Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 3325

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 3325


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa del senatore PASSIGLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GIUGNO 1998

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme

per la elezione della Camera dei deputati







ONOREVOLI SENATORI. - La legge elettorale 4 agosto 1993, n. 277, adottata all'indomani del referendum con il quale i cittadini italiani si pronunciarono a larghissima maggioranza per l'adozione del sistema maggioritario, ha dato vita - come é noto - ad un sistema elettorale misto nel quale il 75 per cento dei seggi é attribuito in collegi uninominali con unico turno di votazioni, e il 25 per cento su base circoscrizionale a liste di candidati in maniera proporzionale ai voti da queste conseguiti, dopo aver proceduto a correggerne la cifra attraverso il cosiddetto "scorporo", il cui effetto é quello di sotto-rappresentare la coalizione vincente nei collegi e sovra-rappresentare la coalizione perdente. In altre parole, il meccanismo dello "scorporo" riduce i margini di vantaggio della maggioranza sull'opposizione, correggendo l'effetto maggioritario legato al voto nei collegi e rendendo la maggioranza piú vulnerabile a episodi di dissenso al proprio interno: riducendosi il margine di vantaggio sull'opposizione, aumenta infatti il potenziale di ricatto che i piccoli gruppi all'interno della maggioranza possono porre in essere nei confronti della coalizione nel suo complesso. Il meccanismo dello "scorporo" annulla, insomma, quanto con il maggioritario si intendeva conseguire, e cioé stabilità e capacità di governo da parte della maggioranza eletta dai cittadini.
Il presente disegno di legge, al pari dell'analoga iniziativa referendaria, propone di cancellare dall'attuale legge elettorale, che rimarrebbe per il resto invariata, il meccanismo dello "scorporo": ció consentirebbe di ripristinare pienamente gli effetti maggioritari della legge senza rinunciare alla quota proporzionale e al "diritto di tribuna" che essa garantisce anche alle forze minori o a quelle non coalizzate, e quindi sacrificate nell'attribuzione dei seggi nei collegi. Paradossalmente, abolire la correzione operata dallo scorporo nel funzionamento della quota proporzionale ripristinando una proporzionale pura ha al tempo stesso effetti squisitamente maggioritari, rispondendo cosí all'originaria volontà popolare espressasi nel referendum del 1993.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni:

a) articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole: ", attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con piú liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui é suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con piú liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.";
b) articolo 18, comma 2, limitatamente alle parole: "o i contrassegni" nonché limitatamente alle parole: "nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di piú liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo é effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore.";
c) articolo 77, comma 1, numero 2), limitatamente alle parole: "detratto, per cia scun collegio in cui é stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a piú liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista é dato dalla parte intera dei quozienti cosí ottenuti"; nonché numero 4), limitatamente alle parole: "In caso di collegamento dei candidati con piú liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui é stato dichiarato il collegamento.";
d) articolo 84, comma 1, limitatamente alle parole: "Nel caso di graduatorie relative a piú liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale piú elevata".