Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 344
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 344
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori DANIELE GALDI e ROGNONI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1996
Recupero dei centri storici degradati
- RELAZIONE
- DISEGNO DI LEGGE
- Art. 1. (Oggetto)
- Art. 2. (Princípi fondamentali in materia di recupero dei centri storici degradati)
- Art. 3. (Princípi fondamentali e potestà legislativa regionale)
- Art. 4. (Comparti operativi)
- Art. 5. (Interventi di recupero e loro attuazione)
- Art. 6.
- Art. 7. (Occupazione degli immobili)
- Art. 8. (Società operative)
- Art. 9. (Rialloggiamento temporaneo degli abitanti e delle attività economiche)
- Art. 10. (Deducibilità dal reddito ai fini della determinazione delle imposte sul reddito)
- Art. 11. (Interventi su singoli edifici)
- Art. 12. (Assegnazioni)
- Art. 13. (Disposizioni per le attività commerciali)
- Art. 14. (Recupero dei centri storici degradati delle città di Bari, Genova, Napoli e Palermo)
- Art. 15. (Regime fiscale agevolato)
- Art. 16. (Regime IVA)
- Art. 17. (Contributi in conto interessi)
- Art. 18. (Obblighi per i beneficiari degli interventi)
- Art. 19. (Copertura finanziaria)
ONOREVOLI SENATORI. - É a tutti nota l'importanza dei centri storici delle città italiane, per il loro valore storico-artistico, che si ricollega al ruolo fondamentale svolto da sempre da questa parte della città.
Il centro storico ha in passato costituito il vero e proprio fulcro della realtà urbana e dei traffici locali, il luogo nel quale si svolgevano i momenti piú significativi della vita cittadina, il che ha comportato che in esso si concentrasse la parte piú rilevante del patrimonio artistico della città frutto di una stratificazione successiva di culture diverse, ognuna delle quali ha fornito nei secoli il proprio apporto.
Oggetto di tutela debbono essere considerati i centri storici nel loro complesso, in quanto beni appartenenti al patrimonio artistico e culturale della nazione, non solo i singoli edifici che vi sono collocati.
I centri storici, in quanto nuclei della città antica, mantengono ancora oggi un ruolo di primo piano nella vita della città, per essere caratterizzati dalla presenza di attività, specie di tipo commerciale ed artigianale, non piú riscontrabili altrove che, come tali, debbono essere salvaguardate ed incentivate.
É da sottolineare in particolare come i centri storici degradati siano divenuti la parte della città in cui sono presenti fasce sociali deboli, in alcuni casi tradizionalmente insediatevi, in altri di piú recente presenza e composte da stranieri. Si tratta frequentemente di situazioni che debbono essere recuperate a condizioni di vita civile; in ogni caso l'intervento di recupero non deve tradursi in esplusione, ma in una acquisizione di un nuovo status civile anche per i soggetti meno privilegiati.
É altresí noto che la tematica del risanamento dei centri storici, complessivamente considerati, si é sviluppata in Italia solo in epoca relativamente recente, specie se si ha riguardo alle analoghe esperienze di altri Paesi stranieri; di contro, la rilevanza sempre crescente delle implicazioni di tale problema, non solo dal punto di vista urbanistico ma anche sotto il profilo economico, sociale, culturale, ha fatto sí che l'analisi e lo studio delle possibili soluzioni divenisse, in questi ultimi anni, questione di grande rilievo e di particolare urgenza.
Sebbene si sia resa concreta fin dal secolo scorso la necessità di far fronte ad esigenze di risanamento dei centri storici sotto singoli profili - il piú importante dei quali é certamente quello igienico-sanitario - affrontati di volta in volta con leggi speciali volte a reperire idonee soluzioni, i primi sintomi della sensibilità del mondo culturale italiano al problema del recupero dei centri storici in sé e per sé considerato, come obiettivo di carattere generale, devono farsi risalire agli anni '50-'60.
Una tappa significativa nell'ambito della presa di coscienza del problema del risanamento di tali parti della città, da parte dei settori politici, culturali ed amministrativi, é costituita dalla "Carta di Gubbio", elaborata nel 1966, che per lungo tempo costituí il punto di riferimento per tutte le elaborazioni sul medesimo tema.
Si precisó infatti, allora, che occorreva considerare oggetto di tutela e di salvaguardia non singoli immobili ma tutta la città antica, considerata complessivamente, nell'insieme della sua struttura urbanistica, cosí come essa si é venuta componendo nei secoli, ed individuata come bene di ordine storico e/o artistico.
Ulteriore elemento che connota la "Carta di Gubbio" consiste nell'avere evidenziato la necessità di procedere ad un intervento che non fosse solo di salvaguardia passiva, bensí di vero e proprio risanamento ambientale, per il raggiungimento del quale vennero fornite apposite direttive che costi tuirono per lungo tempo la base di tutti gli interventi succedutisi in argomento.
