità, purtroppo, é sempre stata congiunta ad un atteggiamento ben lontano dall'essere univoco verso il settore della vigilanza privata.
La legge 21 dicembre 1890, n. 7321
Già nel 1890, il legislatore era stato indotto a formulare una legge che consentisse di estendere la possibilità di effettuare servizi di vigilanza privata dalle sole "terre" alla "proprietà" (articolo 45 della legge 21 dicembre 1890, n. 7321), sanando cosí la posizione di semilegalità di chi, spinto dalle esigenze di sicurezza avanzate da una società sempre piú industrializzata, svolgeva la protezione degli stabilimenti "forzando" i contenuti della legge n. 2248 del 1865.
Ma lo sviluppo della nostra società, fortunatamente, non si é arrestato all'industrializzazione. Oggi, che viviamo nell'era postindustriale e del terziario avanzato, si avverte nuovamente l'esigenza di riadeguare le disposizioni in materia di vigilanza privata, al fine di renderle piú rispondenti alle esigenze della società stessa. Perchè se la parte positiva e produttiva della nostra società si é evoluta, si é evoluta purtroppo anche la parte composta dai violenti e dai malviventi, di coloro che preferiscono vivere sulle spalle dei produttori e dei lavoratori, sottraendo loro, con la forza, quei mezzi di sostentamento che gli onesti si guadagnano con il sudore della loro fronte.
Nuove esigenze di sicurezza
Di fronte all'evoluzione della criminalità, ed alla sempre minore capacità delle istituzioni pubbliche di farvi fronte, come i continui fatti di sangue purtroppo dimostrano, nella società postindustriale in cui viviamo oggi, si ripropone il problema del riadeguamento normativo delle disposizioni inerenti la materia della vigilanza privata. Tale attività risulta, infatti, ancor oggi disciplinata da Titolo IV del regio decreto 18 giugno 1931, n.773, il quale, se soddisfaceva l'esigenza di chiarezza e di precisione legislativa che avvertivano gli operatori della sicurezza dell'epoca, appare a tutt'oggi insufficiente di fronte all'evoluzione sociotecnologica che ha creato nuovi bisogni di sicurezza per la nostra società. Bisogni a cui gli operatori della sicurezza privata si trovano a dover far fronte con mezzi legislativi, e spesso anche tecnici, obsoleti.
La società italiana, come già all'epoca dell'unità, come già alla nascita della società industriale, sta subendo nuove trasformazioni che, soprattutto nel campo della sicurezza, richiedono risposte adeguate ai tempi, risposte che gli operatori della sicurezza privata possono sicuramente fornire, a patto che si dia loro un'adeguata cornice normativa al cui interno essi possano operare con la dovuta chiarezza.
Oggi, in Parlamento, ci stiamo occupando del riordino delle diverse strutture preposte alla sicurezza: Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Polizia penitenziaria, Vigili del fuoco, perfino Polizia municipale, ma nessuno si é ancora interessato alla materia della vigilanza privata.
Ecco il motivo del presente disegno di legge. Vogliamo che gli uomini che cercano di svolgere professionalmente un lavoro duro e rischioso, come i diversi fatti di sangue tragicamente hanno dimostrato, possano vedere questa professionalità riconosciuta e, inoltre, che questa professionalità possa poi dare alla nostra società quella sicurezza che purtroppo sembra venire sempre meno.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. (Disposizioni generali) 1. Le attività di vigilanza e sicurezza delle persone e dei beni effettuate dagli Istituti di vigilanza privata sono parte del sistema nazionale dell'ordine e sicurezza pubblica. |
Art. 2. (Denominazione unitaria degli 1. Presso il Ministero dell'interno, tutte le società, in qualunque forma costituite ed operanti ai sensi della presente legge, assumono la denominazione di Polizia pubblica. |
Art. 3. (Requisiti per effettuare l'attività 1. L'aspirante vigile di Polizia pubblica deve possedere la cittadinanza italiana. |
Art. 4. (Corsi di formazione) 1. Ai fini dell'acquisizione del brevetto di vigile di Polizia pubblica, gli aspiranti devono frequentare gli appositi corsi indetti e gestiti dagli Istituiti di vigilanza privata e dalla prefettura competente per territorio. Tali corsi sono soggetti ai controlli dei questori competenti per territorio e dei funzionari all'uopo delegati. |
