Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 3209
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SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 3209
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore SEMENZATO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 1998
Tutela della lavorazione artistica del ferro forgiato a mano
ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di tutelare una delle forme d'arte piú caratteristiche dei nostro patrimonio culturale. Infatti, scopo dei presente provvedimento é quello di consentire ai circa 200 fabbri d'arte italiani oggi operanti di poter continuare ad espletare la propria attività in virtú della quale risulta essere fondamentale l'utilizzo del carbone per la lavorazione del ferro forgiato a mano.
L'obiettivo é proprio quello di tutelare le tecniche lavorative artigiane nella forgiatura del ferro per tutelare un prodotto artigianale artistico ormai sempre piú raro ed in continua competizione con un mercato che vede la presenza di decine di migliaia di pezzi stampati, e che a breve comporterà una vera e propria standardizzazione del ferro battuto e la conseguente perdita di un considerevole patrimonio artistico, culturale e storico.
A tal fine si pone con urgenza la necessità di intervenire a modificare una norma vigente nel nostro ordinamento legislativo, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 ottobre 1995, recante la "disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione", il quale pone, all'articolo 5, il divieto nell'utilizzo del carbone per gli impianti di combustione con potenza termica non superiore a 3MW.
In virtú della norma citata numerose officine d'arte fabbrili si sono viste costrette a cessare la propria attività.
Quale parlamentare verde sono ben consapevole dei danni che gli impianti di combustione producono all'ambiente e ancor piú sulla salute umana, tuttavia sono altrettanto certo che il consumo medio di combustibile di una bottega con uno o due dipendenti, che puó aggirarsi attorno ai 40 quintali annui, puó produrre un inquinamento tale da essere paragonato a quello di un furgoncino che percorre 50.000 Km l'anno. Si capisce bene che si tratta di ben poca cosa rispetto al grandi impianti di combustione quali ad esempio le centrali termoelettriche, gli impianti di riscaldamento civili e industriali, ed ancora le emissioni inquinanti prodotte dal traffico su strada.
Questi sono i veri responsabili dell'inquinamento atmosferico e a questi si dovrà guardare nell'ottica di una reale ed efficace politica ambientalista attenta a coniugare la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute dei cittadini.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. (Utilizzo del carbone nella lavorazione 1. Il divieto dell'utilizzo del carbone previsto al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1995, non si applica nei confronti delle attività artigiane rivolte alla lavorazione del ferro forgiato. |