Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 3633
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SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 3633
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 1998
Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione
ONOREVOLI SENATORI. - L'obiettivo di un Parlamento e di un Governo che possano esercitare i propri compiti istituzionali con serenità ed essere espressione delle diverse volontà politiche dei cittadini si puó ottenere solo con maggioranze stabili.
Il presente disegno di legge intervenendo sulla quota proporzionale si prefigge di raggiungere contemporaneamente tre obiettivi essenziali: quello di favorire un reale bipolarismo, cercando di far emergere inequivocabilmente in una fase precedente alla votazione elettorale le coalizioni e le loro effettive composizioni; quello di vedere tutelato uno spazio istituzionale alle forze di minoranza del Paese; quello di risolvere il problema della governabilità garantita da una maggioranza stabile come quella determinata democraticamente dall'esito delle urne.
Questi traguardi possono essere raggiunti attraverso l'utilizzo di una parte della quota proporzionale come premio di maggioranza, con un sistema, quindi, simile a quello attualmente in vigore nelle regioni, nelle province e nei comuni.
Questo sistema ha offerto all'atto pratico buona prova di sè consentendo sia la formazione di maggioranze rispettose delle indicazioni di voto dei cittadini, sia il varo di esecutivi stabili, sia una adeguata rappresentanza delle opposizioni.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. 1. Al comma 1 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", le parole "un unico turno elettorale" sono sostituite dalle seguenti: "uno o due turni elettorali". |
Art. 2. 1. Ai commi 2 e 4 dell'articolo 1 del testo unico, le parole "degli articoli 77, 83 e 84" sono sostituite dalle seguenti: "del presente testo unico". " 4- bis. Ogni lista elettorale deve indicare, al momento della presentazione del programma elettorale, il nome del candidato proposto per la carica di Presidente del Consiglio dei ministri ad essa collegato. |
Art. 3. 1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 4 del testo unico, e successive modificazioni, dopo le parole "ogni elettore dispone" sono inserite le seguenti: "nel primo turno elettorale". "2) un voto per la scelta della lista ai fini della attribuzione dei seggi in ragione proporzionale da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno con l'indicazione del nome del candidato proposto per la carica di Presidente del Consiglio dei ministri e l'elenco dei candidati di ciascuna lista o di ciascun gruppo di liste collegate. Il numero dei candidati di ciascuna lista o di ciascun gruppo di liste collegate non puó essere superiore ai due terzi dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore". |
Art. 4. 1. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 18 del testo unico, e successive mo dificazioni, le parole: "in cui é suddivisa la circoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "del territorio nazionale". " 2. Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore ai due terzi dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore. Della lista non possono far parte i candidati dei collegi uninominali". |
Art. 5. 1. Dopo il numero 7) del comma 1 dell'articolo 22 del testo unico, e successive modificazioni, é aggiunto il seguente numero: "7- bis ) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi per la quota proporzionale". |
Art. 6. 1. All'articolo 77, comma 1, del testo unico, e successive modificazioni, il numero 2) é sostituito dal seguente: "2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista o di ciascun gruppo di liste collegate. Tale cifra é data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista o dal gruppo di liste collegate nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;". 2. Dopo il numero 4) del comma 1 dell'articolo 77 del testo unico, e successive modificazioni, é inserito il seguente: "4- bis ) ai fini dell'eventuale assegnazione dei seggi ai sensi dell'articolo 83 determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista o ciascun gruppo di liste collegate. Tale cifra é data dalla somma dei voti conseguiti nei singoli collegi dai candidati recanti il medesimo o i medesimi con trassegni della lista o gruppo di liste collegate. Determina altresí la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali recanti il medesimo contrassegno o i medesimi contrassegni, non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il piú anziano di età;". |
Art. 7. 1. All'articolo 83, comma 1, del testo unico, e successive modificazioni, i numeri 1), 2), 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti: "1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista o di ciascun gruppo di liste collegate. Tale cifra é data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni da ciascuna lista o da ciascun gruppo di liste collegate aventi il medesimo contrassegno; |
Art. 8. 1. Il comma 1 dell'articolo 84 del testo unico, e successive modificazioni, é sostituito dal seguente: " 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti i candidati della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4- bis ), che non risultino già proclamati eletti". |
Art. 9. 1. Dopo l'articolo 85 del testo unico, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: "Art. 85- bis. - 1. Nel caso in cui nessuna lista o gruppo di liste collegate abbia supe rato, nel primo turno elettorale, il 50 per cento dei voti validi, si procede ad un secondo turno elettorale, che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno. Ad esso sono ammesse le due liste o gruppi di liste collegate che nel primo turno elettorale hanno ottenuto il maggior numero di voti. Art. 85- ter. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuti gli atti delle sezioni elettorali, procede ai sensi dell'articolo 76 e, compiute le operazioni ivi previste, comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale conseguita da ciascuna delle due liste o gruppi di liste collegate nel secondo turno, che é costituita dalla somma dei voti da essi conseguiti nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. |
Art. 10. 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) , della legge 23 agosto 1988, n. 400. |
Art. 11. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |