Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 4047

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 4047


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori BRUNO GANERI, PAGANO, MELE, BISCARDI, LOMBARDI SATRIANI, MANIERI, MONTICONE, BERGONZI, RESCAGLIO, NAVA, MURINEDDU, DONISE, TONIOLLI e VALLETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1999

Istituzione della cattedra di docente di repertorio vocale

nei conservatori musicali







ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge interviene nel settore dei conservatori, da tempo oggetto di ripetuti tentativi di riforma. Esso, nelle more dell'auspicata innovazione di struttura che dovrà collocare tale istituzioni a livello universitario, si propone di modificare il ruolo e la funzione degli attuali accompagnatori al pianoforte che già appartengono all'area della funzione docente.
Si tratta, infatti, degli unici docenti di conservatorio ai quali, oltre ai titoli artistici, é fatto obbligo del diploma di pianoforte; la loro preparazione professionale ha seguito lo stesso iter di studio degli altri docenti e il loro corso di studi é decennale.
Si deve inoltre tenere presente che la sezione degli accompagnatori al pianoforte (attualmente sono in servizio centosettanta unità) é avvenuta in base agli stessi criteri di valutazione artistica e didattica degli altri docenti e che l'orario settimanale di cattedra é lo stesso degli altri docenti o addirittura maggiore.
Questi soggetti sono utilizzati in attività didattica nel caso di assenza del docente di canto, fanno parte attiva delle commissioni d'esame di canto, pianoforte principale e complementare, solfeggio, armonia, organo, e partecipano agli scrutini ed a tutte le attività collegiali dell'istituto con diritto di voto attivo e passivo.
La loro attività é considerata affine all'insegnamento di pianoforte complementare.
L'attuale condizione di servizio degli accompagnatori al pianoforte presenta una duplice anomalia sotto il profilo dell'inquadramento giuridico ed economico e sotto il profilo della loro utilizzazione didattica.
Infatti il loro titolo di studio, cioé il diploma di pianoforte, viene valutato al VI livello (cioé equiparato al diploma), mentre é valutato al VII livello (equiparato alla laurea) per l'insegnamento di educazione musicale nella scuola media inferiore e superiore.
L'ultima immissione in ruolo é avvenuta con il concorso ordinario, per titoli ed esami, regolamentato con normativa analoga ad altri insegnamenti (decreto ministeriale 18 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4º serie speciale - n. 90 del 15 novembre 1991). Nel medesimo concorso venivano richieste conoscenze approfondite della tecnica, delle caratteritistiche storiche ed estetiche del repertorio vocale, evidentemente finalizzate alla funzione docente del pianista. Tali docenti concorrono in maniera fattiva alle attività del progetto d'istituto in virtú del quale é possibile articolare un orario di servizio non coincidente del tutto con l'orario del docente di canto (in base al contratto collettivo nazionale).
In base al contratto decentrato sulla mobilità per i conservatori e le accademie di belle arti, é previsto il passaggio di ruolo proprio in virtú dell'appartenenza all'area della funzione docente; ció é già avvenuto per alcuni di loro che hanno ottenuto il passaggio alla cattedra di canto e pianoforte.
Nel testo di riforma dei conservatori all'esame del Senato, già approvato dalla Camera dei deputati, la figura dell'accompagnatore di pianoforte é stata inserita nell'area docente (articolo 8, comma 1, dell'atto Senato n. 2881).
Sotto il profilo funzionale e didattico c'é infine da considerare che il corso di studi degli allievi cantanti comprende:

a) un avviamento ed approfondimento tecnico attraverso vocalizzi ed esercizi (si veda il programma del corso di canto principale);
b) lo studio di arie da camera ed arie d'opera di vari stili ed epoche (si veda il programma del corso di canto principale);
c) la conoscenza del repertorio operistico relativo alla vocalità degli allievi (si veda il programma del corso di arte scenica).

