Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00699
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Atto n. 3-00699
Pubblicato il 6 novembre 2002
Seduta n. 271
TESSITORE. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -
Premesso che:
nella Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2002 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 80/2002, concernente modifiche al regolamento ministeriale 28.9.2001, n. 301, relativo al riordino della Scuola superiore dell’economia e delle finanze;
in particolare, tale decreto:
a) definisce la Scuola superiore dell’economia e delle finanze come “istituzione di alta cultura e formazione posta alle dirette dipendenze del Ministro”, con autonomia amministrativa, contabile e di bilancio, assoggettata alle disposizioni contenute nella legge 29 ottobre 1984, n.720, relativa al sistema di tesoreria degli enti e organismi pubblici (articolo 1, primo comma);
b) precisa che la Scuola, con la sua struttura didattica, il personale docente e l’indicazione dei relativi corsi, è iscritta nelle apposite banche dati previste per gli organismi universitari, gestite dal Ministero competente in collaborazione con l’apposito consorzio interuniversitario denominato CINECA, e che la stessa Scuola può, in collaborazione con università italiane ed estere, promuovere e istituire dottorati di ricerca “e nuovi corsi di studio o altre iniziative riservate alla competenza degli atenei” (articolo 1, terzo comma);
c) stabilisce che il personale docente della Scuola sia scelto tra “professori universitari in posizione di aspettativa senza assegni, vincitori di concorso a professore universitario in attesa di chiamata, magistrati, avvocati dello Stato e dirigenti di amministrazioni pubbliche”, e che essi acquisiscono, “a ogni effetto, lo stato giuridico e le funzioni di professori ordinari con salvezza delle procedure di avanzamento di carriera”, il cui trattamento economico “può essere posto a carico, in misura convenzionalmente ripartita, della Scuola e delle università interessate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio” (articolo 5);
d) istituisce un apposito ruolo per i ricercatori incaricati ai sensi dell’art. 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (articolo 5);
e) attribuisce alla Scuola una pluralità di fondi di finanziamento, giacchè, oltre alla dotazione finanziaria minima fissata annualmente in sede di bilancio “in misura adeguata ad attuare i compiti istituzionali”, la Scuola può utilizzare una “dotazione finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista nel bilancio dello Stato, anche attraverso l’accesso a fondi nazionali, comunitari ed internazionali”, nonché usufruire di ulteriori risorse “a carico del bilancio delle Stato per le spese di funzionamento relativamente agli oneri finanziari per le spese di funzionamento e di mantenimento della sede, per il personale non docente della Scuola e per il rettore e i professori” (articolo 8);
tale decreto ha evidentemente inteso costituire un nuovo Istituto universitario ad ordinamento speciale, per lo svolgimento di attività di istruzione superiore nelle materie di competenza del Ministro dell’economia e delle finanze;
anche il Consiglio Universitario Nazionale con il parere del 27 giugno 2002 ha stigmatizzato il contenuto del decreto, definendo “del tutto anomala” la qualificazione della Scuola come “istituzione di alta cultura, qualificazione che non è prevista né attribuita da nessuna norma concernente la riforma della Scuola”, qualificando come “impropria” l’attribuzione alla Scuola della facoltà “non solo di promuovere, ma di istituire dottorati di ricerca e nuovi corsi di studio o altre iniziative riservate alla competenza degli atenei”, e biasimando le modalità di inquadramento e di nomina dei professori chiamati a insegnare presso la Scuola mediante “una procedura anomala caratterizzata da discrezionalità attraverso la quale il personale docente della Scuola inquadrato con incarico non temporaneo dovrebbe addirittura acquisire ad ogni effetto lo stato giuridico e le funzioni di professore ordinario qualunque sia la posizione giuridica di partenza”;
ritenendo che l’iniziativa del Ministro dell’economia appare non solo anomala, ma contrastante con precise disposizioni di legge in tema di autonomia universitaria e con le configurazioni istituzionali così come definite dall'ordinamento didattico nazionale,
si chiede di sapere:
quale eventuale coinvolgimento abbia riguardato il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’iniziativa sopra ricordata e quale valutazione, in ogni caso, il Ministro dell’istruzione dia del provvedimento adottato dal Ministro dell’economia chiaramente lesivo di specifiche, esclusive competenze del Ministero dell’università;
se il Ministro non ritenga che la suddetta iniziativa sia pericolosamente avviata verso l’apertura di un canale nuovo ed alternativo di accesso al ruolo della docenza universitaria, con lesione dell’autonomia universitaria e dello stato giuridico dei docenti universitari conseguito attraverso regolari concorsi nazionali.