Significativo fu anche il contributo offerto dall'ANCSA, che sottolineó, tra l'altro, la necessità di coordinare il problema della tutela dei centri storici con le esigenze della pianificazione urbanistica generale della città.
L'approvazione della legge 6 agosto 1967, n. 765, introdusse per la prima volta nella legislazione italiana una specifica disciplina concernente i centri storici, volta peró, piú che altro, a garantire la conservazione delle strutture immobiliari esistenti attraverso l'introduzione di una normativa vincolistica.
Particolare importanza assume, ai fini che interessano, la disposizione della legge n. 765 del 1967 che prevede la delimitazione con decreto del Ministro dei lavori pubblici dei limiti per le zone territoriali omogenee all'interno del territorio comunale, in applicazione della quale venne emanato apposito decreto 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, che, occupandosi di disciplinare gli standard da rispettare al momento della formazione dei nuovi strumenti urbanistici, prende esplicitamente in considerazione all'articolo 2, classificandole come zone omogenee di tipo A), le "parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi".
É questa la prima espressione del riconoscimento, in sede legislativa, della possibilità di intervenire attivamente nei centri storici, conferendo ai pubblici poteri la facoltà di incidere, con lo strumento espropriativo, sulla disponibilità e sulla utilizzazione degli immobili e delle aree in essi ricompresi.
Alla normativa sopra indicata si accompagnó il proliferare di numerose leggi speciali, tese al recupero dei centri storici di singole città e dettate dalla esigenza di intervenire di volta in volta a risolvere problemi di carattere contingente; soluzione che, fino ad oggi, ha costituito il principale modello sistematico di intervento sul tema.
Nel contesto sopra delineato si inserisce il progetto in esame che, a differenza di precedenti disegni di legge sull'argomento, si prefigge di affrontare il problema del risanamento dei centri storici da un punto di vista piú generale, attraverso l'individuazione di princípi e modalità destinati ad informare le attività di recupero nel loro complesso.
Al tempo stesso il disegno di legge, in considerazione delle particolari ragioni di urgenza che connotano il risanamento dei centri storici di Bari, Palermo, Genova e Napoli, prevede un apposito gruppo di norme dedicato agli interventi da eseguirsi in tali città, volto all'individuazione degli specifici strumenti finanziari e fiscali idonei a consentire il raggiungimento di tale scopo.
Piú precisamente il disegno di legge in esame si prefigge di individuare gli strumenti per il risanamento dei centri storici degradati, caratterizzati dalla presenza di significativi valori paesistici, storici, monumentali, archeologici e artistici, il cui recupero costituisce, come precisato all'articolo 1, "problema di preminente interesse nazionale".
Ha presieduto quindi alla scelta legislativa l'intento di elaborare un apposito strumento per il recupero non dei centri storici in generale, bensí dei centri storici in stato di degrado, cosí come definiti all'articolo 1 del disegno di legge, ovvero che presentano uno o piú dei seguenti fattori: condizioni di inadeguatezza statica, igienica, tecnologica e manutentiva degli edifici; carenza e/o inefficienza delle infrastrutture a rete; insufficienza e/o obsolescenza dei servizi comuni; decadimento qualitativo della situazione socio-economica; improprio o inadatto uso degli immobili con specifico riferimento a quelli di particolare pregio architettonico; perdita, in tutto o in parte, di vitalità dell'organismo urbano, specie in relazione al trasferimento e/o alla cessazione delle attività economiche nonché alla sostituzione del tessuto sociale; deterioramento degli aspetti estetici, inserimento improprio degli arredi ed incuria delle parte comuni.
In sintesi le motivazioni della descritta scelta legislativa risiedono nella considerazione del fatto che il recupero dei centri storici non caratterizzati da fattori di degrado, maggiormente integrati nella realtà urbana, puó essere effettuato in sede di pianificazione urbanistica generale, attraverso la individuazione, all'interno dei piani regolatori, in fase di zonizzazione, delle caratteristiche e degli standard da osservare nelle zone in questione, che ne consentano la piena fruizione e ne prevengano il decadimento.
In altre parole, sarà possibile stabilire apposite prescrizioni per le zone dei centri storici, in relazione alle loro caratteristiche ed in funzione della loro salvaguardia, idonee di per sé a garantire un ordinato assetto del territorio anche con riferimento alle zone di che trattasi.
Viceversa, per i centri storici degradati, il recupero non puó avvenire attraverso gli ordinari mezzi offerti dalla programmazione urbanistica, sia per l'urgenza sia per la complessità dell'intervento globalmente richiesto rendendosi cosí necessaria, per questa seconda ipotesi, la previsione di specifiche disposizioni normative che ne prevedano e ne facilitino l'attuazione.
