Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 3418

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 3418


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori PETTINATO, CORTIANA, MANCONI, BOCO, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, SEMENZATO, CARELLA, RIPAMONTI, SARTO, PIERONI e BORTOLOTTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1998

Modifica della disciplina della prescrizione penale






ONOREVOLI SENATORI. - La proposta ha l'ambizioso obiettivo di semplificare, riscrivendola, la normativa in materia di prescrizione. La premessa, comune ad altre proposte, é quella di razionalizzare l'istituto e di evitare che il perseguimento della prescrizione diventi una abituale tecnica difensiva. L'elemento principale é dato dalla distinzione tra due tipi di prescrizione. La prima é legata alla distanza dal tempo del commesso reato, e trova fondamento nel venir meno, dopo un certo periodo di tempo, dell'interesse punitivo, vale a dire nella sostanziale ingiustizia che deriva dal perseguire un reato quando é trascorso molto tempo (troppo, nella ipotesi qui ricordata) dalla data in cui esso é stato commesso . É per questo che, con riferimento a tale tipo di prescrizione, si prevedono termini differenziati in relazione alla gravità del reato.
La seconda é legata alla durata del processo, e trova fondamento principalmente nel diritto dell'imputato ad esser giudicato in un tempo ragionevole. Si potrebbe dire che essa operi come sanzione per il ritardo processuale. Per questo non si é avvertita la necessità di una particolare differenziazione dei termini, anche in considerazione del fatto che la complessità dell'accertamento (e per conseguenza i tempi del processo) solo relativamente é connessa alla gravità del fatto. Il venir meno dell'interesse punitivo con il trascorrere del tempo non é, peró, del tutto estraneo a questo secondo tipo di prescrizione: da ció la previsione di un tetto complessivo massimo . Nella presente proposta i termini di prescrizione sono, nella gran parte dei casi, indicati solo per completezza, in quanto la loro determinazione involge quasi esclusivamente scelte di politica criminale.

L'articolo 1 disciplina la prescrizione in relazione al tempo del commesso reato: essa é, dunque, legata all'inerzia - od anche alla mancata individuazione del colpevole - ed al venir meno dell'interesse punitivo. Per questo si prevede l'operatività del termine fino al momento dell'esercizio dell'azione penale, cioé sino all'inizio del processo. Il termine per i reati piú gravi é ridotto a quindici anni in ragione dell'allungamento del termine massimo, che rimane comunque di trenta anni. Si prevede un termine uguale per i delitti puniti con pena inferiore a cinque anni e per le contravvenzioni punite con pena detentiva in ragione della mutata natura dei reati contravvenzionali, spesso piú gravi di molti delitti. Per la stessa ragione si prevede un termine unico per i reati puniti con pena pecuniaria.

L'articolo 2 - da leggere congiuntamente all'articolo 6 - disciplina il secondo tipo di prescrizione, cioé regola il tempo della prescrizione durante il processo. L'articolo 6 prevede l'interruzione del termine come conseguenza dei provvedimenti che definiscono le varie fasi del processo. Di qui la definizione, a titolo esemplificativo, di termini di fase.

L'articolo 3 introduce nel codice penale un nuovo articolo 159, che é in gran parte identico agli attuali commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 157, salvo l'aggiunta dell'ultimo comma, che unifica il termine processuale nei casi di processo unitario per reati connessi. Non é parso necessario chiarire che, in caso di assoluzione per il reato piú grave, il termine torna ad essere quello piú breve, in quanto si tratta di una conseguenza ineludibile sul piano dell'interpretazione della norma: in tutte le norme sulla prescrizione si fa, infatti, riferimento al rea to per il quale si procede, ma é pacifico che - ad esempio in caso di derubricazione - il termine di prescrizione sia quello del reato ritenuto in sentenza.

L'articolo 4 riprende l'attuale articolo 158 del codice penale. Vi si precisa che i termini processuali decorrono dalla data di notificazione del provvedimento con cui é stata esercitata l'azione penale. Viene eliminato il riferimento alla continuazione, in ragione dell'estensione dell'istituto a seguito della riforma del 1974, che rende fortemente opinabile ed incerta l'individuazione del dies a quo al momento della cessazione della continuazione: si pensi solo alla controversa giurisprudenza sul rapporto tra gudicato e continuazione.

