Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 3276
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SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 3276
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore SERENA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1998
Norme per la procreazione medicalmente assistita
- RELAZIONE
- DISEGNO DI LEGGE
- Art. 1 (Finalità)
- Art. 2. (Liceità degli interventi)
- Art. 3. (Prevenzione, cura, accertamento della sterilità)
- Art. 4. (Tutela dell'embrione)
- Art. 5. (Consenso informato e disconoscimento di paternità)
- Art. 6. (Comitato per le fecondazione medicalmente assistita)
- Art. 7. (Strutture sanitarie autorizzate. Registro nazionale)
- Art. 8. (Sanzioni penali e amministrative)
- Art. 9. (Copertura finanziaria)
ONOREVOLI SENATORI. - Dopo molti anni di accese discussioni e volenterosi tentativi, il problema della procreazione medicalmente assistita é finalmente giunto al Parlamento italiano. Ci troviamo dinanzi ad una situazione di fatto in cui numerosi laboratori scientifici hanno impegnato tempo e risorse per raggiungere i piú avanzati progressi della bioetica, che ha avuto in questi ultimi anni grandi successi e ha aperto grandi speranze a chi desidera avere un figlio con le proprie caratteristiche genetiche.
La questione é di grande importanza sociale, poiché attiene ai valori fondamentali del genere umano: continuità della specie, diritto dell'embrione alla vita e alla salute in quanto essere umano in atto fin dal concepimento, diritto del nascituro ad avere ambedue i genitori e le loro caratteristiche genetiche, unità della famiglia e sua dignità quale istituzione fondamentale per il progresso della civiltà e la continuazione della specie, pericolo che il processo di procreazione umana venga deviato dalle leggi naturali e ponga le nuove generazioni di fronte a situazioni di fatto gravi e incontrollabili.
Il progresso della civiltà ci porta ad affrontare il problema senza pregiudizi ideologici e senza asservimento a giudizi scientifici, ad interessi politici ed elettorali, o peggio ancora ad interessi personali di potere.
Il presente disegno di legge intende partire da due realtà incontestabili:
1) l'essere umano esiste in fieri nell'embrione fin dall'istante della fecondazione dell'ovulo materno da parte dello spermatozoo paterno, poiché é presente in esso il suo intero patrimonio genetico; di conseguenza all'embrione umano deve essere riconosciuto il diritto alla vita e alla salute fin dal suo concepimento;
2) la famiglia voluta da Dio per continuare la specie umana é formata da un uomo e una donna: la sola istituzione che puó essere chiamata a mantenere, assistere, educare, istruire i figli che nascono dal matrimonio, come previsto dalla Costituzione.
L'autodeterminazione della donna, diritto richiesto in quanto gestante, cioé la facoltà di poter decidere autonomamente se volere un figlio, con chi volerlo, se abortire oppure no, costituisce un livello di schiavitú per il concepito e per il padre genetico o legale del concepito. L'autodeterminazione della donna é pertanto una aspirazione indegna in una civiltà avanzata, che noi chiamiamo democrazia. La democrazia, infatti, si ha solo quando la libertà di ciascuno si arresta ove comincia la libertà degli altri.
L'autodeterminazione della donna, comunque, non puó spingersi fino a compromettere l'unità del matrimonio, cercando di avere figli da ovuli fecondati con gameti di donatori (di letto o di provetta). Questa procedura, infatti, se resa legittima, sarebbe un fattore di disgregazione dell'istituto familiare, toglierebbe al nascituro il diritto ad avere un padre genetico, porrebbe le nuove generazioni sotto la responsabilità del solo sesso femminile, esautorando il maschio dai suoi diritti paterni e lasciando il nascituro privo della protezione del padre biologico, sostituito da un padre legale, che potrebbe essere o diventare fittizio. Il padre legale si troverebbe infatti in condizioni di inferiorità rispetto alla donna, in quanto privo di legami genetici con chi ha l'obbligo di mantenere, assistere, educare, istruire.
