Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00112

Atto n. 1-00112

Pubblicato il 31 marzo 2009, nella seduta n. 184
Esame concluso nella seduta n. 186 dell'Assemblea (01/04/2009)

BELISARIO , GIAMBRONE , ASTORE , BUGNANO , CAFORIO , CARLINO , DE TONI , DI NARDO , LANNUTTI , LI GOTTI , MASCITELLI , PARDI , PEDICA , RUSSO

Il Senato,

premesso che:

la Commissione europea ha proposto il 10 gennaio 2007 un pacchetto di misure finalizzato ad istituire una nuova politica energetica per l’Europa, per il contrasto ai cambiamenti climatici ed il rafforzamento della sicurezza energetica, con particolare riferimento alle emissioni di gas serra e all’energia rinnovabile, nell’ambito del quale la Commissione ha presentato la comunicazione "Limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a +2 gradi Celsius - La via da percorrere fino al 2020 e oltre" per garantire, mediante misure tecnicamente attuabili ed economicamente sostenibili, che l’innalzamento della temperatura media a livello mondiale non superi di oltre 2°C i livelli dell’era preindustriale;

la produzione e l’impiego di energia sono le principali fonti delle emissioni di gas a effetto serra, con ciò determinandosi la necessità di un approccio integrato alle politiche climatica ed energetica, con l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno e garantire a tutti i cittadini europei maggiore libertà di scelta e vantaggi effettivi, in particolare per quanto riguarda i prezzi dell’energia e la sicurezza dell’approvvigionamento;

il 23 gennaio 2008 la Commissione europea ha adottato il pacchetto di proposte finalizzato ad attuare gli impegni assunti dal Consiglio europeo in materia di lotta ai cambiamenti climatici e promozione delle energie rinnovabili;

il pacchetto in questione si propone di modificare la direttiva 2003/87/CE sul sistema comunitario di scambio delle quote di emissione in modo tale che a partire dal 2013 tale sistema sia applicato a un numero maggiore di gas serra, oltre all’anidride carbonica, e a tutti gli impianti industriali responsabili delle emissioni. Le quote di emissione poste sul mercato dovranno essere ridotte di anno in anno in modo da permettere una riduzione delle emissioni del 20 per cento nel 2020 rispetto ai livelli del 2005 e le entrate derivanti dal sistema dovranno essere utilizzate per l’innovazione nel settore delle energie rinnovabili e per l'adattamento ai cambiamenti climatici;

nei settori non rientranti nel sistema di scambio delle quote, come l’edilizia, i trasporti, l’agricoltura e i rifiuti, la UE intende comunque ridurre le emissioni del 10 per cento rispetto ai livelli del 2005 entro il 2020, impegnando gli Stati membri a modificare la struttura del consumo energetico facendo passare la quota di energie rinnovabili sul consumo energetico finale della UE dall’8,5 per cento al 20 per cento nel 2020 procedendo alla fissazione di obiettivi individuali giuridicamente vincolanti per ciascuno degli Stati membri;

la UE si pone l’obiettivo minimo del 10 per cento di biocarburanti nel settore dei trasporti rispettando criteri di sostenibilità nonché norme armonizzate per lo stoccaggio in sicurezza di CO2 in formazioni geologiche;

il Consiglio europeo del 13 e 14 marzo 2008 ha auspicato l’approvazione del pacchetto di proposte della Commissione entro l’inizio del 2009, ribadendone l'urgenza nella riunione del 19 e 20 giugno 2008, ed invitando anzi i Paesi membri a promuovere anche la modernizzazione dei sistemi di trasporto, compreso lo sviluppo di tecnologie alternative tra cui i veicoli elettrici. Il Consiglio europeo di Bruxelles del 15-16 ottobre 2008 ha confermato la propria determinazione a tener fede agli impegni in materia di cambiamento climatico e la necessità di rafforzare la diversificazione delle fonti energetiche;

il Consiglio dei Ministri dell’ambiente, riunitosi a Lussemburgo il 20 ottobre 2008, al fine di definire la posizione dell’Unione europea nella Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico di Poznan (Polonia) del dicembre 2008, ha ribadito l’impegno dell’Unione europea a promuovere un nuovo accordo globale sul clima, da raggiungere entro la Conferenza delle Nazioni Unite di Copenhagen prevista per la fine del 2009 con l’obiettivo di contenere l’aumento della temperatura entro i 2 gradi centigradi, riducendo a questo scopo le emissioni di gas serra del 50 per cento entro il 2050 rispetto al 1990;

