Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 354

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 354


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori FERRANTE, BESOSTRI, CADDEO, CALVI, MICELE, MORANDO, MIGNONE, PASQUINI, SARACCO, SARTORI, SQUARCIALUPI, STANISCIA, UCCHIELLI e VALLETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1996

Interpretazione autentica del comma 4 dell'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, in materia di confezionamento del pane precotto surgelato






ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 44 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (legge comunitaria per il 1993), che ha modificato l'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, specifica che il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, "deve essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto".
L'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, in attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, definisce il prodotto alimentare preconfezionato "l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui é stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata". É evidente che il prodotto preconfezionato é ben distinto dal prodotto alimentare preincartato, definito alla lettera d) del medesimo comma 2 dell'articolo 1 "unità di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall'involucro nel quale é stato posto o avvolto negli esercizi di vendita".
Una circolare inviata in data 30 maggio 1995 a tutti gli uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in merito alla commercializzazione del pane precotto surgelato, stabilisce che con l'espressione "previo confezionamento" di cui all'articolo 14 della legge 580 del 1967, e successive modificazioni, deve intendersi "l'uso di sacchetti preparati con materiale che consente al pane di respirare" e dopo avere specificato che "i predetti sacchetti dovranno riportare le seguenti diciture: ingredienti, ditta produttrice e/o confezionatrice, sede dello stabilimento di produzione e provenienza da pane precotto e surgelato, data di scadenza" paradossalmente afferma che "il prodotto puó essere inserito nel sacchetto anche al momento della vendita".
La circolare in questione, che consente che il pane precotto surgelato possa essere preincartato, si configura come un'aperta violazione del citato articolo 14 della legge n. 580 del 1967, che prevede per il pane procotto surgelato il preconfezionamento, del quale dà una precisa definizione l'articolo 1, comma 2, lettera b) del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109. La distinzione tra prodotto alimentare preconfezionato e preincartato é di fondamentale rilievo per la tutela del consumatore: non si puó consentire che un prodotto come il pane precotto surgelato distribuito e messo in vendita a norma di legge "previo confezionamento ed etichettature" (per specificare, tra l'altro, la natura di prodotto surgelato e la data di scadenza) sia "inserito nel sacchetto anche al momento della vendità".
Per evitare ambiguità che possono mettere in pericolo la salute dei consumatori e creare distorsioni nella produzione e nella commercializzazione di un prodotto di primaria importanza come il pane, il presente disegno di legge interviene per chiarire con un'interpretazione autentica il significato da attribuire al testo legislativo.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo 44 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, le parole: "previo confezionamento" si interpretano nel senso che il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, é un prodotto alimentare preconfezionato ed é unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alla collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui é stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) , del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.