Il concetto di degrado sopra individuato non si identifica esclusivamente con il deperimento edilizio dei manufatti esistenti, ma investe anche le condizioni socio-economiche e le modalità di utilizzazione del relativo contesto dei centri storici; correlativamente, scopo del presente disegno di legge é quello di intervenire attraverso un progetto di risanamento integrato che presti la propria attenzione anche a questi profili.
La proposta cioé non si pone soltanto nella prospettiva di individuare strumenti per consentire interventi di recupero di tipo urbanistico ed edilizio, ma intende darsi carico anche delle diverse esigenze connesse alla sopravvivenza del centro storico quale realtà urbana; esigenze relative alla permanenza nel centro storico di chi attualmente vi risiede, alla rivitalizzazione delle attività commerciali ed artigianali, alla creazione di adeguate strutture di interesse pubblico che rispondano effettivamente, prescindendo dai rapporti previsti per gli standard urbanistici dalla legislazione nazionale, alle effettive esigenze di quella parte della città.
In quest'ottica si collocano le disposizioni volte ad incentivare gli interventi di risanamento anche da parte di privati, singoli o riuniti in consorzio, nonché quelle volte a consentire ai residenti di tornare in possesso delle loro abitazioni dopo l'eventuale periodo di occupazione temporanea degli immobili disposta per consentire gli interventi di recupero.
Nella stessa prospettiva sono state inserite nel progetto in esame diverse norme volte a favorire la rivitalizzazione delle attività economiche; si consideri, a titolo esemplificativo, l'apposita norma (articolo 13) che prevede che l'amministrazione comunale agevoli la localizzazione nel centro storico di attività commerciali e artigianali attraverso il rilascio di licenze commerciali in deroga rispetto agli obblighi di legge relativi alla dimensione minima dei locali nonché alle previsioni del piano commerciale. Per il medesimo fine il comune potrà altresí concedere l'uso del suolo pubblico senza imporre il pagamento del corrispondente canone e delle relative imposte.
Un altro tratto caratteristico del disegno di legge in esame consiste nel particolare ruolo riservato alle regioni, alla cui legislazione viene affidato il compito - coerentemente con il riparto delle competenze disposto dall'articolo 117 della Costituzione - di definire gli strumenti di intervento nei centri storici in piena libertà rispetto alla legislazione nazionale in materia di urbanistica.
Si ritiene infatti indispensabile che le regioni, nel rispetto dei criteri e princípi generali dettati con il presente disegno di legge, siano demandate a porre in essere la normativa piú specifica di settore, cosicché vengano vagliate piú opportunamente le esigenze delle diverse realtà urbane, talvolta molto diverse da una parte all'altra del territorio nazionale.
Il riparto di competenze é completato dal ruolo dei comuni, incaricati di elaborare, sulla base delle modalità stabilite con legge regionale, appositi strumenti di program mazione che coordinino i diversi interventi.
La competenza regionale é definita, in particolare, all'articolo 3 del disegno di legge che prevede che le regioni, "nel rispetto dei princípi fondamentali di cui alla presente legge", possano legiferare in relazione a profili quali, in sintesi: la delimititazione dei centri storici; la disciplina per l'elaborazione, da parte dei comuni interessati, di uno strumento di programmazione che coordini gli interventi da realizzare; la disciplina delle modalità di approvazione, con procedura in unico grado, utilizzando all'uopo apposite conferenze dei servizi, dei progetti di intervento da eseguirsi in via coattiva, eventualmente attraverso la individuazione di comparti operativi; la previsione di standard urbanistici ed edilizi in deroga ai parametri del citato decreto ministeriale 2 aprile 1968; la regolamentazione della formazione di comparti operativi, alla luce della definizione che degli stessi é fornita dal successivo articolo 4; la determinazione dei criteri per i contributi di concessione edilizia; la previsione di possibili deroghe alle norme di edilizia e di igiene edilizia nonché alle disposizioni che impongono standard di parcheggi pubblici o privati, qualora si rendano necessarie per consentire il riuso degli edifici; la istituzione di appositi sistemi informativi ed inventariali.
All'esigenza di garantire l'armonizzazione tra princípi generali, dettati con la legge statale, e disciplina locale, posta in essere con leggi regionali e strumenti di programmazione dai comuni, si affianca l'esigenza di coniugare semplicità e snellezza delle procedure amministrative con la presenza delle competenze necessarie per intervenire in situazioni urbanisticamente ed architettonicamente delicate; esigenza alla quale risponde l'introduzione della possibilità di approvazione dei progetti in unico grado e con l'uso della conferenza dei servizi, che consente la partecipazione ad una procedura unica di tutte le autorità a diverso titolo competenti.
