Legislatura 16 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-01063
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Atto n. 4-01063
Pubblicato il 29 gennaio 2009
Seduta n. 137
CASSON , PEGORER , MARINO Ignazio , AGOSTINI , AMATI , ANTEZZA , BARBOLINI , BASSOLI , BERTUZZI , BLAZINA , CARLONI , CAROFIGLIO , CHIAROMONTE , COSENTINO , D'AMBROSIO , DEL VECCHIO , DELLA MONICA , DI GIOVAN PAOLO , DONAGGIO , FILIPPI Marco , FONTANA , FRANCO Vittoria , GASBARRI , GHEDINI , LIVI BACCI , MARINARO , MERCATALI , MICHELONI , MONGIELLO , MUSI , NEGRI , NEROZZI , PERDUCA , PIGNEDOLI , PORETTI , ROILO , SANGALLI , SBARBATI , SERAFINI Anna Maria , TONINI , VERONESI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. -
Premesso che:
nella vicenda dolorosa ed emblematica, per una molteplicità di aspetti, di Eluana Englaro, l'atto di indirizzo che il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali ha rivolto ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ha segnato una pesante interferenza, che ha provocato l'interruzione dell'operazione avviata dalla casa di cura "Città di Udine" per dar corso al decreto della Corte d'appello di Milano che autorizza l'interruzione dell'alimentazione e dell'idratazione artificiale nei confronti della Englaro;
l'atto di indirizzo del ministro Sacconi richiamava principi generali volti a "garantire uniformità di trattamenti di base su tutto il territorio nazionale ed a rendere omogenee le pratiche in campo sanitario con riferimento a profili essenziali come la nutrizione e l’alimentazione nei confronti delle persone in stato vegetativo persistente", proprio come Eluana Englaro che è in stato vegetativo permanente dal 1992;
il documento, che richiama espressamente il parere del Comitato nazionale di bioetica del 30 settembre 2005 insieme alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, in corso di ratifica nel nostro Paese, afferma che nei confronti delle persone in stato vegetativo persistente deve essere garantito "il sostentamento ordinario di base: la nutrizione e l'idratazione, sia che siano fornite per vie naturali che per via non naturali o artificiali", e che "la sospensione di tali pratiche va valutata non come la doverosa interruzione di un accanimento terapeutico, ma piuttosto come una forma, dal punto di vista umano e simbolico, particolarmente crudele di abbandono del malato";
nel comunicato del Consiglio di amministrazione della casa di cura si legge: "Nel caso si desse attuazione all'ospitalità della signora Englaro per il protocollo previsto, il Ministro potrebbe assumere provvedimenti che metterebbero a repentaglio l'operatività della struttura, e quindi il posto di lavoro di più di 300 persone, oltre che di quelli delle società controllate, ed i servizi complessivamente erogati alla comunità.";
il ricovero di Eluana Englaro presso la casa di cura Città di Udine era il risultato di una serie di incontri fra la famiglia Englaro ed i vertici della casa di cura, incontri che avevano portato alla firma di un protocollo legale, curato in ogni dettaglio dagli avvocati della famiglia Englaro e firmato su ogni pagina, e contenente le indicazioni per il ricovero e per la sospensione delle terapie;
premesso inoltre che:
secondo gli avvocati della famiglia Englaro l'atto di indirizzo del Ministro "non è atto amministrativo vincolante nè ha contenuto prescrittivo e non è idoneo a produrre alcun effetto giuridico sull'attuazione dei pronunciamenti della Corte di Cassazione e della Corte di Appello di Milano concernenti l'interruzione dei trattamenti'";
inoltre, l'atto di indirizzo fa riferimento ad "atti a loro volta giuridicamente non vincolanti quali un parere del Comitato nazionale di bioetica e la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità'', adottata dall'assemblea dell'Onu;
di conseguenza, secondo i legali della famiglia anche «dal punto di vista del contenuto, la lettera non contiene alcuna prescrizione istitutiva di obblighi o doveri, neppure per le Regioni le quali sono solamente "invitate" a provvedere nel quadro della loro autonomia e discrezionalità costituzionalmente garantita»;
si tratta quindi di un atto di indirizzo di carattere generale che invita le Regioni "ad adottare le misure necessarie affinché le strutture sanitarie pubbliche e private si uniformino ai principi sopra esposti e a quanto previsto dall’articolo 25 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità": è chiaro che la stessa formulazione dell'atto, quindi, evidenzia che lo stesso non ha efficacia direttamente cogente, ma che presuppone che siano le Regioni stesse ad attivarsi per dare attuazione ai principi enunciati;
