Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01947
Azioni disponibili
Atto n. 4-01947
Pubblicato il 16 settembre 2009
Seduta n. 253
D'ALIA - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -
Premesso che:
ad opinione dell'interrogante la politica dei drastici e indiscriminati tagli finalizzati a realizzare risparmi finisce per gravare sul personale docente e non docente e mina l’efficienza e l’efficacia del sistema scolastico paventandone un irreversibile declino a danno delle famiglie e dell’intero sistema sociale italiano;
a giudizio dell'interrogante i recenti provvedimenti posti in essere non risolvono, anzi aggravano l’annoso problema del precariato scolastico, in particolare di quello storico. A tal proposito il decreto ministeriale n. 42 del 2009, prevedendo l’inserimento “in coda” e non “a pettine” nelle ulteriori tre province scelte in cui poter figurare in graduatoria, non concorre alla soluzione del problema ma lo aggrava ledendo di fatto il diritto alla mobilità territoriale e creando una disparità di trattamento nella categoria tra precari storici e non;
in data 8 aprile 2009 il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha firmato il decreto ministeriale n. 42, relativo alle graduatorie ad esaurimento dei docenti ed al loro aggiornamento ed integrazione per gli anni scolastici 2009-2010 e il 2010-2011. Esso prevede, tra l’altro, all’art. 11, che tutti i candidati possano indicare nell’istanza di iscrizione/permanenza/conferma/aggiornamento ulteriori tre province in cui figurare in graduatoria per il biennio 2009-2011, disponendo che il personale che si avvarrà di tale opportunità verrà collocato in posizione subordinata ovvero in coda al personale incluso in III fascia, nel rispetto della fascia in cui è inserito, con il punteggio e tutte le altre situazioni personali conseguenti nella provincia di appartenenza, ad eccezione, precisa il decreto, del titolo ad usufruire del beneficio dell’assunzione sui posti riservati, ex legge n. 68 del 1999, relativa al collocamento mirato per le categorie protette;
il TAR del Lazio ha accolto le richieste di sospensiva del summenzionato decreto contenute nei numerosi ricorsi presentati dai docenti, tra le altre, con ordinanza n. 2573 del 4 giugno 2009 relativamente al ricorso n. 3737 e con le ordinanze n. 2819, 2815, 2818 del 19 giugno 2009 relativamente ai ricorsi n. 4340, 4341 e 4342. Secondo la pronuncia del TAR il decreto ministeriale sarebbe illegittimo proprio nella parte in cui dispone la collocazione “ in coda” piuttosto che “a pettine” degli aspiranti docenti che hanno optato , secondo le modalità previste dal medesimo, per l’inserimento in ulteriori tre province, così impedendo l’esercizio del diritto alla mobilità territoriale, ovvero negando di fatto il diritto di trasferimento della propria posizione in altra provincia;
nell’ordinanza n. 2573 del 2009 di accoglimento della misura cautelare i giudici del TAR del Lazio hanno avuto riguardo della sentenza n. 1089 del 2008 del 27 novembre 2008 non sospesa dal Consiglio di Stato che recita: “nessun elemento testuale legittima l’interpretazione secondo cui,nelle graduatorie in questione, il trasferimento fuori provincia sarebbe consentito dalla legge finanziaria del 2007 con la modalità prefigurata dal decreto ministeriale 16 marzo 2007 e dalla connessa nota applicativa (visto che) la riconfigurazione delle graduatorie provinciali, da permanenti a esaurimento, non implica l’immobilità e/o la cristallizzazione di quest’ultime nel senso inteso dall’amministrazione scolastica (…) non sono dunque ipotizzabili preclusioni di mobilità, anche territoriale, nell’ambito delle distinte graduatorie”; con tale Ordinanza si è disposto, pertanto, l’annullamento del decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, Direzione generale per il Personale della Scuola, del 16 marzo 2007, nella parte in cui, in premessa, dispone che “ ai sensi dell’articolo 1, comma 607 della citata legge n. 296 del 2006 (…) dall’anno scolastico 2009-2010 è consentito solo l’aggiornamento della propria posizione e il trasferimento ad altra provincia , in posizione subordinata a tutte le fasce”;
in data 7 luglio 2009, il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca Scientificaattraverso una comunicazione, prot. n. AOODGPER.09/101717B72, indirizzata agli Uffici Scolastici Regionali, li ha invitati a disattendere le pronunce del TAR dichiarando che “in merito all’esecuzione delle Ordinanze cautelari attinenti il contenzioso seriale avverso il decreto ministeriale n. 42 del 2009, …,a fronte di eventuali ordinanze di accoglimento della domanda cautelare, ritiene inopportuno l’inserimento con riserva a pettine dei ricorrenti”. Il MIUR ha quindi proposto appello avverso l’ordinanza sospensiva del Tar del Lazio n. 2573 del 2009 che accoglie la misura cautelare richiesta nel ricorso n. 3737 per l’annullamento del decreto ministeriale n. 42 del 2009;
la scelta del MIUR di disattendere i pronunciamenti della magistratura e di ricorrere al Consiglio di Stato al termine del conferimento degli incarichi di ruolo e durante le convocazioni in corso per le supplenze annuali crea ancor più incertezza sull’esito delle validità delle graduatorie ai danni dell’intero sistema scolastico e delle famiglie e pregiudizio dei diritti addotti a fondamento delle loro ragioni da parte dei precari,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda, in ossequio ai principi costituzionali e alle pronunce della magistratura, porre in essere provvedimenti adeguati rispetto all’annosa questione del precariato nelle scuole dando, in primo luogo, seguito alle ordinanze succitate così da garantire il diritto alla mobilità territoriale e il corretto reclutamento del personale docente sulla base dei titoli culturali e di servizio e non della provenienza geografica in modo da assicurare la qualità e l'unitarietà del sistema scolastico nazionale.