L'esperienza didattica ha evidenziato delle lacune nell'apprendimento dello studio di cui alla lettera c) , stante l'attuale articolazione ed utilizzazione professionale didattica dei docenti che concorrono alla formazione degli allievi cantanti.
É per questi motivi che si propone l'istituzione della cattedra di "repertorio vocale", i cui docenti saranno gli ex "accompagnatori al pianoforte" dei conservatori di musica che prenderanno la denominazione "docenti di repertorio vocale".
L'orario di cattedra, la cui definizione é demandata ad apposito regolamento ministeriale, dovrebbe comprendere:
sei ore condotte in stretta collaborazione con il docente di canto come maestro collaboratore al pianoforte (codocenza);
sei ore rivolte agli allievi e tirocinanti delle classi di canto per lo studio, l'approfondimento, l'ampliamento della parte musicale del repertorio lirico, cameristico, liederistico, sacro.
Tale insegnamento comprende anche lo studio integrale di almeno un'opera relativa alla vocalità di ogni singolo allievo (come avviene già in forma sperimentale in alcuni conservatori), la lettura a prima vista e la concertazione degli "assiemi".
La programmazione didattica, la preparazione tecnico-vocale, la guida all'interpretazione stilistica sono di competenza del docente di canto, che esercita tali funzioni secondo i consueti e irrinunciabili criteri di autonomia dell'insegnamento. Le restanti sei ore di cattedra del docente di canto, prescindono dalla collaborazione pianistica affidata ad un esperto, poichè esercizi e vocalizzi richiedono un accompagnamento pianistico elementare al quale i docenti di canto sono tenuti a provvedere da soli (come il programma ministeriale del concorso a cattedra prevede).
In virtú di tale articolazione didattica, il docente di "repertorio vocale" esprime valutazioni di merito e possiede il registro di classe per l'annotazione delle assenze (analogamente a quanto avviene per corsi già esistenti come musica da camera, esercitazioni orchestrali, musica per strumenti a fiato).
In conclusione giova ricordare che il pianista é una figura cardine nella vita artistica del cantante che abbia intrapreso la carriera lirica: il cantante studia con il pianista ed impara e ripete la parte con lui. Nella realtà della vita musicale, nei teatri, il pianista non é solamente colui il quale accompagna suonando la riduzione orchestrale: é un maestro, il maestro di spartito e il maestro sostituto.
É necessario dunque che gli allievi delle classi di canto studino il repertorio ed imparino a gestire il complesso dei rapporti che avranno in futuro con i pianisti.
Ció permette, infine, di avvicinare l'istruzione musicale italiana a quanto già avviene nei conservatori ed accademie musicali europei e nei Paesi piú avanzati.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

(Repertorio vocale)

1. Nei conservatori di musica é istituito l'insegnamento di repertorio vocale ed é contestualmente soppressa la cattedra di accompagnatore di pianoforte.
2. L'insegnamento di repertorio vocale si svolge in parte come collaborazione al pianoforte in codocenza con il docente di canto, in parte come attività didattica autonoma destinata agli allievi e tirocinanti cantanti per l'approfondimento e l'ampliamento della parte musicale del repertorio lirico, cameristico, liederistico e sacro. Tale insegnamento comprende anche lo studio integrale di almeno un'opera relativa alla vocalità di ogni singolo allievo, la lettura a prima vista e la concertazione degli assiemi.
3. L'organico della cattedra di repertorio vocale comprende inizialmente un numero di posti pari a quello della soppressa cattedra di accompagnatore di pianoforte. Nei posti in organico sono immessi gli accompagnatori al pianoforte in servizio a tempo indeterminato che assumeranno il titolo di docente di repertorio vocale.
4. Ai docenti di repertorio vocale compete l'inserimento nell'area docente con conseguente inquadramento all'ottavo livello stipendiale.
5. Con regolamento emanato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti il programma, l'orario di insegnamento e le modalità di organizzazione della nuova cattedra.
6. In sede di prima applicazione della presente legge i posti vacanti, in quanto non assegnati agli accompagnatori al pianoforte in servizio a tempo indeterminato, sono assegnati per il 100 per cento, sulla base dell'apposita graduatoria nazionale, ai docenti accompagnatori al pianoforte in servizio a tempo determinato che risultino aver superato le prove del concorso, per titoli ed esami, indetto con decreto ministeriale 18 luglio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4º serie speciale - n. 90 del 15 novembre 1991. Nella medesima graduatoria sono immessi, secondo le disposizioni vigenti, quei docenti che abbiano superato il concorso abilitante riservato agli accompagnatori al pianoforte con i previsti requisiti di servizio.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.700 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" delle stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.