Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01400

Atto n. 4-01400

Pubblicato il 21 aprile 2009
Seduta n. 190

LANNUTTI - Al Presidente del Consiglio dei ministri. -

Premesso che:

in vista del vertice del G8 che si terrà nel mese di luglio 2009 nell'isola de La Maddalena, in Sardegna, il Governo ha previsto un regime semplificato per l'assegnazione dei lavori necessari all'accoglienza dei partecipanti al vertice, mediante l'utilizzo delle procedure speciali di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. In particolare, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3663, del 19 marzo 2008, recante «Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei “grandi eventi” relativi alla Presidenza italiana del G8 e al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia» prevede deroghe alla legislazione vigente in materia di appalti e servizi, motivate con la necessità di assicurare la segretezza degli interventi;

per effetto di tali disposizioni sarà possibile non far luogo all'attuazione delle ordinarie procedure di gara previste dalle normative comunitarie a favore dell'affidamento diretto. La Commissione europea ha già avuto modo di avviare, in passato, alcune procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia in riferimento all'utilizzo di ordinanze di protezione civile in violazione delle normative comunitarie in materia di aggiudicazione e realizzazione degli appalti di opere pubbliche;

la Corte costituzionale, con sentenza 14 aprile 1995, n. 127, ha stabilito che il potere di deroga alla normativa primaria conferito ad autorità amministrative munite di poteri di ordinanza deve avere carattere effettivamente eccezionale ed esige sempre e comunque la sussistenza di un nesso di congruità e proporzione tra la qualità e la natura dell’evento e le misure concretamente adottate per fronteggiarlo. Il suddetto nesso costituisce dunque principio materiale al cui rispetto deve comunque piegarsi il potere di ordinanza e soltanto la sua sussistenza può giustificare la deroga di atti normativi primari quali le leggi fondamentali in materia di urbanistica, edificabilità dei suoli, lavori pubblici ed espropriazione;

dalle determinazioni assunte dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con riferimento a casi analoghi, emerge con chiarezza l’orientamento per cui le ordinanze di protezione civile, adottate in deroga alle norme vigenti, non possono discostarsi dai principi generali dell'ordinamento e devono recare specifica motivazione nonché indicazione delle norme a cui derogano. Il potere derogatorio delle ordinanze contingibili ed urgenti non può inoltre essere esercitato nei confronti delle norme riguardanti il controllo e la vigilanza sull’esecuzione degli stessi, mancando il nesso di strumentalità tra esigenza di tempismo e procedimento di controllo secondo la normativa vigente;

il rispetto dei principi fondamentali stabiliti dall’art. 2 del decreto legislativo n. 163 del 2006 in materia di opere pubbliche, quali economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, nonché dei principi di non discriminazione, trasparenza, proporzionalità non possono subire deroghe trattandosi della trasposizione nella legislazione nazionale di principi che, già consolidati in sede comunitaria ad opera della giurisprudenza della Corte di giustizia e in diverse comunicazioni interpretative della Commissione, hanno trovato una formalizzazione a livello normativo proprio nelle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che il codice degli appalti recepisce nell’ordinamento interno,

si chiede di sapere:

se la consulenza relativa all'organizzazione del prossimo G8 sull'isola de La Maddalena, affidata nel caso specifico al gruppo Triumph specializzato in tali eventi, sia stata affidata direttamente ovvero mediante lo svolgimento di un'apposita gara per l'assegnazione, anche alla luce del fatto che era comunque possibile individuare con congruo anticipo molte delle opere e dei servizi necessari per lo svolgimento dell'evento in questione, essendo lo stesso programmato da molto tempo;

se non ritenga il Governo, anche alla luce dell'attuale grave crisi economica mondiale, che, al di là dell'eccezionalità che indubbiamente caratterizza un grande evento quale il G8 de La Maddalena, l'indizione e l'effettuazione di gare tra diversi soggetti proponenti avrebbe potuto garantire una più ampia selezione delle offerte con conseguente possibile risparmio di spesa;

quali iniziative siano state assunte o si intenda assumere al fine di assicurare che, in relazione ad opere e lavori affidati mediante ordinanza di protezione civile, il regime derogatorio non pregiudichi e comprima le procedure di controllo inerenti al rispetto di elementi fondamentali quali il possesso delle certificazioni, l’assolvimento degli obblighi contributivi, il rispetto della normativa sull’impiego della manodopera e della sicurezza sul lavoro, nonché gli ambiti di intervento propri dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;

quali provvedimenti intenda prendere il Governo al fine evitare che la definizione di "grande evento" sia sistematicamente ed estensivamente utilizzata per aggirare, in un sempre maggior numero di casi, le normative vigenti in materia ambientale e di opere pubbliche, dal momento che l’esigenza sottesa alle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri per l’attuazione degli interventi di emergenza andrebbe riferita prioritariamente, se non esclusivamente, al verificarsi di eventi eccezionali quali calamità, catastrofi o altri eventi la cui gravità ed imprevedibilità non consente di fronteggiare le conseguenti necessità pubbliche con gli ordinari mezzi previsti dall'ordinamento.