occorre poi chiedersi quale sia il valore giuridico da riconoscersi all'"atto di indirizzo" del ministro Sacconi: in primo luogo si rileva la "non competenza" del Ministro all'adozione di tale atto. Infatti, a norma della Costituzione, tale funzione di indirizzo è affidata esclusivamente al Governo, mentre ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 400 del 1988, tali atti di indirizzo sono di competenza del Consiglio dei ministri e non dei singoli ministeri;
da ultimo il Ministro, nel tentativo di porre principi di carattere generale, non solo lo fa in palese assenza di princìpi di legge indicati dal legislatore, ma tenta di "scalvacare" anche la competenza spettante all'autorità giudiziaria nella ricostruzione dei suddetti princìpi;
considerato che:
il 21 gennaio 2009, 13 eurodeputati dei gruppi Pse, Sinistra unita, Verdi e Alde/Radicali hanno presentato un'interrogazione alla Commissione europea rispetto all'iniziativa del ministro Sacconi volta ad impedire l'esecuzione del citato decreto della Corte d'appello di Milano. Nell'interrogazione si chiede alla Commissione di pronunciarsi sul comportamento del Governo italiano, ritenuto dai firmatari un precedente pericoloso per il mancato rispetto della divisione dei poteri;
secondo gli eurodeputati l'adozione di tale atto ha ostacolato l'esecuzione del decreto della Corte d'appello di Milano che autorizza la sospensione dell'alimentazione artificiale di Eluana Englaro e va contro una sentenza definitiva della Corte d'Appello e in tal senso non rispetta lo stato di diritto e la divisione dei poteri in uno stato democratico; va contro il principio espresso nell'articolo 9 della "Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina" firmata dall'Italia il 4 aprile 1997; e va infine contro le indicazioni date dal Parlamento europeo attraverso l'adozione - il 14 gennaio - del rapporto sul rispetto dei diritti fondamentali nell'Unione europea, che al paragrafo 167 «chiede agli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto di varare una legislazione sul testamento biologico, per garantire quanto disposto dall'articolo 9 della Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e la biomedicina secondo cui "sono tenuti in considerazione i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà e assicurare il diritto alla dignità alla fine della vita."»;
gli europarlamentari chiedono alla Commissione se non ritenga che il rispetto della volontà del paziente sia un diritto fondamentale nelle nostre società democratiche e se non reputi che il comportamento del Governo italiano rappresenti un precedente pericoloso per il mancato rispetto della divisione dei poteri;
considerato inoltre che:
in seguito a questa vicenda il Presidente della Regione Piemonte ha offerto la disponibilità delle strutture sanitarie regionali per accogliere Eluana Englaro ed in questi giorni sembra riaprirsi la possibilità di un trasferimento della ragazza in una azienda per i servizi alla persona della città di Udine;
intanto, la famiglia Englaro ha preso atto della pronuncia del Tribunale amministrativo regionale sul ricorso presentato a settembre contro il rifiuto della Regione Lombardia di indicare una struttura in cui eseguire il decreto della Corte d’appello;
questa triste vicenda evidenzia un'invasione della politica nella sfera delle libertà individuali, nonché un arretramento in tema di diritti civili e di lesione dei principi fondamentali di libertà e di autodeterminazione di persone che agiscono nel rispetto di quanto stabilito dalla magistratura,
si chiede di sapere:
quale legittimità il Presidente del Consiglio dei ministri riconosca all'atto di indirizzo del ministro Sacconi;
quali iniziative urgenti di propria competenza il Governo intenda adottare al fine di garantire l'attuazione del decreto con il quale la Corte d'appello di Milano ha disposto l'interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale di Eluana Englaro, realizzato mediante alimentazione e idratazione con sondino naso-gastrico, ultimo atto di una lunghissima vicenda giudiziaria, nel rispetto del principio della divisione dei poteri sancito dalla Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali di libertà e di autodeterminazione sanciti dagli articoli 13 e 32 della Costituzione;
se corrispondano al vero le pressioni che il Ministro in indirizzo avrebbe rivolto alla casa di cura Città di Udine in merito alla sospensione della convenzione della casa di cura con il Servizio sanitario nazionale ed alla chiusura della stessa ed, in caso affermativo, quali provvedimenti il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga doveroso adottare.