Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 3030
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SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 3030
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore CARELLA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1998
Norme per l'istituzione della figura sanitaria del sessuologo
ONOREVOLI SENATORI. - Considerata la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in tema di salute sessuale: la salute sessuale é l'integrazione degli aspetti somatici, affettivi, intellettuali, e sociali nell'essere sessuato, tale da pervenire a un arricchimento della personalità umana, della comunicazione e dell'amore.
Considerato il vuoto legislativo che in tale ambito risulta esserci nel nostro Paese é mio intento aprire un serio e libero dibattito parlamentare affinché si affronti in maniera organica una legge che istituisca la figura professionale del sessuologo, già regolamentata negli Stati Uniti e in Canada.
Per anni le strutture consultoriali si sono occupate di educazione alla contraccezione ed alla maternità, tralasciando quelle che sono state le direttive dell'OMS circa il diritto del singolo e della coppia di ricevere servizi per la salute sessuale.
Le stesse disfunzioni sessuali ancor oggi vengono trattate con tecniche sanitarie non del tutto conformi alle indicazioni fornite da ricerche, studi ed esperienze internazionali attuati da sessuologi impegnati nel difficile lavoro delle consulenze e delle psicoterapie sessuologiche.
L'esigenza attuale nel nostro Paese é di dare dignità e riconoscimento alla figura del sessuologo, per evitare che - come accade oggi - questa disciplina scientifica costituisca un terreno di conquista per le piú eterogenee e diverse professionalità, anche non sanitarie.
In Italia esistono già scuole di sessuologia private mentre il pubblico, per una serie di motivi, non riesce per una serie di motivi, a rispondere alle esigenze di istruzione e formazione in detto ambito.
Vorrei che anche il nostro Paese inizi a dare le opportune possibilità formative in campo sessuologico a medici, psicologi, infermieri e ostetrici consentendo loro di divenire degli specialisti in sessuologia, senza che ció dia adito alle confusioni di ruolo e di competenze di facile riscontro. Considerato quanto oggi i fatti di cronaca abbiano portato in primo piano tematiche sessuali, in termini di patogenicità e di devianza, considerato altresí come il piú delle volte, sia la parte piú debole della popolazione, cioé l'infanzia, ad essere coinvolta in tali eventi, é evidente a tutti quanta importanza acquisti una figure professionale di riferimento per i genitori, gli educatori e per chiunque, a qualsiasi titolo, sia personalmente e socialmente investito dal ruolo di educazione e tutela. A tale proposito anche i piú recenti provvedimenti legislativi emanati dal ministro per la solidarietà sociale Livia Turco finalizzati all'obbligatorietà, nella scuola, dell'Educazione sessuale sottolineano l'importanza di una figura professionale specifica in grado di occuparsi dei molteplici aspetti che connotano la sfera della sessualità.
In fine con l'approvazione del disegno di legge da me presentato si ottempera ad un'ulteriore dovere nei confronti del cittadino di usufruire di atti sanitari, quali le consulenze e le psicoterapie sessualogiche, per la prevenzione e cura della propria "salute sessuale".
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. 1. Si istituisce la figura professionale sanitaria del sessuologo consulente e psicoterapeuta. |
Art. 2. 1. I Collegi professionali degli infermieri e degli ostetrici ed ostetriche, istituiscono l'Albo dei sessuologi psicoterapeuti, per i medici e psicologi, per gli infermieri e gli ostetrici ed ostetriche l'Albo dei sessuologi consulenti. |
Art. 3. 1. I sessuologi consulenti e psicoterapeuti svolgono la loro attività professionale presso strutture pubbliche e private, e possono svolgere la libera professione. |
Art. 4. 1. Le Aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere dovranno attivare i Dipartimenti di sessuologia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
Art. 5. 1. Non possono iscriversi alle scuole di specializzazione di sessuologia operatori diversi da quelli citati dall'articolo 1. |
Art. 6. 1. I sessuologi consulenti e psicoterapeuti si occupano delle problematiche della sfera sessuale, socio-affettiva e relazionale del singolo e della coppia, nonché di promuovere l'educazione alla sessualità presso le comunità e le associazioni che promuovono le differenze sessuali. |
Art. 7. 1. Gli Ordini dei medici e degli psicologi e i Collegi degli infermieri e delle ostetriche ed ostetrici devono istituire gli Albi dei sessuologi consulenti e psicoterapeuti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. |