Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 3942
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
  XIII LEGISLATURA
N. 3942
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore DE LUCA Athos
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 1999
Normativa a tutela della salute relativa ai trattamenti
ONOREVOLI SENATORI. - Sottoporsi a trattamenti con lampade abbronzanti è ormai un'abitudine largamente diffusa. specialmente tra i giovani. La finalità prevalente è quella estetica. ma non dobbiamo trascurare l'azione positiva che, dietro specifica indicazione di uno specialista dermatologo, i raggi UV possono avere nel trattamento di disturbi cutanei. Parallelamente a questa tendenza si assiste al fiorire dei centri estetici nelle nostre città: occorre subito notare che queste attività sono regolate da una legge relativamente recente, la legge 4 gennaio 1990, n. 1. In essa sono ricompresi anche i centri abbronzanti, o solarium . A nostro avviso i requisiti di professionalità richiesti agli operatori estetisti sono tuttora piuttosto carenti e si deve notare che spesso non vengono neppure approfonditi dalle autorità locali incaricate del rilascio dell'autorizzazione all'inizio dell'attività. Manca in particolare una normativa specificatamente dedicata ai centri abbronzanti, che miri soprattutto a tutelare la salute di quanti, a scopo estetico o terapeutico, si sottopongano a trattamenti con lampade UV. Dobbiamo rilevare infatti che i raggi ultravioletti possono rivelarsi pericolosi per gli occhi e la pelle sia nei casi di eccessiva esposizione che in presenza di neoformazioni. Essi possono causare gravi dermatiti allergiche o tramutazioni epiteliari capaci di portare al melanoma. Diventa perció essenziale garantire l'adeguata formazione degli operatori: con il presente disegno di legge si obbligano anzitutto i centri estetici che intendono anche utilizzare le lampade abbronzanti di presentare, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione per l'esercizio dell'attività, la contestuale indicazione del nominativo di un medico specialista in dermatologia, cui fare riferimento in caso di necessità. Chiediamo inoltre che le lampade o gli altri macchinari elettromeccanici ad uso abbronzante siano manovrati esclusivamente da personale qualificato, cioè in possesso di diploma di estetista o tecnico cosmetologo e che abbia ulteriormente conseguito una specializzazione in tale ambito. Un punto fondamentale è la sottoposizione al cliente di un questionario tendente ad accertare elementi essenziali per capire quali effetti potrebbe subire a seguito di trattamento con raggi UV. La compilazione del modulo tuttavia non libera da responsabilità l'operatore estetico: egli dovrà in ogni caso procedere ad un seppur sommario esame visivo e porre ogni altro quesito utile a comprendere la situazione dermatologica del cliente. Nel caso dal questionario emergano elementi che facciano pensare alla necessità di approfondimenti prima di procedere senza rischio alle sedute con lampade UV, l'operatore estetista è tenuto ad inviare il cliente ad un medico dermatologo che, svolti gli accertamenti reputati necessari in scienza e coscienza, rilasci apposita certificazione "di idoneità". A tutela dei minori questa procedura è obbligatoria in ogni caso qualora il cliente abbia meno di diciotto anni. Con l'adozione di queste norme cautelari, debitamente fatte applicare dai comuni e dalle regioni, potremo evitare il ripetersi di episodi inquietanti a danno della salute dei cittadini, segnalati recentemente da associazioni dei consumatori, medici e magistrati. I centri estetici potranno inoltre offrire un trattamento qualitativamente maggiore e porsi al riparo da eventuali controversie con clienti a seguito dell'insorgere di gravi patologie.
| DISEGNO DI LEGGE |
|
Art. 1. 1. Sono tenuti ad adempiere alle norme contenute nella presente legge i soggetti che svolgono l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, che utilizzino, a fine estetico o terapeutico, lampade a raggi ultravioletti (UV) o altre apparecchiature e ritrovati che provocano o favoriscono l'abbronzatura della pelle. a) l'utilizzo delle apparecchiature è riservato esclusivamente a personale che abbia conseguito apposito diploma di tecnico cosmetologo o sia in possesso di diploma di estetista con successiva specializzazione di durata non inferiore ad un anno o che possano documentare almeno un biennio di attività lavorativa nel settore;b) il personale addetto all'apparecchiatura abbronzante deve avere approfondita conoscenza del funzionamento delle macchine e il gestore del centro deve garantirne l'aggiornamento professionale tramite corsi periodici; c) é fatto obbligo al richiedente di depositare all'atto della richiesta dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività il nominativo di un medico dermatologo consulente del centro. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal medico dermatologo indicato dal richiedente. |
| Art. 2. 1. Il personale dei centri abbronzanti deve portare ben visibile cartellino di riconoscimento che ne riporti il nome e la qualifica professionale. a) eventualità di precedenti trattamenti abbronzanti;b) reazioni della pelle ad esposizione solare, ed eventuale presenza di scottature o discromie cutanee; c) presenza di nevi, ulcerazioni o noduli persistenti sulla cute; d) eventuali tumori cutanei del cliente o casi analoghi in famiglia; e) presenza di infiammazioni alla cornea, congiuntivite, lesioni della retina e cataratta; f) assunzione di medicinali che aumentano la sensibilità cutanea ai raggi UV (antibiotici, terapie ormonali, pillola anticoncezionale eccetera); g) precedente applicazione di cosmetici, essenze o prodotti contenenti alcool o di cosmetici che aumentano la sensibilità cutanea ai raggi UV; h) presenza di smagliature o cicatrici recenti; i) affezioni cutanee virali; l) segnalazione di problemi generici attinenti a pelle sensibile. 3. L'inizio del trattamento abbronzante è subordinato all'esame del questionario di cui al comma 2, debitamente compilato e firmato dal cliente e controfirmato dal tecnico estetista incaricato di eseguire il trattamento abbronzante, quest'ultimo è comunque tenuto a svolgere un sommario esame del soggetto che richiede di sottoporsi a trattamento abbronzante ed a richiedere ogni altra informazione utile al fine di valutare le reazioni al trattamento stesso e le conseguenze di questo sulla salute del cliente. a) rischi potenziali dei raggi UV e accorgimenti da adottare per ridurli;b) raccomandazioni differeziate in base all'età e al tipo di pelle; c) intervalli di tempo che debbono intercorrere tra le sedute sulla base dell'età, della durata dell'esposizione e della potenza dei macchinari usati. 8. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, ove compatibili. |