Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 3201

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 3201


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori MANIERI, DEL TURCO, MARINI, BESSO CORDERO e IULIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 1998

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, per l'incentivazione dell'elezione di candidate al Parlamento






ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di favorire il superamento della discrasia che continua a sussistere tra politica, cittadini, partiti quanto alla qualità della rappresentanza espressa nelle istituzioni.
Esso riguarda pertanto modalità per portare un riequilibrio tra la componente maschile e quella femminile nell'ambito delle compagini partitiche che operano nel nostro sistema politico.
L'iniziativa contenuta nel presente disegno di legge non é la prima che viene proposta nella materia. Già nelle precedenti legislature era stato presentato un progetto simile, che purtroppo non é riuscito a compiere il cammino parlamentare richiesto per divenire legge, mentre negli altri Paesi europei sono gli stessi partiti a scommettere e investire sulla componente femminile per imprimere quella trasformazione qualitativa dei rapporti tra elettori ed eletti che sola puó sostituire all'attuale "monopolio maschile" un sistema realmente rappresentativo della società e della generalità dei suoi problemi.
Il numero limitato delle donne che occupano posti decisivi nella politica é il segnale di un grave deficit democratico e di rappresentanza che, evidentemente, per essere efficacemente colmato deve essere combattuto non con l'enunciazione di princípi e auspici ma attraverso "azioni positive" capaci di incidere concretamente sui comportamenti e sulle scelte degli apparati di partito.
Non possiamo non osservare che in Italia, chiusa la fase degli anni '80 e '90, in cui si é ottenuto qualche risultato con lo strumento delle quote, le forze politiche sembrano entrate in una nuova fase di regressione: mentre la società progressivamente si femminilizza cresce paradossalmente l'esclusione delle donne dalla sfera della decisionalità politica. E la politica diventa estranea e distante da una realtà sociale ricca di presenze femminili.
Le donne non solo non vedono rappresentati a sufficienza i loro problemi dalle Assemblee elettive, ma continuano ad essere tenute sostanzialmente all'esterno delle stesse a causa dei meccanismi di selezione e riproduzione che impediscono una loro adeguata presenza in politica.
D'altro canto, l'introduzione del sistema maggioritario e l'assenza di un'autentica riforma dei partiti ha fatto sí che la scelta dei candidati dei collegi si sia concentrata ancor piú che in passato nelle organizzazioni centrali dei partiti e si sia cosí ulteriormente accentuata quella tendenza all'emarginazione femminile che, tradizionalmente, ha caratterizzato i partiti politici e discriminato le donne.
In tale situazione l'unico strumento in grado di portare ad un significativo cambiamento é quello di una normativa che incentivi la decisione dei partiti di presentare e sostenere candidature femminili nelle elezioni nazionali. Nel cosiddetto settore della legislazione elettorale di contorno l'incentivo alla trasformazione del costume e della prassi della politica va individuato nell'ambito dei meccanismi di finanziamento pubblico dei partiti.
Proprio perché pubblici, i finanziamenti dei partiti debbono essere "qualificati" e cioé finalizzati principalmente a colmare quei vuoti di rappresentanza che sono dovuti alla impossibilità di un riallineamento spontaneo delle componenti in campo.
In tale ambito il disegno di legge che viene proposto modificando la legge 2 gennaio 1997, n. 2, istituisce un premio a favo re delle formazioni parlamentari che possono vantare una maggiore presenza femminile, attraverso la riserva di una quota del 10 per cento del finanziamento da assegnare proporzionalmente al numero delle candidate elette di ciascun partito.
L'introduzione di tale riserva spingerà certamente i partiti a porre maggiore attenzione alle esigenze di rappresentatività femminile e, pertanto, anche se da sola non sarà sufficiente a determinare il totale superamento delle posizioni discriminanti per l'accesso alla politica, costituirà un significativo passo avanti sulla via del necessario riequilibrio delle presenze.
Concretamente, il meccanismo che si prevede con l'articolo 1 del disegno di legge si basa sulla ripartizione del 10 per cento del fondo per il finanziamento pubblico dei partiti, istituito con l'articolo 3 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, tra i partiti stessi nelle cui liste elettorali della Camera dei deputati e del Senato siano risultate elette delle candidate. La proposta prevede altresí che la ripartizione avvenga in modo proporzionale in relazione al numero delle candidate elette in ciascun partito. La costante esclusione delle donne dai cosiddetti collegi "sicuri", a tutto vantaggio della componente maschile, che finora ha prevalso nella scelta dei candidati delle varie liste politiche, verrà in tal modo ad essere automaticamente posta in discussione, quantomeno per dare la motivazione della discriminazione.
L'iniziativa dovrebbe trovare concordi tutti i partiti politici che si dichiarano interessati a favorire il processo di progressiva riappropriazione degli spazi di proposta e di azione delle componenti femminili della società.
L'articolo 2 del disegno di legge prevede che l'applicazione del suddetto meccanismo cominci ad operare solo a partire dalla legislatura successiva a quella di approvazione.
Si tratta di una condizione necessaria tenuto conto che nel corso della legislatura possono intervenire spostamenti dei parlamentari eletti da un partito all'altro e, pertanto, l'attribuzione della maggiorazione finanziaria ai gruppi che registrano una maggiore presenza femminile potrebbe finire per premiare non tanto e non solo il partito per la scelta delle proprie candidature, bensí anche quelle candidate che, dopo essere state elette hanno deciso di cambiare partito.
L'utilità dell'approvazione del presente disegno di legge non si esaurisce nella possibilità di limitare le discriminazioni che hanno impedito finora alle donne di esprimere una rappresentanza parlamentare proporzionata al loro peso nella società e nella vita politica, economica e sociale del Paese. Nella politica, piú che in altri settori della vita del Paese, la discriminazione tra sessi, di per sé eticamente ingiusta, é un elemento che infrange i princípi cardine su cui si debbono fondare le moderne autentiche democrazie.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, é inserito il seguente:

"2 -bis . Il 10 per cento del fondo é ripartito, in proporzione al numero delle elette, tra i partiti nelle cui liste elettorali per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica siano risultate elette candidate".

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, le parole "il fondo é ripartito" sono sostituite dalle seguenti: "il rimanente 90 per cento del fondo é ripartito".

Art. 2.

1. La prima applicazione della presente legge ha luogo con riferimento alla legislatura successiva a quella in corso alla data di approvazione della presente legge.