la maggioranza degli Stati membri si è mostrata favorevole all'allocazione del 100 per cento delle quote di emissione nel settore dell’energia, fatta salva, per alcuni specifici casi, la possibilità di deroghe in ragione dell'insufficiente integrazione del mercato dell’energia, evidenziando anche il rischio del carbon leakage, ovvero il rischio dell’aumento di emissioni che può essere causato dal dislocamento produttivo in Paesi non soggetti a vincoli di emissione;

le Commissioni ambiente ed energia del Parlamento europeo hanno completato l'esame del pacchetto e l'approvazione in prima lettura è prevista per la sessione del prossimo dicembre 2009. Il Parlamento europeo, stando ad un documento informativo sullo stato dei lavori trasmesso alle delegazioni nazionali il 14 ottobre 2008 (doc. 14395/08), intenderebbe richiedere: la destinazione obbligatoria del 100 per cento dei proventi della vendita all'asta per un fondo internazionale dedicato alla lotta contro la deforestazione e per la lotta ai cambiamenti climatici a livello comunitario; l'anticipazione del calendario per la definizione dei settori esposti al rischio di fughe di carbonio al marzo 2010; il rafforzamento dei meccanismi relativi alla messa in conformità e delle sanzioni; la forza vincolante degli obiettivi intermedi sulle fonti rinnovabili fissati dalla Commissione sulla base di un sistema di sanzioni automatiche; l'aumento dei criteri di efficienza dei carburanti e la semplificazione delle procedure amministrative relative agli impianti di produzione di energie rinnovabili;

l’Unione europea sostiene con forza la necessità di introdurre limiti vincolanti alle emissioni di CO2 anche senza analoghi impegni da parte di altri Paesi produttori di gas inquinanti, ma ha incontrato crescenti difficoltà a conciliare le sue alte ambizioni in tema ambientale con le esigenze di crescita dell’industria europea. In particolare, quest’ultima lamenta il rischio di perdere competitività a vantaggio di industrie di altri Paesi su cui non gravano simili restrizioni. La grave crisi economica in corso, riducendo i margini di investimento delle imprese, ha ulteriormente complicato le cose. L’accordo raggiunto al vertice europeo dell’11 e 12 dicembre 2008, che fa ampie concessioni all’industria per quanto riguarda le emissioni, riflette queste difficoltà. Esso tuttavia testimonia anche la volontà della UE di mantenere un alto profilo internazionale nel contrasto ai cambiamenti climatici, in vista della conferenza delle Nazioni Unite di Copenhagen del dicembre 2009 in cui si tenterà di raggiungere un compromesso su un nuovo accordo internazionale sul clima;

in previsione della Conferenza di Copenhagen, l'Unione europea si è posta l' obiettivo generale di verificare i progressi compiuti nel corso del 2008 nella costruzione di un percorso condiviso per raggiungere, entro il 2009, un accordo che includa tutti i principali Paesi emettitori di gas ad effetto serra, in vista della prima scadenza del Protocollo di Kyoto prevista per il 2012. L’obiettivo è quello di contenere l’aumento della temperatura media della terra a un livello non pericoloso per la salute dell’uomo, per gli ecosistemi e la sicurezza;

considerato che:

il Governo italiano si è posto in una linea di sostanziale arretramento rispetto agli obiettivi comunitari ed in linea con i Paesi industrialmente più arretrati dell'Unione, in netta controtendenza rispetto agli altri Paesi fondatori dell'Unione, ai Paesi maggiormente industrializzati e anche agli indirizzi politici della nuova Presidenza degli Stati Uniti d'America;

tale posizione, giustificata dal Governo italiano con l'elencazione di presunti costi derivanti dall'adesione al pacchetto energetico-climatico dell'Unione che sono stati contestati nel merito e nel metodo dalla Commissione europea, oltre a rendere più difficile la modernizzazione del sistema produttivo nazionale, penalizzerebbe la ricerca scientifica e le opportunità occupazionali derivanti dallo sviluppo delle fonti rinnovabili e dall'investimento in innovazione tecnologica; inoltre, è particolarmente inopportuna anche alla luce dello stato di avvicinamento dell'Italia agli obiettivi di Kyoto definiti in sede di trattati internazionali e di atti comunitari recepiti dal nostro Paese;

