Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 4053

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 4053


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori CARUSO Antonino, BUCCIERO, MACERATINI, PASQUALI, PONTONE, SERVELLO, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, CAMPUS, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, CUSIMANO, DEMASI, DE CORATO, MAGGI, MAGNALBÓ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, RAGNO, RECCIA, SILIQUINI e SPECCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1999

Modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale






ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, composto da due soli articoli ed assai semplice nella sua struttura, propone modestissime modifiche all'articolo 656 del codice di procedura penale, che tratta dell'esecuzione della pena.
Occorre premettere che la citata norma é già stata oggetto di significativa riforma in epoca recente, attraverso la legge 27 maggio 1998, n. 165 (ai piú nota come legge "Simeone-Saraceni"), che ha introdotto vaste modifiche ed innovazioni al testo previgente.
La proposta ora avanzata non ha lo scopo di stravolgere il significato piú profondo di quella riforma che, condivisibile o non condivisibile, non é certamente immeritevole di essere adeguatamente e concretamente sperimentata, quantomeno per quel ragionevole tempo occorrente per verificare se la stessa é nei fatti realmente produttrice (o meno) dei propositi che hanno determinato la volontà parlamentare che l'ha generata.
L'obiettivo é viceversa quello di introdurvi due motivi di perfezionamento che consentano, intanto, di rendere piú compiuta la detta sperimentazione e che conseguano - inoltre - lo scopo di renderla non solo piú rispondente a principi di equità, ma anche piú rispettosa di apprezzabili aspetti del comune sentire.
L'articolo 1 ritrascrive integralmente, per ovvie ragioni di semplicità di lettura, l'articolo 656 del codice di procedura penale nella sua interezza, ma le modifiche che sono nello stesso introdotte riguardano, in realtà, solo la sostituzione della parola "consegnati" con la parola "notificati" (al comma 5 ed in riferimento ad atti del giudice), oltre che la introduzione della nuova lettera c) al comma 9.
Le ragioni per cui si reputa necessario procedere in tale direzione sono assai semplici:

a) sostituendo il termine "consegnati" con l'altro "notificati" si conseguirà un duplice scopo: da una parte si elimina la possibilità che il reo raggiunto da condanna da espiare risulti paradossalmente piú garantito dell'indagato (per quest'ultimo, infatti, il codice di procedura penale prevede solo la notifica e mai la consegna di atti); dall'altra parte si impedisce, altresí, l'ulteriore evenienza che si verifichi disomogeneità, che il testo vigente ora invece consente, e che consiste nel fatto che due rei, condannati con la stessa sentenza per gli stessi fatti, subiscano trattamenti differenziati. Trattamenti differenziati che sono, peraltro e del tutto incongruamente, premiali per il latitante.
Per il reperibile, infatti, che - in quanto tale - é ovviamente a disposizione per ricevere la consegna dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione adottati dal pubblico ministero in forza della norma, i termini per presentare la discendente istanza di concessione di una delle misure alternative previste dalla legge, ovvero di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, immediatamente decorrono da quella data (dell'avvenuta consegna).
Per il latitante, viceversa e proprio in ragione di tale sua condizione, gli identici termini sono invece destinati a decorrere solo dopo la consegna.
Con l'adozione della modifica proposta ("notificati" in luogo di "consegnati", con conseguente applicazione sistemica degli articoli 157 e seguenti del codice di proce dura penale) risulterà invece privilegiata, come invero sembra assai piú logico, la persona reperibile, perchè solo questa, rispetto al latitante, potrebbe in realtà fruire del trattamento premiale, la cui ritrovata giustificatezza risiederebbe (anche) nella evidenza della determinazione del soggetto di porsi a disposizione di giustizia, primo ed assai significativo indizio di una volontà manifesta di voler seguire quel percorso redimente che é pilastro logico - per l'appunto - della scelta legislativa ad orientamento premiale;
b) introducendo la nuova categoria degli esclusi dal beneficio (attraverso la nuova lettera c) del comma 9, che riguarda i casi in cui la sospensione dell'esecuzione della pena non puó essere disposta) ed individuando tale categoria in quella delle persone che hanno subito distinte condanne per piú condotte criminose (i recidivi), la norma si allineerebbe con un piú comune sentire, sia giuridico sia sostanziale: solo il protodelinquente si avvantaggerebbe infatti di tale specie di norma premiale, rinnovando senso alla stessa nella sua unica direzione di apprezzabile contenuto, che é quello di potenziare l'effetto dissuasivo della pena, essendo del tutto ovvio che il soggetto recidivo dovrebbe da ció trarre ragione di un'ulteriore dissuasione a delinquere.

L'articolo 2 del disegno di legge si limita a stabilire l'immediata entrata in vigore della nuova norma, come sembra invero opportuno che sia, alla luce della sua tipologia.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

(Modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale)

1. L'articolo 656 del codice di procedura penale é sostituito dal seguente:

"Art. 656. - (Esecuzione delle pene detentive) - 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non é detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine é consegnata all'interessato.
2. Se il condannato é già detenuto, l'ordine di esecuzione é comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.
3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine é notificato al difensore del condannato.
4. L'ordine che dispone la carcerazione é eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.
5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non é superiore a tre anni ovvero a quattro anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato con l'avviso che egli, entro trenta giorni, puó presentare istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alter native alla detenzione di cui agli articoli 47, 47- ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresí che, ove non sia presentata l'istanza, l'esecuzione della pena avrà corso immediato.
6. L'istanza deve essere presentata al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.
7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non puó essere disposta piú di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
8. Qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione.
9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non puó essere disposta:

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4- bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;
c) nei confronti dei recidivi.

10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perchè provveda, senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente é considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47- ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza".

Art. 2.

(Entrata in vigore della legge)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale .