Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01874

Atto n. 4-01874

Pubblicato il 31 luglio 2009
Seduta n. 249

GRAMAZIO - Al Ministro della giustizia. -

Premesso che:

il 13 marzo 2008 la Direzione dell’Azienda ospedaliera “Santa Corona” di Pietra Ligure (Savona) ha dato corso ad un provvedimento di recesso dal rapporto di lavoro per giusta causa, ai sensi dell’art. 2119 del codice civile, ad un proprio dirigente medico (D.M.) di Chirurgia vascolare, la dottoressa Luigia Nicoletta Manes, medico di elevata professionalità, con titoli di studio conseguiti con il massimo dei voti presso Università italiane e straniere, per la qualificata esperienza lavorativa svolta in Italia ed all’estero, come testimoniano anche i suoi numerosi lavori di ricerca pubblicati su riviste specialistiche internazionali;

da un attento esame della relativa documentazione il provvedimento, peraltro già impugnato ad ogni effetto di legge, ad avviso dell'interrogante è da considerare inefficace e nullo. Il provvedimento risulta inefficace perché promosso, pur senza averne la competenza, dal Direttore del reparto che ha inviato all’ufficio competente dell’amministrazione un’ampia relazione in cui ha utilizzato anche dati riservati e non di pertinenza del suo ufficio. Ciò, senza considerare la tardiva notifica della contestazione che non ha garantito il pieno diritto alla difesa. Inoltre, è nullo per l’insussistenza, l’infondatezza e l’irrilevanza dei rilievi contestati, che non risultano assolutamente correlati ad addebiti che configurino fatti e comportamenti soggettivamente ed oggettivamente gravi, come invece richiesto per l’applicazione dell’art. 2119 del codice civile;

i giudici del Tribunale del lavoro di Savona (giudice monocratico: dottoressa Caterina Baisi; collegio giudicante: dottoressa Fiorenza Giorgi, presidente; dottor Marcello Bruno, giudice; dottor Luigi Acquarone, giudice relatore), chiamati a decidere sull’istanza cautelare di immediato reintegro nel posto di lavoro, presentata dalla dottoressa Luigia Nicoletta Manes ex art. 700 del codice di procedura civile, hanno rigettato l’istanza ed anche il successivo reclamo, confermando l'effettività e la gravità degli addebiti contestati e quindi l’assenza del fumus boni iuris previsto dal suddetto articolo di legge;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante, nell’accertamento dell'effettività delle singole violazioni contestate sono stati adottati dai aiudici i seguenti criteri:

a) per quanto riguarda la presunta inosservanza dell’obbligo di tempestiva comunicazione delle assenze al Direttore entro le ore 7.30, rilevato che nessuna direttiva o disposizione sulle modalità di comunicazione delle assenze è stata mai impartita nel reparto dal Direttore della struttura, né mai esibita in sede di giudizio, ci si è basati sulla semplice dichiarazione resa da un informatore, nonostante risulti dai tabulati telefonici che per l’assenza del 6 marzo 2007 la comunicazione è stata data alle ore 8.00 al dirigente medico di servizio sul telefono portatile del reparto ed alla Direzione sanitaria, mentre per l’assenza del 18 giugno 2007 la comunicazione è stata data il giorno 17 (domenica), via fax alla Direzione sanitaria. Per cui nessuna responsabilità può essere ascritta alla dottoressa Manes per il contestato disservizio che, invece, potrebbe essere imputato ad un deficit organizzativo e nelle comunicazioni di reparto;

