Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01923
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Atto n. 4-01923
Pubblicato il 16 settembre 2009
Seduta n. 253
PEGORER , PERTOLDI , BLAZINA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le Regioni. -
Premesso che:
il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, recante “norme di attuazione nello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di finanza regionale, fra le altre misure, ha previsto l'attribuzione alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di una quota del gettito dell’IRPEF applicata sui redditi di pensione percepiti dai soggetti passivi residenti nella regione medesima, ancorché riscossa al di fuori del territorio regionale;
tale specifica disposizione, ispirandosi ai principi di autonomia e responsabilità finanziaria che connotano lo statuto di specialità della Regione, è intervenuta sull’assetto della regolazione dei rapporti finanziari esistenti tra lo Stato e la Regione, prevedendo che siano ricomprese nella quota di partecipazione al gettito dell’IRPEF riscosso sul territorio regionale, ai sensi dell’art. 49 dello statuto regionale, anche le imposte sui redditi da pensione versate dai sostituti d’imposta al di fuori del territorio regionale e riferite a soggetti residenti sul territorio medesimo;
il criterio della riscossione sul territorio regionale previsto dallo statuto di autonomia necessitava di essere completato in relazione alla compartecipazione al gettito dell’IRPEF sui redditi da pensione che sfuggiva dalla riconduzione al territorio di produzione. Ciò a causa dell’adozione di una procedura di pagamento delle imposte sui redditi da pensioni da parte degli Istituti che erogano i trattamenti di quiescenza basata sul versamento delle stesse tramite un centro di spesa situato al di fuori del territorio della regione;
con tale disposizione, pertanto, si consentiva alla Regione Friuli-Venezia Giulia di recuperare a bilancio somme inizialmente stimate in 400/500 milioni di euro annui, da utilizzare a discrezione dell'amministrazione regionale per la realizzazione di interventi di sviluppo economico e sociale e a favore della cittadinanza friulana;
considerato che:
a distanza di pochi mesi dall’entrata in vigore del predetto decreto la legge finanziaria per il 2008 (la n. 244 del 24 dicembre 2007) introduceva una norma (art. 2, comma 5) che fissava un limite agli introiti conseguibili dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per effetto del citato decreto legislativo, pari a 20 milioni di euro per l’esercizio 2008 e 30 milioni per il 2009, restringendo l’ambito di applicazione della predetta disposizione e nel contempo l’autonomia finanziaria cui la stessa si ispirava;
un’ulteriore disposizione inserita nel secondo periodo della stessa norma, prevedeva, altresì, che a partire dall’esercizio 2010, i maggiori introiti che fossero stati acquisiti rispetto alla spettanza fissata per l’esercizio 2009 venissero riconosciuti solo alla condizione del contestuale trasferimento di nuove funzioni alla Regione;
l’articolo 47-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, ha provveduto a sopprimere quest’ultima disposizione e ad assegnare ulteriori 30 milioni di euro per l’anno 2010, prorogando le disposizioni della legge finanziaria per l'anno 2008;
l’articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, in riferimento all’anno 2011, ha attribuito alla regione un importo ancora pari a 30 milioni di euro;
tenuto conto che:
la Regione Friuli-Venezia Giulia con ricorso notificato il 25 febbraio 2008 ha chiesto alla Corte costituzionale di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5, della legge finanziaria per l'anno 2008, per espressa violazione degli articoli 48, 49 e 65 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale e dei princípi di ragionevolezza e di corrispondenza tra funzioni trasferite e risorse necessarie ad esercitarle;
la Corte costituzionale, accogliendo il ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, con la sentenza n. 74 del 13 marzo 2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che fissa un limite di somma annuale alla quota di partecipazione al gettito tributario;
alla luce della sentenza della Corte costituzionale il diritto della Regione a ricevere pienamente la quota del gettito dell’IRPEF relativa ai redditi di pensione riferiti a soggetti residenti in Regione Friuli-Venezia Giulia, ancorché versata fuori dal territorio regionale si riespande nella sua piena efficacia;
rilevato che:
successivamente alla sentenza della Corte costituzionale, il Governo ha evidenziato l'opportunità di istituire un tavolo istituzionale con la Regione Friuli-Venezia Giulia allo scopo di trovare una soluzione condivisa alle problematiche descritte. Iniziativa alla quale il Governo non ha dato alcun seguito;
la Regione Friuli-Venezia Giulia si trova nella necessità di definire con certezza le poste di bilancio regionale per i prossimi anni,
si chiede di sapere:
quali iniziative il Governo intenda adottare, nel rispetto della leale collaborazione che caratterizza il quadro dei rapporti in essere tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, al fine di garantire un pronto adempimento degli obblighi nascenti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 2009 e dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 137 del 2007;
se intenda provvedere all'istituzione di un apposito Tavolo istituzionale, con la partecipazione del Governo e della Regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di dare immediata e condivisa soluzione alle problematiche relative all'attribuzione alla Regione Friuli-Venezia Giulia delle quote di compartecipazione al gettito IRPEF applicata sui redditi di pensione percepiti dai soggetti passivi residenti nella regione medesima, ancorché riscosse al di fuori del territorio regionale.