con riferimento all'Italia, dal 1997, anno della firma del Protocollo, le emissioni hanno continuato a crescere. In particolare, le emissioni complessive nel 2006 erano superiori di circa il 10 per cento rispetto al livello del 1990 e di quasi il 18 per cento rispetto all'obiettivo, mentre gli ultimi dati disponibili per l’anno 2007 lasciano ipotizzare che le emissioni siano superiori del 13 per cento rispetto all’anno base, mentre tutti i Paesi europei, con le sole eccezioni di Spagna, Danimarca e Italia, sono considerati dalla Agenzia europea in linea con gli obiettivi previsti. In particolare, la Germania sta raggiungendo l'abbattimento del 21 per cento rispetto al 1990 ed il Regno Unito sta perseguendo il proprio obiettivo di diminuzione del 12,5 per cento;

con riferimento al tema dei costi, il problema non si esaurisce considerando solo gli oneri relativi al pacchetto clima europeo, ma anche tenendo conto dei costi cui l’Italia dovrebbe fare fronte in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto. In particolare, deve essere valutato l'impatto delle sanzioni comunitarie, del ricorso obbligato al sistema di acquisto anticipato di crediti, nonché i costi strutturali della mancata innovazione tecnologica ed industriale, con riferimento sia alla minore efficienza e al minor risparmio energetico che alla peggiore differenziazione delle fonti derivante da un insufficiente ricorso alle fonti rinnovabili pulite;

considerato ancora che:

la promozione delle energie rinnovabili - energia eolica, solare (termodinamica e fotovoltaica), idraulica, mareomotrice, geotermica e da biomassa - costituisce da tempo uno degli obiettivi principali della politica dell’Unione europea nel settore energetico, in quanto dallo sviluppo del settore delle energie alternative può derivare non solo un importante contributo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Protocollo di Kyoto, ma anche una riduzione della dipendenza dell’Unione europea dalle importazioni di combustibili fossili (in particolare gas e petrolio);

il principale riferimento normativo comunitario nell’ambito delle fonti rinnovabili è costituito dalla direttiva 2001/77/CE, recepita nell’ordinamento interno con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con il quale è stato ulteriormente innalzato l’obbligo di immettere nella rete nazionale una quota di energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e sono state definite nuove regole di riferimento per la promozione delle fonti medesime;

il decreto legislativo n. 387 del 2003, oltre alla definizione degli obiettivi indicativi nazionali e delle misure di promozione da adottare ai fini dello sviluppo della produzione di energia dalle suddette fonti, contiene disposizioni specifiche relative a singole fonti energetiche, norme di semplificazione e di razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi, la previsione di una campagna di informazione e comunicazione a favore delle predette fonti, nonché l’inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili. Il provvedimento, mirante a favorire una crescita significativa, a medio termine, della quota di elettricità generata da fonti energetiche rinnovabili ha previsto, in particolare: un incremento pari annualmente a 0,35 punti percentuali, a decorrere dall'anno 2004 e fino al 2006 della quota minima di energia da fonti rinnovabili che gli importatori o produttori di energia da fonti non rinnovabili hanno l’obbligo di immettere sul mercato (quota fissata nel 2 per cento dall'art. 11 del decreto legislativo n. 79 del 1999); la garanzia di origine dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili rilasciata dal GRTN (ora GSE) in presenza di una produzione annua, ovvero produzione imputabile, non inferiore a 100 MWh; la semplificazione delle procedure autorizzative degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e il rilascio di autorizzazione unica, da parte della Regione o di altro soggetto istituzionale delegato dalla medesima, per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili; la partecipazione al mercato elettrico ed il collegamento degli impianti alla rete elettrica; l’ammissione dei rifiuti a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, compresa la frazione non biodegradabile ed i combustibili derivati dai rifiuti; disposizioni sui certificati verdi.

in attuazione del disposto dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003, il decreto 28 luglio 2005 del Ministero delle attività produttive adottato di concerto con il Ministero dell’ambiente (come modificato dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 e, successivamente, dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007 e decreto ministeriale 11 aprile 2008) ha definito i criteri di incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica da fonte solare coerenti con le disposizioni della direttiva 2003/54/CE, introducendo una nuova modalità di incentivazione per la produzione di energia da impianti fotovoltaici con taglie comprese tra 1 kW e 1000 kW di potenza elettrica, il cosiddetto "conto energia" (in sostituzione del precedente sistema di incentivazione basato esclusivamente su contributi in conto capitale per la costruzione degli impianti – erogati, sotto varie forme, a livello regionale, nazionale o comunitario - e idoneo a finanziare il 50-75 per cento del costo di investimento);