Art. 5. (Svolgimento dei corsi di formazione) 1. Ai fini della preparazione degli aspiranti vigili di Polizia pubblica devono essere seguiti i seguenti criteri: a) i corsi di formazione non possono avere una durata inferiore ai sei mesi; 2. Ai fini delle prove d'esame ciascun Istituto di vigilanza privata costituisce una commissione composta da: a) un ufficiale dell'Istituto di vigilanza privata, con funzione di presidente; 3. La commissione é tenuta a verbalizzare l'esito degli esami ed i relativi verbali, in triplice copia, devono essere depositati presso le questure competenti per territorio entro venti giorni dalla conclusione degli esami. |
Art. 6. (Riqualificazione del personale in servizio) 1. É fatto obbligo a tutti gli Istituti di vigilanza privata di riqualificare il personale dipendente, operativo all'atto della data di entrata in vigore della presente legge, mediante corsi di formazione accelerati della durata di tre mesi, per quattro ore giornaliere retribuite. |
Art. 7. (Formazione e riqualificazione) 1. Il vigile di Polizia pubblica deve esercitarsi almeno una volta ogni due settimane in un poligono di tiro delle Forze di polizia o delle Forze armate, utilizzando le armi in dotazione o analoghi modelli. |
Art. 8. (Equipaggiamento ed uniformi) 1. É costituito, presso il Ministero dell'interno, un Comitato nazionale, presieduto dal Ministro dell'interno e composto dal personale degli Istituti di vigilanza privata, con i seguenti compiti: a) approvare, sentito il parere dell'Autorità militare, il modello della divisa degli agenti di Polizia pubblica, che deve essere identica in ambito nazionale, fatta salva la diversità di mostrine e fregi; |
Art. 9. (Documento di identificazione) 1. Con decreto del Ministro dell'interno viene rilasciato il tesserino di riconoscimento di agente di Polizia pubblica. Il tesserino deve contenere: a) la fotografia autenticata e gli estremi personali del titolare; 2. Contestualmente al tesserino di cui al comma 1, viene rilasciato apposito distintivo metallico, da utilizzare per i servizi senza uniforme. |
Art. 10. (Collaborazione con le Forze di polizia) 1. Gli Istituti di vigilanza privata possono essere chiamati a concorrere, in forma gerarchicamente subordinata, a tutte le operazioni di polizia concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica. |
Art. 11. (Competenze particolari) 1. Gli agenti di Polizia pubblica, quando procedono autonomamente nell'ambito del servizio svolto o per ausilio alle Forze dell'ordine, compiono tutti gli atti inerenti al loro ufficio, compresi i verbali di arresto. I predetti verbali fanno fede fino a querela di falso. |
Art. 12. (Promozione ed avanzamento di grado) 1. Gli Istituti di vigilanza privata adottano i seguenti gradi progressivi: vigile, vigile scelto, appuntato, vice brigadiere, brigadiere, maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo maggiore, sottotenente, tenente, capitano, maggiore, tenente colon nello, colonnello, colonnello comandante dell'Istituto di vigilanza privata. |
Art. 13. (Svolgimento del servizio 1. Il servizio di Polizia pubblica, ai fini della sicurezza del personale, prevede: a) per tutti i servizi di custodia dei beni mobili ed immobili, di pattugliamento, di pronto intervento, la presenza di due o piú agenti; |
Art. 14. (Contratti di lavoro) 1. Le contrattazioni nazionali e provinciali in materia di Polizia pubblica avvengono in ordine alle prescrizioni del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 12, comma 3. La contrattazione nazionale avviene presso il Ministero dell'interno e quella provinciale avviene presso le singole prefetture. |
Art. 15. (Istituzione di un fondo sociale) 1. É istituita a carico dei rispettivi Istituti di vigilanza privata una Cassa di soccorso, per i particolari casi di bisogno in cui dovessero trovarsi gli agenti di Polizia pubblica a causa del servizio svolto e per l'assistenza ai loro familiari. La costituzione di tale Cassa é da effettuarsi nei metodi e nelle forme stabilite dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 12. |
Art. 16. (Disposizioni finali) 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, sentite le associazioni nazionali di categoria degli istituti che già operano ai sensi del titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e le associazioni sindacali dei lavoratori firmatari dei contratti collettivi nazionali di lavoro che si applicano nel settore, emana, con proprio decreto, disposizioni per la costituzione delle commissioni di cui all'articolo 5 e per l'elezione dei componenti del Comitato nazionale di cui all'articolo 8. |