Come già anticipato, elemento peculiare del disegno di legge in esame, che lo differenzia da precedenti progetti intervenuti sullo stesso tema, consiste nell'aver affrontato il problema del risanamento dei centri storici da un punto di vista piú generale, offrendo un quadro di piú ampio respiro; si tratta infatti di un programma che non si riferisce piú al centro storico di singole città - il che avrebbe conferito una visione inevitabilmente piú settoriale e limitata del problema - ma individua criteri e princípi di carattere generale in grado di offrire idonee soluzioni al problema del recupero.
Al tempo stesso il disegno di legge, in considerazione delle particolari ragioni di urgenza che connotano il risanamento dei centri storici di Bari, Palermo, Genova e Napoli, come già detto prevede un apposito gruppo di norme dedicato agli interventi da eseguirsi in tali città, volto all'individuazione degli specifici strumenti finanziari e fiscali idonei a consentire il raggiungimento di tale scopo.
La scelta legislativa cui si é accennato, di considerare preminente, e correlativamente di dotare di apposite disposizioni, il risanamento dei centri storici di Genova, Bari, Napoli e Palermo, risulta determinata dalla considerazione che i centri storici delle città menzionate, in avanzato stato di degrado, presentano, oltre alla comune necessità di intervenire con urgenza onde prevenire drammatiche conseguenze anche sul piano sociale, altresí analogie sotto molteplici profili operativi, cosicché pare possibile ed opportuno elaborare per essi delle strategie generali comuni per il risanamento.
Nell'ottica descritta la proposta si suddivide in un titolo primo volto all'individuazione di criteri e princípi generali per il risanamento dei centri storici, ed in un titolo secondo dedicato in maniera piú specifica al risanamento delle quattro città piú volte menzionate.
Venendo a considerare in maniera piú dettagliata le disposizioni contenute nel disegno di legge, si osserva in primo luogo che l'articolo 1 si preoccupa di definirne l'obiettivo, ovvero il recupero dei centri storici degradati, che viene dichiarato problema di preminente interesse nazionale; in tale prospettiva vengono altresí forniti dalla medesima disposizione i criteri per l'individuazione dei centri storici che possono essere qualificati come degradati e che, come tali, rientrano nel campo di applicazione della normativa in esame.
Essi si identificano (comma 2) con quelle parti del tessuto urbano comunale che corrispondono, per caratteristiche ambientali, urbanistiche, architettoniche ed edilizie, alle zone omogenee di tipo A di cui al citato decreto ministeriale 2 aprile 1968, nelle quali si individuino avanzati fenomeni di deterioramento sia fisico che socio-economico, secondo i parametri elencati al successivo comma 3. In particolare costituiscono fattori di degrado, come già ricordato, le condizioni di inadeguatezza statica, igienica, tecnologica e manutentiva degli edifici; la carenza e/o inefficienza delle infrastrutture a rete; l'insufficienza e/o l'obsolescenza dei servizi comuni; il decadimento qualitativo della situazione socio-economica; l'improprio o inadatto uso degli immobili con specifico riferimento a quelli di particolare pregio architettonico; la perdita, in tutto o in parte, di vitalità dell'organismo urbano specie in relazione al trasferimento e/o cessazione delle attività economiche nonché alla sostituzione del tessuto sociale; il deterioramento degli aspetti estetici, l'inserimento improprio di arredi e l'incuria delle parti comuni.
Il disegno di legge enuncia, all'articolo 2, quali devono essere i princípi fondamentali da osservare nel processo di risanamento, individuandoli in particolare: nel rafforzamento dell'identità storico-culturale della città esistente, attraverso la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico ed ambientale; nella rivitalizzazione e nel riconoscimento di un ruolo attuale del centro storico tramite nuove politiche di intervento inerenti l'articolazione delle destinazioni d'uso, la riqualificazione dello spazio pubblico, la dotazione dei servizi, la valorizzazione del tessuto sociale; nell'adeguamento funzionale alle esigenze contemporanee di comfort, nel rispetto delle caratteristiche storico-ambientali degli insediamenti.
In applicazione di quanto precisato sopra circa il proposito del disegno di legge in esame di agire come "progetto-integrato" del recupero del centro storico, si precisa poi, al comma 2 dell'articolo 2, che le operazioni di recupero devono assicurare la salvaguardia dell'ambiente urbano unitariamente considerato, anche in ordine al mantenimento delle destinazioni residenziali e di quelle commerciali e artigianali.
Infine é espressa la possibilità di procedere a demolizioni di edifici in condizioni statiche ed igienico-sanitarie precarie, qualora non sia possibile eliminare in altro modo tali condizioni, e di procedere alla ricostruzione nel rispetto dei caratteri tipologici dell'ambiente preesistente.