la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ha previsto, successivamente, che gli incentivi pubblici a favore delle fonti rinnovabili siano destinati esclusivamente alla produzione di energia elettrica prodotta da fonti di energia rinnovabile così come definite dalla direttiva 2001//77/CE, escludendo dall’incentivazione le fonti "assimilate";

inoltre, la legge finanziaria per il 2008, ponendosi nel solco degli interventi realizzati con la legge finanziaria per il 2007, ha ulteriormente rafforzato il quadro normativo volto alla promozione delle fonti energetiche rinnovabili;

tra le disposizioni introdotte dalla legge finanziaria per il 2008 si segnalano, in particolare, quelle relative alla nuova disciplina di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, relativamente agli impianti entranti in funzione dal 1° gennaio 2008. Ulteriori disposizioni in materia energetica contenute nella legge finanziaria per il 2008 riguardano: l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente di un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica (art. 2, comma 322) attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti e per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico; l’obbligo per il gestore di rete di connettere "prioritariamente e senza indugio" gli impianti alimentati da rinnovabili, anche predisponendo, ove possibile, i necessari interventi di adeguamento della rete (articolo 2, commi 164-166); la regolamentazione delle funzioni dello Stato e delle Regioni in materia di fonti rinnovabili, prevedendo che il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisca con proprio decreto la ripartizione, fra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, della quota minima di incremento dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l’obiettivo fissato a livello comunitario del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, facendo salvo il potere sostitutivo statale nei confronti delle Regioni (art. 2, commi 167-172); il rientro ex lege nella tipologia degli "impianti fotovoltaici con integrazione architettonica" degli impianti, i cui soggetti responsabili – aventi diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti – siano gli enti locali. Si prevede, inoltre, per i suddetti impianti, il rilascio dell’autorizzazione unica di costruzione ed esercizio a seguito di procedimento unico per il complesso degli impianti (art. 2, commi 173 e 174); l’istituzione del "Fondo per la Piattaforma italiana per lo sviluppo dell’idrogeno e delle celle a combustibile", con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2008, al fine di garantire lo sviluppo e la continuità della ricerca sull’idrogeno, prevedendo inoltre che siano favorite le applicazioni trasportistiche dell’idrogeno prodotto con l’impiego di fonti rinnovabili (art. 2, comma 176);

considerato ancora che appare inderogabile promuovere in Italia la modernizzazione, l'innovazione e l'efficienza del sistema produttivo nazionale, cogliendo l'occasione della attivazione delle misure di contrasto ai cambiamenti climatici assunte a livello comunitario ed internazionale per rilanciare la competitività delle imprese italiane e ridurre il divario tecnologico rispetto ai Paesi maggiormente industrializzati,

impegna il Governo:

a promuovere con misure incisive il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili;

ad adottare ogni iniziativa volta a promuovere la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici per i possibili sviluppi di tale tecnologia a livello sia nazionale che internazionale, provvedendo alla definizione di ulteriori ed opportune forme di incentivazione, nonché all’implementazione di quelle già definite;

ad adottare ogni iniziativa finalizzata alla promozione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti;

a porre in essere ogni atto di sua competenza volto a dare piena attuazione a quanto già previsto dalla legge finanziaria per il 2008 in materia di incremento dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;

ad adottare ogni iniziativa volta a promuovere la formalizzazione di accordi di programma tesi a sostenere lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti e apparecchi per le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, dando effettivo seguito alle intese già intercorse;

ad accrescere significativamente il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili mediante la fissazione di obiettivi giuridicamente vincolanti, al fine di ridurre di almeno il 20 per cento le emissioni nazionali di gas serra e portare al 20 per cento la quota di rinnovabili nel consumo energetico entro il 2020, secondo quanto deciso in ambito comunitario;

ad assumere tutte le misure volte al raggiungimento dell'obiettivo della riduzione delle emissioni al 20 per cento entro il 2020, promuovendo nel frattempo un nuovo accordo internazionale sui cambiamenti climatici finalizzato ad un più efficace contrasto degli effetti che tali cambiamenti possono avere a livello sociale ed economico;

ad incrementare, mediante le opportune misure legislative, finanziarie ed amministrative, l'efficienza energetica nazionale del 20 per cento entro il 2020, procedendo a tal fine secondo piani di azione pluriennali e programmi energetico-ambientali che prevedano anche obiettivi temporalmente chiari, nonché metodi di controllo e monitoraggio efficaci, assicurando il pieno coinvolgimento di Regioni ed enti locali nelle politiche di ricerca e sviluppo.