Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-00278

Atto n. 4-00278

Pubblicato il 31 luglio 2001
Seduta n. 28

FLORINO. - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -

Premesso:

            che in data 28 maggio 2001, a seguito dell’Accordo di programma per la realizzazione dei nuovi insediamenti universitari nelle aree degli ex stabilimenti industriali Cirio e Corradini, il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Napoli «Federico II» ha adottato alcune delibere in merito alle procedure di affidamento degli incarichi professionali;

            che il Consiglio degli Ordini degli Ingegneri della Provincia di Napoli ha manifestato il proprio dissenso riguardo al contenuto delle predette delibere, ritenendo che per interventi di siffatta importanza, in analogia alle procedure concorsuali delle altre Università italiane, occorre attivare un concorso di progettazione, come previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n.  109 (cosiddetta «legge Merloni»), in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni;

            che la suddetta legge all’articolo 16 reca norme relative all’attività di progettazione, mentre all’articolo 17, comma 1, stabilisce che le prestazioni relative alla progettazione sono espletate, tra gli altri, dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), del medesimo articolo; al comma 13 stabilisce che, quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee;

            che il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n.109, legge-quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni», al Capo II reca disposizioni relative alla progettazione, stabilendo all’articolo 15, comma 1, che la progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto tra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione; al Capo III reca norme relative alle modalità di espletamento dei concorsi di progettazione;

            che una procedura come quella appena evidenziata, di fatto, potrebbe dare spazio e possibilità a tutti i professionisti interessati e permettere di raggiungere lo scopo di selezionare il miglior progetto,

        l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga di assumere iniziative finalizzate all’adozione della procedura del concorso di progettazione, in modo da garantire la massima trasparenza ed i migliori risultati qualitativi, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.