b) circa la contestata inosservanza delle disposizioni impartite, in ordine ai turni orari ed alle mansioni, si tratterebbe di un conferimento illegittimo da parte del Direttore della struttura, il quale avrebbe affidato alla dottoressa Manes, D.M., un incarico sostitutivo di quello dirigenziale, precedentemente assegnato dal Direttore generale, dove secondo quanto affermato dai giudici nella loro ordinanza, all’infuori delle indicazioni relative alla tipologia dei compiti assegnati, non risulta alcuna specifica circa i turni orari, le modalità operative di attuazione ed anche la preventiva acquisizione del parere positivo del medico competente. Per quanto riguarda invece l’inosservanza delle disposizioni relative all’espletamento dei compiti assegnati, quindi anche della compilazione del registry, che, in quanto attività di natura privata, non può essere svolta da un D.M. di un ente pubblico in orario di servizio, si sottolinea che la causa determinante della mancata attuazione dei compiti assegnati non è certamente da correlare ad una scarsa disponibilità ed impegno del D.M., ma esclusivamente all'insufficiente ed irregolare formulazione dell’incarico, per altro non accompagnata da una contestuale ed adeguata nota informativa per i D.M. del reparto;

c) in riferimento alla presunta denigrazione dell’Azienda ospedaliera e del Direttore della struttura, relativamente ad una lettera inviata dalla dottoressa Manes all’Università di Pavia si rileva che nessun contenuto denigratorio può leggersi nella missiva diretta ad uffici gerarchicamente superiori, tra cui lo stesso Direttore generale dell’Azienda, per segnalare la mancata concessione, non motivata da reali esigenze di servizio, del permesso di frequentare le lezioni obbligatorie del corso di specializzazione, suo diritto, sancito dalla convenzione operante tra l’ospedale "Santa Corona" e l’Università di Pavia. Lettera inviata dalla dottoressa Manes solo per tutelarsi da eventuali iniziative pregiudizievoli che l’Università di Pavia avrebbe potuto attivare nei suoi confronti se non debitamente edotta sui motivi dell’assenza e non, come affermato dai giudici per invitare «la Direzione della Scuola di Specializzazione ad assumere provvedimenti “opportuni” avverso l’Azienda datrice di lavoro». A quanto risulta all'interrogante, con ciò i giudici hanno trascurato di prendere in considerazione la lesione di diritto subita dalla dottoressa Manes per la predetta mancata concessione del richiesto nulla osta da parte del Direttore della struttura;

d) in riferimento al presunto utilizzo strumentale degli istituti dell’assenza per malattia, si rappresenta che i periodi di comporto sono tutti documentalmente attestati da certificati medici, per lo più provenienti da strutture pubbliche, ivi compresa quella dell’ospedale “Santa Corona” e tutti verificati dai controlli medico-fiscali puntualmente richiesti dall’Azienda;

e) riguardo al presunto mancato assolvimento del debito orario, si fa presente che esso non è particolarmente significativo, stanti gli infortuni ed i periodi di malattia nei quali è incorsa la dottoressa Manes in quell’anno e considerato che frequentemente nel corso del suo periodo lavorativo ed anche al momento della risoluzione del contratto si è registrato a suo favore un credito di ore;

f) in riferimento all’addebito, a giudizio dell'interrogante decisamente pretestuoso, dell’uso illecito di materiale di cancelleria (si trattava in realtà di due buste), di proprietà dell’Azienda, tra l’altro alla stessa indirizzate, si fa presente che le stesse sono state utilizzate nell’ambito di comunicazioni strettamente legate al rapporto di lavoro;

g) in riferimento alle contestazioni per atteggiamenti in generale non consoni alle responsabilità dirigenziali, la dottoressa Manes ha rigettato ogni addebito a lei mosso in quanto esse sono da ritenersi insussistenti, generiche e non circostanziate, infarcite di illazioni aventi l’unico scopo di gettare cattiva luce sulla sua condotta professionale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto in premessa;

quali azioni di competenza intendano porre in essere per accertare la correttezza e la legittimità della procedura di licenziamento per giusta causa promossa dall’Azienda ospedaliera “Santa Corona” attesa l'assoluta e dimostrata insussistenza, infondatezza, irrilevanza e pretestuosità degli addebiti contestati;

se il Ministro della giustizia non ravvisi la sussistenza di illeciti disciplinari ascrivibili ai giudici del Tribunale del lavoro di Savona sulla base delle considerazioni svolte in premessa.