La fecondazione medicalmente assistita deve essere quindi, secondo il mio parere, soltanto omologa e svolgersi all'interno della famiglia costituita da una coppia eterologa, unita in matrimonio.
Altro problema é l'intervento della scienza per scopi eugenetici o per scopi selettivi sugli embrioni. É evidente a tutti che i primi sono auspicabili, con tutte le precauzioni che la prudenza richiede, e che invece i secondi devono essere severamente proibiti, cosí come ha fatto la storia, che ha condannato il razzismo di Sparta e di Hitler.
Il mio contributo di convinto federalista mi ha spinto, infine, a valorizzare le strutture territoriali per meglio raggiungere i fini che il presente disegno di legge si propone e per proteggere i valori genetici del nostro popolo.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1 (Finalità) 1. La presente legge disciplina la procreazione medicalmente assistita nel rispetto degli articoli 29, 30, 31 e 32 della Costituzione, ponendo vincoli affinché: a) si dia preferenza alla fecondazione naturale basata sul rapporto sessuale, ammettendo il ricorso all'intervento del medico per la fecondazione dell'ovulo soltanto dopo avere accertato l'impossibilità di superare la sterilità della coppia con altre tecniche, in conformità a quanto prescritto all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 2; |
Art. 2. (Liceità degli interventi) 1. É consentita solo la fecondazione omologa, cioé attuata con gameti di una coppia costituita da un uomo e una donna entrambi viventi e uniti in matrimonio, con le limitazioni di cui ai commi 3 e 4. |
Art. 3. (Prevenzione, cura, accertamento 1. Il Ministero della sanità e le regioni, d'intesa con il Comitato per la fecondazione medicalmente assistita, di cui all'articolo 6, favoriscono la ricerca scientifica e gli interventi per la prevenzione e la cura della sterilità della coppia. |
Art. 4. (Tutela dell'embrione) 1. Si intende per embrione la cellula uovo fecondata, a partire dalla penetrazione dello spermatozoo nella cellula uovo. a) la produzione di embrioni in soprannumero rispetto a quanti siano trasferibili in utero durante un singolo ciclo di trattamento; 5. La crioconservazione di embrioni é consentita solo, per il tempo necessario, nel caso che gli embrioni prodotti non possano essere trasferiti subito in utero a causa delle condizioni fisiche della madre. |
Art. 5. (Consenso informato e disconoscimento 1. I coniugi che intendano accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita devono esprimere il loro consenso per iscritto al direttore della struttura sanitaria di cui all'articolo 7, comma 1, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare competente entro otto giorni, secondo le modalità definite con decreto dai Ministri di grazia e giustizia e della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manife stazione di consenso e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. L'ora e la data dell'avvenuta fecondazione dell'ovulo devono essere certificati dal medico mediante documento scritto, da consegnare entro 24 ore dall'evento al direttore della struttura sanitaria, che ne restituirà copia controfirmata al medico e ai coniugi. |
Art. 6. (Comitato per le fecondazione 1. É istituito il Comitato per la fecondazione medicalmente assistita, di seguito definito "Comitato". a) due dal Ministero della sanità; 4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina i membri del Comitato, il cui mandato dura tre anni. Egli ne indica altresí il presidente, il cui mandato ha la stessa durata ed é rinnovabile. a) esprime il proprio parere in merito alle tecniche che disciplinano l'accesso alla fecondazione medicalmente assistita e formula linee di indirizzo all'attività delle strutture abilitate a praticare la fecondazione medicalmente assistita; e) promuove la cultura dell'adozione e dell'affidamento dei minori nelle coppie di coniugi con problemi di sterilità irreversibile; |
Art. 7. (Strutture sanitarie autorizzate. 1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui al comma 3. a) i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture; 3. É istituito, con decreto del Ministro della sanità, un registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita. |
Art. 8. (Sanzioni penali e amministrative) 1. Chiunque applichi le tecniche di procreazione medicalmente assistita a soggetti che non soddisfino le condizioni richieste dall'articolo 2 é punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 25 a 50 milioni di lire. |
Art. 9. (Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi annui, si provvede nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. |