Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 3518

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 3518


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa del senatore GRECO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1998

Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore

nel corso delle indagini







ONOREVOLI SENATORI. - Il cosiddetto "fattore Giustizia", si sa, sta sollevando infinite polemiche con forti divergenze su diversi problemi, piccoli e grandi, da quello della separazione delle carriere, cui é connessa l'esigenza di rafforzare la terzietà del giudice, a quello di un diverso sistema sul Consiglio superiore della magistratura, cui resta collegata la necessità di una maggiore responsabilizzazione della magistratura per i propri atti e comportamenti.
Sono questi tutti punti nodali delle auspicate e tanto dibattute riforme, sia ordinarie che costituzionali, punti tutti direttamente o indirettamente collegati all'avvertita comune esigenza di rafforzare le garanzie dei cittadini, partendo innanzitutto da una reale parità delle facoltà e diritti dei medesimi a fronte di quelli enorme dell'accusa.
Il caso della teste Alletto nel processo per l'uccisione della povera Marta Russo ha oggi reso soltanto piú eclatante il problema che esiste da tempo, quanto mai delicato, della mancanza di garanzie formali nel corso delle indagini preliminari a favore dei testimoni, che, é evidente, si ripercuote a sua volta su quello piú generale del potenziamento dei diritti della difesa anche nel corso delle indagini.
Una giustizia "giusta" non puó permettere che un testimone possa essere manipolato, minacciato nel corso del suo esame o che semplicemente possa restare confuso dal modo con il quale vengono proposte le domande, le cui risposte molto spesso richiedono conoscenze tecniche mancanti al comune cittadino.
Consideriamo che il caso citato non é il solo, né sarà l'ultimo sin quando non si provveda a garantire, oltre che le parti processuali, anche il semplice testimone.
Altri casi di testimoni lasciati alla mercé dei pubblici ministeri sono stati posti in passato all'attenzione dell'opinione pubblica. Basterebbe ricordare il modo inquietante con cui é stata portata avanti l'istruttoria sull'omicidio di un'altra povera donna, la disgraziata Maria Luigia Berdini.
Allo stato processuale, per il caso dei sassi di Tortona, si puó dire che non vi sono, purtroppo, né colpevoli né innocenti. É questo l'aspetto piú mortificante della malagiustizia, poiché pone in evidenza come facilmente puó essere pregiudicato l'interesse primario della giustizia, che é quello della ricerca e accertamento della verità.
Ecco perché, come il caso di Tortona ha dato spunto al primo firmatario della presente iniziativa di proporre e far approvare una norma repressiva di nuove condotte illecite, anche il caso dell'Università della Sapienza di Roma ora fa sorgere l'esigenza di un intervento legislativo utile per prevenire situazioni che inquinano, e perció rendono difficile e lontano l'accertamento della verità.
Un'esigenza che prescinde dall'altra di impedire sistemi esaminatori pregiudizievoli per la libertà dei testimoni e per i quali potrebbero già bastare, sempre se applicate, le norme esistenti che sanzionano penalmente o disciplinarmente metodi e tecniche condizionanti sotto il profilo psicologico le condotte processuali dei testimoni.
Il presente disegno di legge, composto di un solo articolo, prevede la possibilità per il testimone di farsi assistere da un difensore di fiducia al momento dell'esame da parte del pubblico ministero nel corso delle indagini.
É facile rilevare che trattasi di una proposta molto semplice poiché basta aggiungere, dopo l'articolo 194 del codice di pro cedura penale, che apre il Capo I del Titolo II del Libro terzo sui mezzi di prova, l'articolo 194- bis.
É un'integrazione alle norme processuali che peraltro non comporta alcun onere finanziario, né presenta la complessità di un emendamento che il primo firmatario di questo disegno si era permesso di sottoporre all'attenzione dei colleghi della Commissione Bicamerale per le Riforme Costituzionali e con il quale, in materia di garanzie giurisdizionali, si proponeva di inserire nell'articolo 130 del testo della Commissione il divieto di utilizzare la custodia cautelare (anche sotto l'aspetto della semplice minaccia) come strumento "per ottenere confessioni".
Si confida pertanto nel rapido esame ed approvazione della proposta.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. Dopo l'articolo 194 del codice di procedura penale, é inserito il seguente:

"Art. 194- bis. - (Assistenza legale al testimone). - 1. Il testimone ha facoltà di chiedere di farsi assistere da un difensore di fiducia al momento dell'esame da parte del pubblico ministero nel corso delle indagini".