Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02843

Atto n. 4-02843

Pubblicato il 1 agosto 2002
Seduta n. 230

TURRONI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. -

Premesso che:

            in data 17 agosto 2000 ai sensi della legge n. 64 del 1998, istitutiva dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, decade dall’incarico il direttore generale dell’ARPA Abruzzo, ing. Piselli, senza la richiesta di restare per rendere operativo il lavoro svolto fino a nuova copertura della carica;

            precedentemente alla suddetta scadenza il Presidente della Giunta Regionale abruzzese, appena eletto, dichiarava pubblicamente alla stampa che «la presidenza dell’Agenzia per l’Ambiente sarà assegnata all’avv. Dionisio Maurizio», inventandosi una carica inesistente ai sensi della legge n. 64 del 1998, che invece prevede solo la figura del direttore generale, e conseguentemente rendendo politica la carica stessa non tenendo conto dei requisiti professionali richiesti dalla legge per la Direzione generale;

            in data 12 luglio 2000, un mese prima della scadenza suddetta, la Giunta delibera (Delibera n. 995) il bando per il rinnovo della carica di direttore generale dell’ARPA ed allo stesso tempo annulla la delibera n. 2954/98, emanata dalla Giunta precedente, con la quale si stabilivano i criteri di professionalità, competenza specifica, eccetera, necessari per la scelta del direttore;

            poco giorni dopo l’approvazione della delibera n. 995, che avviava l’iter procedurale del concorso, veniva pubblicato il testo dell’avviso pubblico con procedura di urgenza fissando il termine di 15 giorni per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti con scadenza 3 agosto 2000;

            il 22 novembre 2000, con delibera n. 1518/c, veniva approvato dall’esecutivo un disegno di legge di riforma dell’ARPA, che, nell’ipotesi della sua approvazione, prevederà una gestione politica dell’Agenzia, con consiglio di amministrazione e presidente e la rimozione dalla carica del direttore generale appena essa entrerà in vigore;

            in data 18 aprile 2001 la Giunta, «ravvisata l’opportunità di interrompere l’iter procedimentale con le modalità della normativa in itinere», stabilisce di revocare la delibera n. 995/2000 con la quale, con tanta urgenza, era stato approvato il concorso per la sostituzione dell’ing. Piselli decaduto dall’incarico (Delibera n. 311);

            la notizia compare per estratto, inaspettata e inosservata, in un numero estivo del BURA senza pubblicazione e/o notifica ai candidati della procedura annullata;

            il tempo passa e la gestione dell’ARPA si trascina senza programma, senza direttore, senza coordinamento, con personale insufficiente riducendo la già ridottissima attività e accumulando ritardi spaventosi rispetto e tutte le altre regioni italiane con un peggioramento della situazione ambientale;

            il direttore regionale Costantini stante «l’eccezionalità» della situazione «creatasi» ritiene di non potersi esprimere e consulta un avvocato esterno per trovare argomenti ad una deliberazione di «commissariamento» dell’ARPA;

            in data 31 ottobre 2001 con delibera n. 966 sancisce il parere di legittimità del dott. Costantini e stabilisce che l’ARPA va commissariata per i seguenti motivi: 1) contrasto tra la legge vigente e quella in itinere; 2) il lungo iter per l’approvazione della nuova legge in Consiglio regionale; 3) il carattere urgente della governabilità dell’ARPA;

            la stessa delibera stabilisce anche che «al nominando commissario» verranno attribuite per non oltre sei mesi:

                le funzioni di direttore generale come dai commi 1 e 2 dell’articolo 10 della legge regionale n. 64 del 1998;

            le funzioni di cui all’articolo 5, numeri 5, 6 e 11 primo comma del disegno di legge in itinere;

            viene infine demandato, al governatore, il compito di scegliere il commissario, al quale va attribuita la retribuzione del direttore generale;

            qualche mese dopo il commissario designato porterà il nome dell’avv. Dionisio Maurizio, lo stesso che fu incaricato dal Presidente della Giunta al ruolo inesistente di Presidente dell’ARPA e che per difetto di requisiti non aveva potuto essere il vincitore del bando;

            il caso vuole che l’avv. Dionisio non si trova in nessuna delle condizioni imposte dai commi 3 e segg. dell’articolo10 della legge n. 64 del 1998, necessarie allo svolgimento delle funzioni dei punti 1 e 2 di tale articolo che ha lo scopo di definire i requisiti e le competenze del direttore generale dell’ARPA, così la Giunta cancella gli altri commi e assegna alla nuova figura solo i poteri di gestione definiti nei primi due punti a stipendio pieno;

            successivamente alla delibera n. 966 se ne aggiunge un’altra del 28 novembre 2001 n. 1134 dove è l’intera Giunta a nominare il commissario nella persona di Dionisio Maurizio «avendone i requisiti»;

            in data 4 dicembre 2001 negli uffici dell’ARPA si insedia il Commissario e in data 26 febbraio 2002, con un provvedimento notificato dal messo giudiziario, lo stesso destituisce il direttore amministrativo dell’ARPA rendendo più debole l’Agenzia che si ritrova senza il direttore generale e senza il direttore amministrativo,

        si chiede di sapere:

            se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti sopra esposti;

            se non intenda accertare quali siano i veri motivi che a tutt’oggi non hanno ancora permesso la nomina del direttore dell’ARPA Abruzzo e soprattutto perché la Giunta, così solerte ad indire il bando e a pubblicarlo addirittura di urgenza ed in periodo di ferie se ne disinteressa fino a revocarlo nonostante siano pervenute tante e qualificate domande alla regione per concorrere al posto di direttore generale dell’Agenzia;

            quali siano le ragioni per cui non si è andati avanti fino a nominare il direttore visto che la più volte richiamata proposta di legge in itinere in Consiglio regionale, tanto cara alla Giunta stessa, ne presupponeva l’esistenza stabilendone l’immediata rimozione, una volta entrata in vigore;

            in base a quali competenze la Giunta regionale si arroghi il potere di commissariare l’ARPA a seguito di un una consulenza esterna dell’avv. Carli, che per pura coincidenza successivamente ottiene dal Commissario regionale un incarico provvisorio presso la struttura stessa, nonostante il regolamento dell’ARPA preveda che per gli affari legali l’Agenzia debba servirsi delle apposite strutture regionali;

            quali siano le motivazioni della mancata attribuzione al commissario nominato, avv. Dionisio, di tutte le altre prerogative contenute nei successivi commi dell’articolo 10 della legge n. 64 del 1998 che riguardano i requisiti, il trattamento giuridico-economico, le incompatibilità e, cioè, tutte quelle condizioni che la legge inderogabilmente stabilisce per il direttore generale che sono indissolubilmente connesse all’effettiva titolarità e all’esercizio delle funzioni elencate nei commi 1 e 2 dello stesso articolo;

            a quali poteri abbia fatto ricorso il Commissario per stabilire chi ha operato l’estromissione del direttore amministrativo visto che la risoluzione anticipata del suo contratto di cinque anni è contemplata solo in caso di nomina del «nuovo direttore generale» mentre alla nomina del dott. Dionisi non è connesso nessun effetto risolutivo di cariche e, ancor di più, la possibilità di nominare un altro direttore amministrativo;

            quali iniziative intenda assumere il Ministro stesso per garantire l’immediata ripresa delle funzioni dell’ARPA, al completo del suo organico, visto che la caduta verticale dei controlli dell’Agenzia espone come mai l’Abruzzo alle ecomafie soprattutto nell’ambito dello smaltimento illegale dei rifiuti e nei reati contro le aree naturali protette.