Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01501
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Atto n. 4-01501
Pubblicato il 14 maggio 2009
Seduta n. 207
RUSCONI , VITA - Al Ministro dello sviluppo economico. -
Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
da molti anni le rilevazioni e le indagini relative ai dati di ascolto del settore radiofonico vengono svolte da una società di diritto privato, la Audiradio srl, che ne cura direttamente anche la pubblicazione;
tali dati possono essere considerati i dati ufficiali di ascolto del settore in quanto vengono divulgati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sul proprio sito Internet;
la suddetta società, con una recente modifica metodologica, in vigore dal 2009, ha deciso di aumentare da 24 a 30 i contatti giornalieri minimi necessari per la pubblicazione dei dati d'ascolto rilevato, lasciando invariato il campione, costituito da 120.000 interviste;
tale decisione sta avendo gravi ripercussioni sulla attività pubblicitaria e radiofonica delle emittenti locali ad esclusivo vantaggio di quelle nazionali;
a seguito di ciò, la società RCS - Radio Communication Service srl, titolare della testata Radio Lombardia, ha presentato un esposto all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) e all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in relazione alle modalità di rilevazione degli indici di ascolto nel settore radiofonico;
con tale atto la società RCS ha segnalato alle autorità competenti una gestione delle rilevazioni effettuate da Audiradio srl non corrispondente alle finalità ed ai criteri dalla normativa vigente in tale settore;
tra i profili di illegittimità dell’attuale sistema, secondo RCS, sussistono il mancato espletamento della funzione di cura e vigilanza da parte dell’Agcom, la violazione del principio di indipendenza e neutralità tecnologica, poiché l’indagine è affidata a una società di diritto privato, e non da ultimo, un conflitto di interessi, contrario alla disciplina prevista;
inoltre, risulta che gli amministratori della società Audiradio srl sarebbero i principali network radiofonici nazionali e le più importanti agenzie pubblicitarie;
tale circostanza configura un quadro di illegittima e contraddittoria sovrapposizione tra “rilevatori” e “rilevati”, non garantendo la necessaria imparzialità;
tra le ulteriori singolarità va ricordato che Audiradio ha reso nota il 17 marzo 2009, a mezzo di uno scarno comunicato stampa, la decisione di posticipare alla prima settimana del mese di maggio 2009 l’indagine relativa al primo bimestre dell’anno;
considerato che:
a tutt'oggi non hanno trovato pratica applicazione né le prescrizioni dell'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 11), della legge 31 luglio 1997, n. 249, specificamente riferite alla cura delle rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione e alla vigilanza sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, né le considerazioni dell'Atto di indirizzo sulla rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione di cui alla delibera n. 85/06/CSP della stessa Autorità;
i rilevamenti di ascolto hanno la capacità di determinare la struttura concorrenziale nella raccolta pubblicitaria, creando una posizione sempre più dominante dei network nazionali a scapito dell’emittenza locale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della fonte normativa, legislativa, o amministrativa, con cui Autoradio srl è stata investita della funzione di curare la rilevazione degli indici di ascolto radiofonico, che la normativa di settore attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
se non ritenga che l'attività svolta da Audiradio srl non difetti gravemente della necessaria trasparenza, intesa come possibilità di verifica e di controllo, nonché di acceso alle informazioni e alla documentazione;
quali urgenti iniziative intenda adottare, affinché l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato procedano ad ogni attività di indagine, verifica o procedimento ritenuto necessario e opportuno, ai sensi della normativa richiamata in premessa e di ogni altra ritenuta applicabile, in relazione all'attuale sistema di rilevazione dei dati ascolto radiofonici e affinché assumano ogni conseguente provvedimento ai fini di una puntuale osservanza della normativa stessa, dei relativi principi informatori e dei criteri regolatori della gestione di tali rilevazioni;
se, in particolare, non ritenga necessario che la rilevazione e la diffusione degli indici di ascolto nel settore radiofonico sia effettuata direttamente dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ovvero da un soggetto terzo individuato da quest'ultima, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, nonché a tutela del mercato pubblicitario radiofonico, dell'emittenza radiofonica locale e dell'occupazione nel settore.