Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 3628

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 3628


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori LA LOGGIA, SCHIFANI, PASTORE, VENTUCCI, BETTAMIO, GRECO, CONTESTABILE e TRAVAGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1998

Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361






ONOREVOLI SENATORI. - La legge elettorale ha costituito da sempre uno dei temi piú importanti su cui si é incentrato il dibattito politico intorno alle riforme costituzionali. Il collegamento con la forma di Governo é essenziale e imprescindibile.
Delle numerose ipotesi avanzate, quella del doppio turno di coalizione ha trovato vasto consenso anche in sede di Commissione bicamerale, tanto da costituire oggetto di un documento sottoscritto dai rappresentanti di quasi tutti i Gruppi politici; in ordine a ció, occorreva tradurre quella ipotesi elettorale in un disegno di legge. Del resto, é opinione comune che una materia delicata quale quella della riforma elettorale va ponderata in misura particolare e richiede un'attenzione del tutto specifica. La comunità deve avere chiarezza e ordine riguardo al metodo di selezione applicato alle proprie scelte elettorali e deve avere la certezza di continuità della legge esistente.
Anche per questi motivi, la presente proposta non rappresenta una rottura del sistema attuale, quanto piuttosto uno sviluppo coerente e migliorativo dello stesso, al fine di rendere ancor piú omogenee e stabili le maggioranze parlamentari e l'effetto bipolarizzante. É infatti innegabile che la nostra proposta vada ad aumentare il carattere bipolare del sistema dei partiti.
Il presente progetto si unisce a quello già presentato dalla Camera dei deputati, al fine di costituire un rapporto omogeneo e funzionale tra i due rami del Parlamento in materia elettorale.
Il primo turno di votazione si svolge secondo l'attuale sistema: ogni circoscrizione assegna il 60 per cento dei seggi ad essa attribuiti nell'ambito dei collegi uninominali e risulta eletto il candidato con il maggior numero di voti riportati. Il restante 25 per cento viene assegnato su base proporzionale tramite il riparto tra liste concorrenti. Il 15 per cento forma il premio di maggioranza da assegnare con il ballottaggio del secondo turno.
La quota proporzionale é oggetto di numerose critiche, ma si impone sulla base di alcuni rilievi. Anzitutto, evita che forze politiche minoritarie ma non ininfluenti vengano ingiustamente escluse dal Parlamento; inoltre, evita che alcune regioni possano essere rappresentate da un unico partito.
Un altro effetto del nuovo sistema é quello di spostare il centro di interesse dalle liste del partito ai candidati stessi: sono ora le liste a diventare l'appendice dei candidati e non viceversa. La coalizione viene configurata in maniera immediata prima del primo turno e non si modifica in seguito poiché andrà usato per il ballottaggio lo stesso contrassegno dei candidati uninominali.
I seggi del premio di maggioranza del secondo turno verranno assegnati quasi tutti alla coalizione vincente, non già ai singoli partiti. Saranno proclamati eletti per ogni circoscrizione i candidati non eletti della stessa coalizione con i piú alti quozienti ottenuti al primo turno. Gli eventuali seggi residuali, dopo che la coalizione vincente ha ottenuto la metà piú uno dei seggi del premio piú quelli eventualmente occorrenti per condurla tendenzialmente al 55 per cento dei seggi, sono assegnati all'altra coalizione.
Nel caso in cui, invece, la maggioranza assoluta venga raggiunta al primo turno, e conseguentemente non si proceda alla se conda tornata elettorale, i seggi riservati al premio di maggioranza sono distribuiti tra tutte le coalizioni presenti in almeno un terzo dei collegi uninominali nazionali in base ai seggi già conseguiti nei collegi uninominali e nella parte proporzionale, al fine di aumentare l'effetto maggioritario.
É prevista anche una delega al Governo per apportare, entro due mesi, al testo unico recante le norme elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le variazioni necessarie in conseguenza delle presenti disposizioni.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico per le elezioni della Camera dei deputati", le parole: "un unico turno elettorale" sono sostituite dalle seguenti: "uno o due turni elettorali".

Art. 2.

1. Al comma 3 dell'articolo 1 del testo unico per le elezioni della Camera dei deputati, e successive modificazioni, la parola: "settantacinque" é sostituita dalla seguente: "sessanta".

Art. 3.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 del testo unico per le elezioni della Camera dei deputati, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:

" 4- bis. I seggi rimanenti sono assegnati in un secondo turno elettorale mediante un ballottaggio, secondo quanto previsto dagli articoli 85- bis e 85- ter, tra i due gruppi di candidati, recanti il medesimo contrassegno nei collegi uninominali del territorio nazionale, ciascuno unitamente alla lista o alle liste cui sono collegati, che hanno ottenuto nel primo turno i piú alti numeri di seggi. Tali gruppi di candidati e le relative liste sono di seguito definiti "partiti o coalizioni".
4- ter. Non si procede al secondo turno nell'ipotesi prevista dall'articolo 83- bis ".

Art. 4.

1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 4 del testo unico per le elezioni della Camera dei deputati, e successive modificazioni, dopo le parole: "ogni elettore dispone" sono inserite le seguenti: "nel primo turno elettorale".

Art. 5.

1. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 18 del testo unico per le elezioni della Camera dei deputati, e successive modificazioni, le parole: "in cui é suddivisa la circoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "del territorio nazionale".

Art. 6.