Quindi, all'articolo 3, nell'osservanza dei princípi contenuti nell'articolo 117 della Costituzione, é affrontato il tema del rapporto tra legislazione statale e legislazione regionale; in particolare, la disposizione in questione individua gli oggetti sui quali le regioni, nel rispetto dei princípi fondamentali di cui al disegno di legge, potranno emanare la disciplina normativa specifica; come già anticipato nelle premesse, i temi riguardano, sinteticamente, la delimititazione dei centri storici; la disciplina per l'elaborazione, da parte dei comuni interessati, di uno strumento di programmazione che coordini gli interventi da realizzare; la disciplina delle modalità di approvazione, con procedura in unico grado, utilizzando all'uopo apposite conferenze dei servizi, dei progetti di intervento, eventualmente da qualificare come comparti operativi, ai fini di consentirne l'attuazione in forma coattiva; la previsione di standard urbanistici ed edilizi in deroga ai parametri di cui al menzionato decreto ministeriale 2 aprile 1968; la regolamentazione della formazione di comparti operativi, la cui esatta definizione é contenuta nel successivo articolo 4; la determinazione dei criteri per i contributi di concessione edilizia; la previsione di possibili deroghe alle norme di edilizia e di igiene edilizia nonché alle disposizioni che impongono standard di parcheggi pubblici o privati, qualora si rendano necessarie per consen tire il riuso degli edifici; la istituzione di appositi sistemi informativi ed inventariali.
L'articolo 4 delinea le caratteristiche dei comparti operativi di intervento, specificando che i progetti di intervento da attuarsi anche in forma coattiva, mediante procedura in unico grado in sede di conferenza dei servizi, definiti al precedente articolo 3, possono individuare i comparti operativi nei quali si intende intervenire, specificando in quali di essi il comune intenda intervenire direttamente, acquisendo le aree e gli edifici mediante procedura espropriativa o di occupazione temporanea, nonché in quali di essi sia previsto l'intervento da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, i cui aderenti siano titolari del 51 per cento dei beni compresi nel comparto.
All'articolo 5 vengono individuati i soggetti che possono effettuare gli interventi: si puó trattare del comune in via diretta, di società di tipo misto (la cui composizione, definita al successivo articolo 8, prevede la partecipazione di comune, operatori privati e pubblici nonché di enti finanziari, anche raggruppati in forma societaria consortile) oppure dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, qualora questi dispongano dell'intera proprietà o disponibilità degli immobili, eventualmente anche a seguito delle procedure di espropriazione od occupazione temporanea con le modalità previste ai successivi articoli 6 e 7.
Il disegno di legge individua, come visto, gli strumenti per consentire il risanamento dei centri storici, affrontando due temi centrali quali la opportunità di disporre procedure coattive al fine di consentire gli interventi laddove le proprietà siano altamente frazionate e risulti conseguentemente impossibile ottenere il consenso di tutti gli interessati, e l'esigenza di tutelare la popolazione residente, affinché l'avvio di procedure coattive non costituisca un meccanismo che tenda ad espellere gli attuali residenti dal centro storico, con conseguenze sociali e umane gravi e dolorose.
In tale prospettiva l'attuazione dei comparti si concreta nella possibilità di esperire procedure espropriative con riferimento ad immobili non utilizzati o non utilizzabili, mentre prevede, per gli immobili abitati, la soluzione dell'occupazione temporanea degli stessi, con la possibilità per i residenti di rientrare nell'immobile a conclusione del recupero.
Piú in particolare, gli articoli 6 e 7 del disegno di legge disciplinano le modalità per l'espropriazione degli immobili da risanare, nonché per le occupazioni temporanee ad essi relative.
L'articolo 6 prevede che l'approvazione dei progetti di intervento da eseguirsi in forma coattiva equivalga a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza con riferimento alle aree ed agli immobili destinati a pubblici servizi, nonché alle aree ed immobili compresi nei comparti la cui attuazione é rimessa alle società di tipo misto di cui all'articolo 8.
Anche con riferimento agli interventi da eseguirsi da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), l'approvazione del progetto puó costituire dichiarazione di indifferibilità ed urgenza a condizione che si tratti di aree e di immobili sui quali insistano rovine, macerie, edifici ed alloggi inabitabili in condizioni di degrado strutturale ed edilizio, edifici ed alloggi continuativamente non abitati per cinque anni anteriormente alla data di approvazione del relativo progetto.
Un ulteriore comma individua le modalità con cui il proprietario potrà fornire la dimostrazione che l'immobile é stato abitato nel quinquennio anteriore, onde evitare la dichiarazione di pubblica utilità di cui si é detto.
Sempre al medesimo articolo si precisano competenze e procedure per le espropriazioni e le occupazioni: competente a provvedere é il sindaco, anche su richiesta dei soggetti attuatori (società miste e consorzi di proprietari), ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865; ai proprietari verrà notificata la sottoposizione alla procedura con apposita notificazione.
É infine attribuita al comune la possibilità di acquisire, in via bonaria, le proprietà dei soggetti che non intendono dar corso agli interventi.
Le occupazioni temporanee, disciplinate dall'articolo 7, possono invece riguardare gli immobili di cui non venga assicurata l'adesione al consorzio da parte del proprietario, per le ipotesi diverse da quelle disciplinate dal precedente articolo 6, ovvero allorquando non si tratti di aree ed immobili sui quali insistano rovine, macerie, edifici ed alloggi inabitabili in condizioni di degrado strutturale ed edilizio, edifici ed alloggi continuativamente non abitati per cinque anni anteriormente alla data di approvazione del relativo progetto.
Il soggetto attuatore potrà chiedere al sindaco l'adozione dei provvedimenti necessari a disporre l'occupazione temporanea, allorquando uno o piú proprietari di beni inclusi nel comparto non dichiarino l'immobile disponibile entro il termine non inferiore a sessanta giorni fissato nella relativa richiesta formulata con lettera raccomandata.
Vengono anche qui disciplinati termini e modalità del procedimento: in particolare si prevede che l'occupazione si protragga per tutto il tempo necessario per portare a termine gli interventi e che la stessa non possa avere, comunque, durata superiore ai cinque anni.
Un'apposita disposizione prevede inoltre un rimedio per l'ipotesi in cui i soggetti attuatori non portino a termine gli interventi nei tempi previsti: sarà il comune in tal caso a subentrare nella conduzione degli stessi, ed a risarcire i proprietari degli immobili occupati per i danni subiti, con possibilità di rivalsa sui soggetti attuatori.
L'articolo 8 definisce le caratteristiche delle società operative, individuate al precedete articolo 5 come possibili soggetti attuatori degli interventi: si tratta di società di capitali di tipo misto, cui prendono parte il comune, operatori privati e pubblici, enti finanziari, anche raggruppati in forma societaria consortile, che abbiano per oggetto l'espletamento delle attività esattamente definite al comma 2 di tale articolo.
Quanto alla salvaguardia degli interessi degli abitanti e dei commercianti delle zone interessate agli interventi di risanamento, sono previste all'articolo 9 apposite modalità per il rialloggiamento temporaneo degli stessi, in locali che dovranno essere messi a disposizione dalle società di tipo misto di cui all'articolo 8 del disegno di legge, tramite la stipulazione di un apposito contratto di locazione, per tutta la durata di esecuzione dei lavori.
L'articolo 10 si preoccupa di stabilire agevolazioni di tipo fiscale che contribuiscano ad incentivare le iniziative volte al recupero degli immobili siti nel centro storico, stabilendo la deducibilità dal reddito complessivo, ai fini della dichiarazione dei redditi, degli oneri documentati sostenuti sia da persone fisiche, sia da persone giuridiche, per gli interventi di risanamento di cui all'articolo 2.
L'articolo 11 definisce le modalità per gli interventi da effettuarsi su singoli edifici, attuati dai proprietari o dagli aventi titolo, introducendo la possibilità che gli interventi su edifici composti da piú unità abitative vengano disposti coattivamente da proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento del valore dell'edificio; scopo della norma é di evitare che l'opposizione di una minoranza possa bloccare l'intero intervento di risanamento del bene.
Inoltre, sempre al fine di agevolare ed incentivare le iniziative volte al recupero, all'articolo 12 é prevista la possibilità, per il comune, di procedere alla cessione in proprietà o in diritto di superficie degli immobili appartenenti al patrimonio comunale ovvero acquisiti a seguito di espropriazioni, ai soggetti che ne facciano richiesta, impegnandosi a realizzare, negli immobili considerati, gli interventi di recupero previsti.
L'articolo 13 contiene una prescrizione che manifesta l'intento legislativo piú sopra delineato di attuazione di un progetto integrato, che tenga conto cioé di tutte le esigenze connesse con il risanamento del centro storico, non limitandosi a prendere in considerazione ed a disciplinare il profilo urbanistico del problema.
La norma in esame prevede, in particolare, prescrizioni volte ad incentivare la ripresa dell'attività economica nell'ambito del centro storico, disponendo la possibilità, per il comune, di rilasciare licenze per le attività commerciali ed artigianali in deroga rispetto agli obblighi di legge relativi alla dimensione minima dei locali nonché alle previsioni di tipo commerciale.
Nella medesima prospettiva incentivante, ai comuni viene attribuito altresí il potere di concedere l'uso del suolo pubblico senza imporre il pagamento del corrispondente canone e delle relative imposte.
