Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 3176
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SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 3176
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1998
Norme in materia di commercializzazione di batterie
ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di disciplinare la vendita al dettaglio, effettuata da parte degli esercizi commerciali, di batterie per autotrazione e di liquidi anticongelanti che, una volta usati e inservibili, divengono rifiuti altamente tossici e nocivi per la salute e per l'ambiente (ad esempio per la presenza nelle batterie di sostanze pericolose quali il piombo, il mercurio e il cadmio).
Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, definisce i rifiuti non domestici che sono pericolosi classificandoli nell'elenco di cui all'allegato D , nel quale vengono individuate con il codice n. 1606 le batterie e gli accumulatori. I liquidi anticongelanti rientrano nella categoria 16 "Rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo".
Il decreto legislativo suddetto stabilisce, inoltre, le specifiche modalità e le competenze ai fini dello smaltimento e/o recupero dei rifiuti pericolosi o dei prodotti usati che divengono tali, mediante processi tecnologici che non arrechino pregiudizio alcuno alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute pubblica.
La vendita al dettaglio dei prodotti esaminati nel presente disegno di legge, essendo in costante crescita per il numero sempre maggiore di clienti che con il "fai da te" riescono ad abbattere in maniera considerevole i costi di manutenzione degli autoveicoli, se pur vantaggiosa per il consumatore, impedisce, purtroppo, qualsiasi controllo sulla destinazione dei prodotti in questione esauriti, che spesso vengono dispersi nell'ambiente creando danni irreversibili.
Gli esercizi commerciali non settoriali che effettuano la vendita al dettaglio di batterie per autotrazione e di liquido anticongelante non provvedono al ritiro dei prodotti una volta esauriti, a differenza delle officine meccaniche, dei demolitori, dei gestori di garage o rimesse che con la manutenzione degli autoveicoli provvedono contestualmente al ritiro dei prodotti sopraindicati.
Il presente disegno di legge obbliga tali esercizi commerciali ad applicare una cauzione in aggiunta al prezzo di vendita delle batterie e dei liquidi anticongelanti e i relativi consumatori al pagamento della cauzione medesima, rimborsabile con la restituzione del prodotto usato.
Si scoraggia, in tal modo, il cliente a disfarsi indiscriminatamente del prodotto usato, ottenendo un controllo efficace sia sul prodotto venduto, sia su quello usato e ritirato, ai fini di un'effettiva tutela dell'ambiente e della salute pubblica.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. (Finalità) 1. La presente legge disciplina la commercializzazione delle batterie per autotrazione e dei liquidi anticongelanti, ormai divenuti beni di largo consumo, dettando disposizioni specifiche particolari ai fini della vendita di tali prodotti e il ritiro dei medesimi che, una volta usati, si trasformano in rifiuti pericolosi secondo la definizione stabilita dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, emanato in attuazione della direttiva 91/689/CEE. |
Art. 2. (Deposito cauzionale) 1. Le batterie per autotrazione e i contenitori di liquido anticongelante messi in circolazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge devono riportare una speciale marchiatura da cui risulti con chiarezza l'obbligo di restituzione del prodotto divenuto inservibile. |
Art. 3. (Oneri dei rivenditori al dettaglio) 1. Gli esercizi commerciali in genere, nonché le grandi strutture di vendita e gli esercizi, soggetti al rilascio di nulla osta regionale di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, che esercitano la attività di rivendita al dettaglio di batterie per autotrazione e liquidi anticongelanti, hanno l'obbligo di aggiungere al prezzo di vendita una cauzione dell'ammontare di cui al comma 4 dell'articolo 2. |
Art. 4. (Competenze del Ministero dell'ambiente) 1. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, provvede ad adeguare l'ammontare delle cauzioni, in proporzione alle modifiche del prezzo di vendita, ogniqualvolta esso registri, complessivamente, variazioni superiori al 10 per cento. |
Art. 5. (Competenze delle regioni) 1. Le regioni, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 provvedono a: a) raccogliere i dati relativi al prodotto annualmente venduto e a quello usato ed effettivamente raccolto, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente; |
Art. 6. (Disposizioni finali) 1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |