Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 3176

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 3176


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1998

Norme in materia di commercializzazione di batterie

per autotrazione e liquidi anticongelanti







ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di disciplinare la vendita al dettaglio, effettuata da parte degli esercizi commerciali, di batterie per autotrazione e di liquidi anticongelanti che, una volta usati e inservibili, divengono rifiuti altamente tossici e nocivi per la salute e per l'ambiente (ad esempio per la presenza nelle batterie di sostanze pericolose quali il piombo, il mercurio e il cadmio).
Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, definisce i rifiuti non domestici che sono pericolosi classificandoli nell'elenco di cui all'allegato D , nel quale vengono individuate con il codice n. 1606 le batterie e gli accumulatori. I liquidi anticongelanti rientrano nella categoria 16 "Rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo".
Il decreto legislativo suddetto stabilisce, inoltre, le specifiche modalità e le competenze ai fini dello smaltimento e/o recupero dei rifiuti pericolosi o dei prodotti usati che divengono tali, mediante processi tecnologici che non arrechino pregiudizio alcuno alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela della salute pubblica.
La vendita al dettaglio dei prodotti esaminati nel presente disegno di legge, essendo in costante crescita per il numero sempre maggiore di clienti che con il "fai da te" riescono ad abbattere in maniera considerevole i costi di manutenzione degli autoveicoli, se pur vantaggiosa per il consumatore, impedisce, purtroppo, qualsiasi controllo sulla destinazione dei prodotti in questione esauriti, che spesso vengono dispersi nell'ambiente creando danni irreversibili.
Gli esercizi commerciali non settoriali che effettuano la vendita al dettaglio di batterie per autotrazione e di liquido anticongelante non provvedono al ritiro dei prodotti una volta esauriti, a differenza delle officine meccaniche, dei demolitori, dei gestori di garage o rimesse che con la manutenzione degli autoveicoli provvedono contestualmente al ritiro dei prodotti sopraindicati.
Il presente disegno di legge obbliga tali esercizi commerciali ad applicare una cauzione in aggiunta al prezzo di vendita delle batterie e dei liquidi anticongelanti e i relativi consumatori al pagamento della cauzione medesima, rimborsabile con la restituzione del prodotto usato.
Si scoraggia, in tal modo, il cliente a disfarsi indiscriminatamente del prodotto usato, ottenendo un controllo efficace sia sul prodotto venduto, sia su quello usato e ritirato, ai fini di un'effettiva tutela dell'ambiente e della salute pubblica.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina la commercializzazione delle batterie per autotrazione e dei liquidi anticongelanti, ormai divenuti beni di largo consumo, dettando disposizioni specifiche particolari ai fini della vendita di tali prodotti e il ritiro dei medesimi che, una volta usati, si trasformano in rifiuti pericolosi secondo la definizione stabilita dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, emanato in attuazione della direttiva 91/689/CEE.
2. Il controllo costante sulla vendita e sul ritiro dei prodotti di cui al comma 1 costituisce l'obiettivo primario della presente legge al fine di assicurare la salvaguardia dell'ambiente scoraggiando l'uso improprio e indiscriminato dei prodotti medesimi da parte del consumatore.

Art. 2.

(Deposito cauzionale)

1. Le batterie per autotrazione e i contenitori di liquido anticongelante messi in circolazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge devono riportare una speciale marchiatura da cui risulti con chiarezza l'obbligo di restituzione del prodotto divenuto inservibile.
2. L'acquirente all'atto dell'acquisto dei beni di cui al comma 1 é obbligato al pagamento di una cauzione che gli deve essere rimborsata nel momento in cui provvede alla restituzione del prodotto usato.
3. Per ottenere il rimborso della cauzione pagata per l'acquisto di liquido anticongelante, il consumatore deve restituire almeno il 70 per cento di prodotto usato insieme al relativo contenitore.
4. L'ammontare della cauzione di cui al comma 2 é determinato in ragione del 20 per cento del prezzo del bene acquistato.

Art. 3.

(Oneri dei rivenditori al dettaglio)

1. Gli esercizi commerciali in genere, nonché le grandi strutture di vendita e gli esercizi, soggetti al rilascio di nulla osta regionale di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, che esercitano la attività di rivendita al dettaglio di batterie per autotrazione e liquidi anticongelanti, hanno l'obbligo di aggiungere al prezzo di vendita una cauzione dell'ammontare di cui al comma 4 dell'articolo 2.
2. La cauzione di cui al comma 1 deve essere restituita al consumatore nel momento in cui provvede alla restituzione del prodotto usato all'esercizio commerciale presso cui é stata applicata la cauzione stessa.
3. Gli esercizi commerciali di cui al comma 1, sono tenuti a mettere a disposizione della propria clientela un impianto attrezzato per il deposito delle batterie per autotrazione e per il liquido anticongelante usati, nonché a cedere i prodotti citati alle imprese autorizzate, al fine di un corretto smaltimento secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
4. Le strutture di vendita al dettaglio di cui alla presente legge devono tenere un apposito registro nel quale devono essere riportati cronologicamente i dati quantitativi di carico e scarico dei prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 2.
5. I dati di cui al comma 4 devono essere tenuti a disposizione delle pubbliche amministrazioni interessate per tre anni dalla data dell'operazione.

Art. 4.

(Competenze del Ministero dell'ambiente)

1. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, provvede ad adeguare l'ammontare delle cauzioni, in proporzione alle modifiche del prezzo di vendita, ogniqualvolta esso registri, complessivamente, variazioni superiori al 10 per cento.
2. Il Ministro dell'ambiente, inoltre, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, fissa le modalità per l'adempimento degli obblighi di cui al comma 4 dell'articolo 3.

Art. 5.

(Competenze delle regioni)

1. Le regioni, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 provvedono a:

a) raccogliere i dati relativi al prodotto annualmente venduto e a quello usato ed effettivamente raccolto, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente;
b) sensibilizzare, con i mezzi piú idonei, l'opinione pubblica in merito alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti con particolare attenzione a quelli oggetto della presente legge.

Art. 6.

(Disposizioni finali)

1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.