Come anticipato, il presente diegno di legge per il risanamento dei centri storici, oltre alle disposizioni volte ad agevolare ed incentivare gli interventi di recupero degli edifici degradati, contiene un gruppo di disposizioni finalizzate ad individuare specifici mezzi finanziari per il sovvenzionamento delle attività da intraprendersi nei centri storici di Bari, Napoli, Genova e Palermo.
Nel titolo II del disegno di legge, dedicato specificamente al recupero dei centri storici delle quattro città sopra menzionate, é infatti previsto, in primo luogo, per l'anno 1995, un contributo straordinario di lire 150 miliardi per ognuna delle suddette amministrazioni comunali (articolo 14, comma 3), da destinarsi alla concessione di contributi in conto interessi sull'accensione di mutui a privati o a consorzi per il recupero funzionale degli immobili, all'esecuzione di interventi pubblici nella misura minima del 40 per cento, nonché all'istituzione di un apposito sportello informativo.
Sono inoltre previsti l'applicazione di un regime fiscale agevolato per i proprietari di unità immobiliari ubicate nei centri storici delle città in esame (articolo 15) ed un apposito regime IVA per una serie di interventi collegati all'obiettivo del risanamento (articolo 16).
Il titolo terzo del disegno di legge, infine, contiene norme finali di carattere generale.
L'articolo 17 prevede la determinazione, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, dell'ammontare del contributo in conto interessi sui mutui contratti per la realizzazione degli interventi di recupero.
All'articolo 18 é inoltre specificato che la concessione dei contributi previsti nel disegno di legge, a favore dei proprietari degli immobili, é subordinata alla stipula di una convenzione tra questi ed il comune, in base alla quale il proprietario si impegna a non cedere l'immobile a terzi prima di cinque anni dall'ultimazione dei lavori, e che le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso dei beni sottoposti ad interventi di recupero non concorrono a formare il reddito imponibile se tra la data di acquisto e quella di vendita dell'immobile intercorre un periodo superiore ai due anni.
DISEGNO DI LEGGE |
TITOLO I
DEGRADATI
Art. 1. (Oggetto) 1. Il recupero dei centri storici degradati, caratterizzati dalla presenza di valori paesistici, storici, monumentali, archeologici ed artistici, in quanto parte integrante del processo di riqualificazione delle città esistenti, é dichiarato problema di preminente interesse nazionale. a) le condizioni di inadeguatezza statica, igienica, tecnologica e manutentiva degli edifici; |
Art. 2. (Princípi fondamentali in materia 1. Gli interventi di recupero urbanistico, edilizio, socio-economico ed ambientale dei centri storici degradati sono diretti: a) a rafforzare l'identità storico-culturale della città esistente, attraverso la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale; 2. Le operazioni di recupero edilizio ed urbanistico devono assicurare la salvaguardia dell'ambiente urbano, unitariamente considerato, anche in ordine al mantenimento delle destinazioni residenziali e di quelle commerciali ed artigianali. |
Art. 3. (Princípi fondamentali e potestà 1. Le regioni, nel rispetto dei princípi fondamentali di cui alla presente legge, provvedono, con apposita legge: a) ad identificare e delimitare i centri storici degradati da recuperare, perimetrando a tal fine le relative zone urbane; |
Art. 4. (Comparti operativi) 1. Si definiscono comparti operativi i complessi unitari di immobili, esattamente perimetrati, ai fini della sistemazione urbanistica, della progettazione architettonico-edilizia e dell'attuazione anche in forma coattiva dei relativi interventi di recupero edilizio ed urbanistico. a) quelli in cui il comune, per ragioni di preminente interesse pubblico, intende intervenire direttamente acquisendo le aree e gli edifici mediante espropriazione od occupazione temporanea; 3. La definizione del comparto, nell'ambito del progetto, é effettuata dal comune nei casi di intervento diretto di cui al comma 2, lettera a) , e dai proprietari, singoli ovvero riuniti in consorzio, nei casi previsti dal comma 2, lettera b) . |
Art. 5. (Interventi di recupero e loro attuazione) 1. Gli interventi di cui alla presente legge sono effettuati: a) dal comune direttamente ovvero dalle società di cui articolo 8 per la realizzazione di standard ed opere di urbanizzazione nonché per l'attuazione degli interventi nei comparti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) ; |
Art. 6. (Espropriazioni ed occupazioni temporanee) 1. L'approvazione dei progetti di intervento, effettuata con legge regionale ai sensi dell'articolo 3, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza con riferimento alle aree ed agli immobili destinati a servizi pubblici, nonché alle aree ed immobili compresi nei comparti la cui attuazione é rimessa alle società di cui all'articolo 8, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) . |
Art. 7. (Occupazione degli immobili) 1. Qualora, con riferimento agli immobili compresi nei comparti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) , di cui non venga assicurata l'adesione al consorzio da parte del relativo proprietario, non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, il soggetto attuatore del comparto potrà conseguire la disponibilità degli immobili mediante occupazione temporanea. |