1. Dopo il numero 4) del comma 1 dell'articolo 77 del testo unico per le elezioni della Camera dei deputati, e successive modificazioni, é inserito il seguente:

"4- bis) ai fini della eventuale proclamazione degli eletti ai sensi dell'articolo 83- bis, determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascun partito o coalizione. Tale cifra é data dalla somma dei voti conseguiti nei singoli collegi dai candidati recanti il medesimo o i medesimi contrassegni del partito o coalizione. Determina altresí la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali recanti il medesimo contrassegno o i medesimi contrassegni, non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il piú anziano di età;".

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 83 del testo unico per le elezioni della Camera dei deputati, e suc cessive modificazioni, é inserito il seguente:

"Art. 83- bis. - 1. L'Ufficio centrale nazionale verifica, quindi, se, sulla base dell'assegnazione dei seggi nei collegi uninominali e nella quota proporzionale, un partito o coalizione abbia ottenuto la metà piú uno dei seggi della Camera dei deputati. In tal caso dichiara concluso il procedimento elettorale e procede all'assegnazione dei seggi residui tra tutti i partiti o coalizioni, presenti con il medesimo o i medesimi simboli in almeno un terzo del numero complessivo dei collegi uninominali del territorio nazionale, in proporzione al numero di seggi già attribuito a ciascuno di essi.
2. Al fine di cui al comma 1, l'Ufficio centrale nazionale divide il numero totale dei seggi già assegnati per il numero dei seggi ancora da assegnare, ottenendo cosí il quoziente. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi il numero di seggi già assegnati a ciascun partito o coalizione, ammessi al riparto di questi seggi, per tale quoziente. La parte intera del quoziente cosí ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun partito o coalizione. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai partiti o coalizioni per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei partiti o coalizioni che abbiano conseguito il maggior numero di seggi.
3. L'Ufficio centrale nazionale procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni ai partiti o coalizioni dei seggi in tal modo loro assegnati. A tal fine si procede in primo luogo all'assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione, attribuendo a ciascun partito o coalizione tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi essi abbiano conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale é dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali, di cui al comma 1, numero 4- bis), dell'articolo 77, conseguite nella circoscri zione dai partiti o coalizioni ammessi al riparto di questi seggi e il numero dei seggi ancora da assegnare nella singola circoscrizione. Gli eventuali seggi ulteriormente residui sono attribuiti ai partiti o coalizioni seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascun partito o coalizione sino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nell'assegnazione dei seggi non si prendono piú in considerazioni i partiti o coalizioni che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad essi spettanti in base ai calcoli di cui al comma 2. Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangano ancora da assegnare ad un partito o coalizione sono loro attribuiti nelle circoscrizioni ove abbiano ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo all'attribuzione di seggi.
4. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascun partito o coalizione".

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 84 del testo unico per le elezioni della Camera dei deputati, e successive modificazioni, é inserito il seguente:

"Art. 84- bis. - 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83- bis, comma 4, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascun partito o coalizione ha diritto, i candidati della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4- bis), che non risultino già proclamati eletti. Qualora al termine delle proclamazioni effettuate rimangano ancora da attribuire dei seggi ad un partito o coalizione, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale, affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83- bis, comma 3, ultimo periodo.
2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale dà comunicazione nelle forme di cui all'articolo 84, comma 2".

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 85 del testo unico per le elezioni della Camera dei deputati, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

"Art. 85- bis. - 1 . Nel caso in cui nessun partito o coalizione abbia ottenuto, nel primo turno elettorale, la maggioranza assoluta dei seggi della Camera dei deputati, si procede ad un secondo turno elettorale, che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno. Ad esso sono ammessi i due partiti o coalizioni che nel primo turno hanno ottenuto i piú alti numeri di seggi.
2. Sulla scheda elettorale per il secondo turno sono riportati il contrassegno o i contrassegni di ciascuno dei due partiti o coalizioni con cui sono stati contraddistinti i rispettivi candidati nei collegi uninominali.

Art. 85- ter. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuti gli atti delle sezioni elettorali, procede ai sensi dell'articolo 76 e, compiute le operazioni ivi previste, comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale conseguita da ciascuno dei due partiti o coalizioni nel secondo turno, che é costituita dalla somma dei voti da essi conseguiti nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione.
2. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, determina la cifra elettorale nazionale di ciascuno dei due partiti o coalizioni, che é costituita dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali da essi conseguite nelle singole circoscrizioni. Assegna quindi, anzitutto, al partito o coalizione che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi la metà piú uno dei seggi riservati al secondo turno. I seggi rimanenti sono attribuiti al medesimo partito o coalizione fino alla concorrenza del cinquantacinque per cento dei componenti la Camera dei deputati. I seggi eventualmente residui sono attribuiti all'altro partito o coalizione che ha partecipato al secondo turno.
3. L'Ufficio centrale nazionale procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni ai due partiti o coalizioni dei seggi in tal modo loro assegnati. A tal fine si provvede secondo la procedura di cui all'articolo 83- bis, comma 3.
4. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti i candidati di ciascuno dei due partiti o coalizioni secondo la procedura di cui all'articolo 84- bis, comma 1".

Art. 10.

1. All'articolo 86 del testo unico per le elezioni della Camera dei deputati, e successive modificazioni, é aggiunto, in fine, il seguente comma:

" 5- bis. Il seggio, attribuito ai sensi dell'articolo 84- bis o ai sensi dell'articolo 85- ter, che rimanga vacante per una qualsiasi causa, anche sopravvenuta, é attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4- bis). Nel caso in cui detta graduatoria abbia già esaurito i propri candidati si procede secondo le modalità di cui all'articolo 83- bis, comma 3, ultimo periodo".

Art. 11.

1. Il Governo é delegato ad emanare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con cui sono apportate al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le modificazioni strettamente conseguenti a quanto previsto dalla presente legge.