Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 3270

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 3270


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa del senatore NAPOLI Roberto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1998

Fondo di solidarietà nazionale per l'assicurazione dei grandi rischi ambientali






ONOREVOLI SENATORI. - Le calamità naturali, abbattutesi anche recentemente nell'Italia con impressionante frequenza, e i disastri industriali, che sempre piú spesso minacciano o ledono beni e salute della popolazione, rendono ormai imprescindibile un intervento pubblico di tutela economica.
É necessario istituire un apposito Fondo, che attraverso un meccanismo assicurativo consenta con immediatezza di avere a disposizione risorse finanziarie per il soccorso della popolazione e delle imprese medie e piccole colpite dagli eventi.
Per dimensione, diffusione sul territorio e competenza specifica l'istituto piú idoneo a gestire tale Fondo appare l'INAIL.
Al finanziamento del Fondo, data la sua natura assicurativa, sulla base del principio della solidarietà sociale puó essere destinata una modestissima addizionale sulle polizze assicurative private, che, dato il grande numero di esse, consentirebbe con un sacrificio individuale irrilevante di avere i mezzi necessari per conseguire gli obiettivi di immediato soccorso e di ricostruzione.
Le imprese, che esercitano attività che comportano rischi di disastri ambientali, debbono essere soggette al pagamento di premi, quali oneri d'impresa, sulla base di quanto previsto dall'articolo 41 della Costituzione.
Le somme costituenti il Fondo debbono essere mantenute in stato di liquidità, per poter essere utilizzate con la massima rapidità, integrate dagli interessi bancari.
Data la variabilità delle situazioni e la diversità degli eventi e delle necessità, é necessario provvedere di volta in volta a determinare le modalità e i criteri degli interventi attraverso apposito decreto ministeriale.
Per evitare ritardi e deviazioni dalle finalità cui i fondi sono destinati, é necessario che vengano stabilite precise cadenze temporali per gli investimenti e adeguati sistemi di controllo.
Appare evidentemente che il Fondo debba soccorrere le situazioni di immediato bisogno e contribuire alla ricostruzione tenendo conto del problema occupazionale e delle necessità economiche della popolazione in base ai redditi goduti.
Il codice civile e il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, contengono disposizioni idonee a disciplinare gli aspetti non contemplati nel presente disegno di legge, la cui formulazione deve corrispondere a criteri di concisione, semplicità e immediatezza applicativa.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. É istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) un Fondo per l'assicurazione dei grandi rischi ambientali e produttivi con gestione separata.

Art. 2.

1. Il Fondo interviene in favore della popolazione colpita da eventi calamitosi di origine naturale o produttiva.

Art. 3.

1. Il Fondo é alimentato con una addizionale dello 0,50 per cento sulle polizze di assicurazione sulla vita, gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile connessa alla circolazione degli autoveicoli, e con premi obbligatori a carico delle imprese pubbliche o private che esercitano le attività individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'ambiente, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Con il decreto di cui al comma 1 é dettato il regolamento attuativo della presente legge ed é determinata l'entità dei premi, sottoposti a revisione biennale.

Art. 4.

1. In caso di calamità, gli interventi, nei limiti delle disponibilità del Fondo, ed i criteri di ripartizione e assegnazione sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro dell'ambiente secondo i seguenti principi:

a) flessibilità degli interventi in relazione alle circostanze e alle necessità;
b) tra i settori di intervento debbono essere contemplati il sostegno agli organi e alle persone rimaste senza fonte di reddito, la ricostruzione e il restauro delle case di abitazione, la ricostruzione e il restauro delle imprese piccole e medie, compresi gli uffici e gli studi professionali;
c) determinazione delle priorità sulla base delle necessità anche occupazionali e dei redditi delle persone e delle famiglie;
d) determinazione di precisi termini e limiti temporali per gli interventi e per l'utilizzo delle somme;
e) rateazione dei finanziamenti per stati di avanzamento;
f) controlli sull'effettivo utilizzo dei finanziamenti per le finalità previste.

Art. 6.

1. Gli importi del Fondo vanno mantenuti in stato di liquidità presso il sistema bancario per il pronto utilizzo.

Art. 7.

1. Per quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile e del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8.

1. Il Fondo inizierà a funzionare un anno dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le addizionali e i premi vanno versati all'INAIL a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3.