Art. 8. (Società operative) 1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, i comuni possono promuovere, ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, la costituzione di una o piú società di capitali, con la partecipazione dello stesso comune, di operatori privati e pubblici nonché di enti finanziari, anche raggruppati in forma societaria consortile. a) attuazione degli interventi previsti nei comparti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) ; 3. Rimane salva la facoltà del comune di delegare in tutto o in parte l'esercizio delle sue competenze, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179. |
Art. 9. (Rialloggiamento temporaneo degli abitanti e delle attività economiche) 1. Ai soggetti occupanti, in qualità di proprietari o di conduttori, di immobili interessati agli interventi di recupero di cui alla presente legge, che siano tenuti, ai sensi dell'articolo 7, a consentire l'effettuazione dei lavori di recupero e che intendano, a conclusione degli stessi, rientrare nell'unità precedentemente occupata, il comune, avvalendosi della società di cui all'articolo 8 ove costituita, garantisce l'assegnazione di un alloggiamento temporaneo, possibilmente nell'ambito di una zona contigua del centro storico, tramite contratto di locazione della durata necessaria per l'esecuzione dei lavori. |
Art. 10. (Deducibilità dal reddito ai fini della determinazione delle imposte sul reddito) 1. Gli oneri documentati sostenuti dai proprietari, persone fisiche e giuridiche, per gli interventi di cui all'articolo 2 sono deducibili dal reddito complessivo ai fini della determinazione delle imposte sul reddito. |
Art. 11. (Interventi su singoli edifici) 1. Gli interventi relativi a singole unità immobiliari o a singoli edifici sono attuati dai proprietari ovvero dai soggetti aventi titolo, in base alla normativa vigente. |
Art. 12. (Assegnazioni) 1. Il comune ha facoltà di cedere in proprietà o in diritto di superficie gli immobili appartenenti al patrimonio comunale, ovvero acquisiti a seguito delle espropriazioni disposte ai sensi dell'articolo 6, ai soggetti che ne facciano richiesta, i quali si obblighino alla realizzazione, negli immobili considerati, degli interventi di recupero previsti. |
Art. 13. (Disposizioni per le attività commerciali) 1. Al fine di favorire l'avvio di attività commerciali nei centri storici degradati i comuni possono rilasciare licenze commerciali in deroga agli obblighi di legge relativi alle dimensioni minime dei locali nonché alle previsioni del piano commerciale. RECUPERO DEI CENTRI STORICI
DEGRADATI DELLE CITTÁ DI BARI,
GENOVA, NAPOLI E PALERMO |
Art. 14. (Recupero dei centri storici degradati delle città di Bari, Genova, Napoli e Palermo) 1. Al recupero dei centri storici degradati delle città di Bari, Genova, Napoli e Palermo, delimitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) , si procede mediante applicazione delle norme di cui al titolo I della presente legge. a) alla concessione di contributi in conto interessi sull'accensione di mutui a privati o a consorzi per il recupero funzionale e statico degli immobili; |
Art. 15. (Regime fiscale agevolato) 1. Ai proprietari di unità immobiliari ubicate nei centri storici di cui all'articolo 14 della presente legge si applicano le norme di cui agli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, per un periodo di venti anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
Art. 16. (Regime IVA) 1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'IVA é dovuta nella misura del 4 per cento: a) per le opere di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; 2. L'agevolazione di cui al comma 1 é limitata alle opere realizzate su immobili e porzioni di immobili siti nei centri storici delimitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) . NORME FINALI |
Art. 17. (Contributi in conto interessi) 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, stabilisce l'ammontare del contributo in conto interessi sui mutui contratti per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge. |
Art. 18. (Obblighi per i beneficiari degli interventi) 1. La concessione dei contributi per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge, a favore dei proprietari degli immobili, é subordinata alla stipula di una convenzione tra questi ed il comune, da trascrivere nei registri immobiliari, in base alla quale il proprietario si impegna a non cedere a terzi per atto tra vivi l'immobile prima di cinque anni dall'ultimazione dei lavori. La presente norma non si applica alle cessioni di immobili a favore delle società di cui all'articolo 8. |
Art. 19. (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del titolo II della presente legge, valutati in lire 100 miliardi per l'anno 1996, 900 miliardi per l'anno 1997 e 1.100 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dei capitoli delle categorie decima, undicesima e dodicesima del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996, e relative proiezioni per gli anni 1997 e 1998, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria; sono ridotte, in pari misura, le relative autorizzazioni di spesa. Agli oneri di cui all'articolo 14, pari a lire 600 miliardi per l'anno 1996, si provvede a valere sulle disponibilità finanziarie del fondo per l'edilizia residenziale, presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti. |