L'articolo 5 fornisce un nuovo testo dell'articolo 161 del codice penale, sostanzialmente identico all'attuale articolo 159. Nel quinto comma viene aggiunta la sospensione del termine per fatto dell'imputato, riprendendo le previsioni in materia di termini di custodia cautelare (articolo 304, comma 1, lettere a) e b), del codice di procedura penale).

L'articolo 7 riprende il testo dell'attuale articolo 161 del codice penale.

L'articolo 8 prevede il termine complessivo massimo di prescrizione.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. L'articolo 157 del codice penale é sostituito dal seguente:

"Art. 157. - (Prescrizione. Termini di prescrizione prima dell'esercizio dell'azione penale). - La prescrizione estingue il reato se non é esercitata l'azione penale:

a) in quindici anni se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
b) in dieci anni se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
c) in cinque anni se si tratta di reato per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni o la pena dell'arresto;
d) in tre anni se si tratta di reato per cui la legge stabilisce la pena della multa o dell'ammenda".

Art. 2.

1. L'articolo 158 del codice penale é sostituito dal seguente:

"Art. 158. - (Termini di prescrizione dopo l'esercizio dell'azione penale). - Dopo l'esercizio dell'azione penale la prescrizione estingue il reato:

a) in quattro anni nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 157;
b) in tre anni nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 157.

Ai fini del computo dei termini di cui al comma 1 non si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza".

Art. 3.

1. L'articolo 159 del codice penale é sostituito dal seguente:

"Art. 159. - (Determinazione del tempo necessario a prescrivere). - Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti.
Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69.
Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
Quando si procede congiuntamente per piú reati connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale il termine di cui all'articolo 158 é quello previsto per il reato piú grave".

Art. 4.

1. L'articolo 160 del codice penale é sostituito dal seguente:

"Art. 160. - (Decorrenza dei termini di prescrizione). - I termini di cui all'articolo 157 decorrono, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui é cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente dal giorno in cui é cessata la permanenza.
Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, i termini di cui all'articolo 157 decorrono dal giorno in cui la condizione si é verificata. Nondimeno nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.
I termini di cui all'articolo 158 decorrono dalla data del provvedimento con il quale é stata esercitata l'azione penale".

Art. 5.

1. L'articolo 161 del codice penale é sostituito dal seguente:

"Art. 161. - (Sospensione del corso della prescrizione). - I termini di cui agli articoli 157 e 158 sono sospesi nei casi di autorizzazione a procedere, o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento é imposta da una particolare disposizione di legge.
Nei casi di autorizzazione a procedere di cui al primo comma la sospensione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta.
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui é cessata la causa della sospensione.
In caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.
I termini di cui all'articolo 158 sono sospesi:

a) durante il tempo in cui il dibattimento é sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa;
b) durante il tempo in cui il dibattimento é sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o piú difensori che rendano privo di assistenza uno o piú imputati".

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 161 del codice penale é inserito il seguente articolo:

"Art. 161- bis. - (Interruzione del corso della prescrizione). - I termini di cui all'articolo 158 sono interrotti:

a) dalla sentenza che definisce il giudizio di primo grado;
b) dalla sentenza che definisce il giudizio di secondo grado;
c) dalla sentenza di cui all'articolo 623 del codice di procedura penale;

La prescrizione interrotta comincia a decorrere nuovamente dal giorno della interruzione".

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 161- bis del codice penale é inserito il seguente articolo:

"Art. 161- ter. - (Effetti della sospensione). - La sospensione e la interruzione dei termini di prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.
Quando per piú reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri".

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 161- ter del codice penale é inserito il seguente articolo:

"Art. 161- quater. - (Termine massimo di prescrizione). - In ogni caso il reato é estinto se dal giorno del commesso reato é trascorso un tempo pari al doppio di quello previsto dall'articolo 157".