Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 3780
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SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 3780
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri
(DINI)
di concerto con il Ministro delle finanze
(VISCO)
col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
(CIAMPI)
e col Ministro dei trasporti e della navigazione
(TREU)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1999
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 18 maggio 1998
ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Lituania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, firmato a Roma il 18 maggio 1998, fornisce il supporto normativo necessario per gli operatori del settore del trasporto che intrattengono rapporti commerciali tra i due Paesi secondo il principio della reciprocità del trattamento.
L'Accordo é strumento indispensabile per assicurare la regolarità del traffico fra l'Italia e la Lituania ed é premessa per lo sviluppo, tra l'altro, dell'interscambio di merci.
L'Accordo in particolare prevede che:
il trasporto di viaggiatori tra i due Paesi, effettuato con autobus nelle forme di servizi regolari di transito e di servizi occasionali, é soggetto ad autorizzazione non cedibile, con la sola eccezione di alcune forme di servizi occasionali o della sostituzione di autobus in avaria;
il trasporto di merci per conto proprio e per conto terzi tra i due Paesi é assoggettato al regime dell'autorizzazione, salve alcune deroghe:
trasporti funebri;
trasporti di materiale destinato alle esposizioni;
trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;
trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti;
trasporti postali;
trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità naturali;
trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea;
spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altro Stato contraente, nonché il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione. Il proseguimento del trasporto con il veicolo di sostituzione si effettuerà avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;
traporti effettuati con veicoli di massa complessiva non superiore a 6 tonnellate o aventi portata utile non superiore a 3,5 tonnellate.
Le autorizzazioni che consentono viaggi di andata e ritorno saranno attribuite entro i limiti di un contingente fissato da una Commissione mista, istituita per garantire anche il buon funzionamento dell'Accordo.
I trasporti di cose in transito nei due Paesi sono liberalizzati.
É vietato il carico di cose sul territorio dell'altra Parte contraente per lo scarico nello stesso Paese (cabotaggio stradale).
I requisiti delle imprese, dei veicoli e dei conducenti sono quelli previsti dalle legislazioni nazionali dei due Paesi.
L'ingresso in uno dei due Paesi di veicoli regolarmente immatricolati nell'altro Paese é ammesso in esenzione temporanea dai diritti doganali.
La franchigia dai diritti doganali e dalle tasse di entrata é altresí prevista per una quantità ragionevole di provviste alimentari e di oggetti necessari ai bisogni personali dei membri dell'equipaggio del veicolo, e, inoltre, per i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi e per i pezzi di ricambio.
La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo devono essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi.
I relativi trasferimenti devono avvenire senza limitazioni o ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali.
L'Accordo, inoltre, stabilisce quale documentazione deve essere presentata dai trasportatori interessati, quali sanzioni possono essere applicate in caso di infrazioni alla normativa vigente nel Paese in cui il trasporto viene effettuato.
L'Accordo non incide né su leggi né su regolamenti vigenti e non richiede norme di adeguamento all'ordinamento interno.
RELAZIONE TECNICA
L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Lituania in materia di trasporti internazionali di persone e cose su strada comporta un onere per la partecipazione alle riunioni della Commissione mista (articolo 26), che si riunirà alternativamente in Lituania ed in Italia e per l'utilizzo di un interprete.
Nell'ipotesi di una missione a Vilnius di tre funzionari, per la durata di quattro giorni in detta città, nonché dell'utilizzo di un interprete, si avrà la seguente spesa:
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Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato e da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della na vigazione a decorrere dall'anno 1999 per ciascuno dei bienni successivi ammonta a lire 17.060.000, in cifra tonda lire 17.000.000.
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e della loro durata nonché all'utilizzo dell'interprete, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 18 maggio 1998. |
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione é data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso. |
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 17 milioni annue per ciascuno degli anni 1999 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. |
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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