Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 3643
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SENATO DELLA REPUBBLICA
  XIII LEGISLATURA
N. 3643
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore LAURO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1998
Istituzione di una casa da gioco
ONOREVOLI SENATORI. - In materia di case da gioco e disciplina del gioco d'azzardo, l'Italia si trova in una situazione di ritardo rispetto agli altri Paesi europei, poiché ha mantenuto, negli anni, da una parte il divieto generale per il gioco d'azzardo, dall'altra un regime speciale a favore di quattro specifiche case da gioco, Venezia, San Remo, Campione d'Italia e Saint Vincent.
Appare chiaro come questa disciplina sia legata ad una particolare situazione storica, in base alla quale si giustifica la scelta del legislatore di premiare le quattro sedi per tradizione piú legate al turismo internazionale.
Oggi questa disciplina appare del tutto inadeguata rispetto alle promozioni che il fenomeno del gioco d'azzardo legato al turismo ha avuto in tutti i Paesi piú avanzati.
Il settore turistico é oggi una delle risorse piú rilevanti per il Paese e deve essere potenziato con strutture che permettano di rendere la nostra offerta turistica all'altezza delle esigenze di un mercato sempre piú internazionalizzato.
In quest'ottica si muove il presente disegno di legge, il quale stabilisce l'assegnazione di una casa da gioco ai comuni di Capri e Sorrento, senza modificare in alcun modo la disciplina relativa alle case da gioco esistenti.
Riguardo al divieto generale per il gioco d'azzardo, ormai da piú parti si é rilevato come la disciplina complessiva della materia mostri diverse incongruenze, fra cui la gestione monopolistica dello Stato sulle scommesse "legali" e la posizione di assoluto privilegio in cui si trovano le quattro città sedi dei casinó autorizzati.
D'altra parte, il fenomeno delle scommesse clandestine ha raggiunto una vastità tale da costituire una delle risorse principali per la criminalità organizzata.
La istituzione di nuove case da gioco come quella in oggetto consentirebbe di convogliare i flussi di denaro oggi nelle mani della malavita verso canali leciti ed oltretutto funzionali per la vita delle comunità che le ricevono.
Le enormi capacità di sviluppo che offrirebbe un tale scenario sono facilmente intuibili.
Inoltre, la speciale disciplina di vincolo per i proventi permetterebbe all'amministrazione comunale e regionale di ottenere una vera e propria fonte autonoma di finanziamento, in buona parte finalizzata all'attività di investimenti e sviluppo, in grado di creare quel "circolo virtuoso" che é il vero segreto dello sviluppo economico.
In particolare, il disegno di legge attribuisce alla regione Campania il compito di autorizzare, anche in via sperimentale, l'apertura di una casa da gioco nei comuni di Capri e Sorrento, su richiesta del consiglio comunale (articolo 1). La regione entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge deve disciplinare la gestione del casinó; stabilendo le norme per l'assegnazione e i controlli in materia finanziaria e dell'ordine pubblico (articolo 2).
In merito a quest'ultimo aspetto é prevista l'applicazione delle norme sul riciclaggio per tutto il personale operante nel casinó (articolo 6).
I proventi che derivano dalla gestione verrebbero assegnati per il 70 per cento ai comuni di Capri e Sorrento per il restante 30 per cento alla regione Campania, vincolando l'80 per cento di tali fondi agli investimenti nel settore turistico e delle infrastrutture (articolo 5).
| DISEGNO DI LEGGE |
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Art. 1. 1. In deroga al disposto di cui agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale é data la facoltà alla regione Campania di autorizzare l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco nei comuni di Capri per i mesi estivi che vanno da maggio ad ottobre, e nel comune di Sorrento per i mesi invernali, da novembre ad aprile. |
| Art. 2. 1. Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme regolamentari per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco. a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità, prevedendo, in particolare, l'assoluto divieto di accesso alla casa da gioco per i minori e per i militari in servizio nell'ambito della regione;b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati; c) i giorni di chiusura e l'orario di apertura; d) le disposizioni relative alla correttezza della gestione amministrativa ed al controllo delle risultanze della stessa da parte di organi competenti; e) le modalità e la durata per la concessione della gestione a soggetti privati o a società a capitale privato; le garanzie per l'appalto e le cauzioni; le qualità morali ed economiche del concessionario e del personale addetto; le modalità di riscossione del canone di concessione e i relativi controlli; le fideiussioni assicurative o bancarie che il concessionario dovrà prestare a copertura degli impegni assunti; il potere di revoca della concessione in caso di mancata osservanza delle condizioni previste per la concessione, senza onere alcuno per la pubblica amministrazione. |
| Art. 3. l. L'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 deve essere richiesta con deliberazione dei consigli comunali di Capri e di Sorrento, nella quale possono essere indicate le eventuali disponibilità di immobili di interesse artistico e storico idonei all'esercizio della casa da gioco. |
| Art. 4. 1. Gli oneri derivanti dalla ristrutturazione degli immobili eventualmente affidati dal comune al concessionario per essere adibiti agli usi di cui alla presente legge, sono a totale carico del concessionario. |
| Art. 5. 1. I proventi derivanti dalla gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue: a) per il 70 per cento ai comuni di Capri e Sorrento con l'obbligo per l'amministrazione comunale di destinarne metà ad attività promozionali e turistiche;b) per il 30 per cento alla regione Campania con l'obbligo di destinare interamente tali fondi alle attività promozionali e turistiche. |
| Art. 6. 1. Ai fini della vigilanza da parte dei preposti agenti e funzionari, i locali delle case da gioco sono considerati pubblici. |
| Art 7. 1. Alla casa da gioco si applica la disposizione di cui all'articolo 6, n. l, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995. |